Trib. Brescia, sentenza 22/07/2024, n. 3119
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Testo completo
N. 15728/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. A T Presidente relatore dott. M P Giudice dott.ssa C G Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 473-bis.29 c.p.c. iscritto al n. 15728/2023 R.G. promosso da
, c.f. (avv. DE GIULI FRANCESCA) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
, c.f. (avv. MARTINELLI TIZIANA) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
* * *
Oggetto del processo: «Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)»
* * *
CONCLUSIONI
Come da fogli depositati telematicamente. Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Il ricorrente ha chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio
nato il 19 ottobre 2004, dovuto in forza di sentenza di cessazione degli effetti Per_1
civili del matrimonio n. 28/2016 pubbl. il 07/01/2016.
1
La resistente si è opposta all'accoglimento del ricorso e, in via riconvenzionale, ha domandato un incremento dell'assegno ad euro 500,00 mensili.
L'udienza di prima comparizione si è svolta dinanzi al GOP, delegato al tentativo di conciliazione, che non è riuscito. Gli atti sono stati quindi rimessi al giudice titolare, ai fini dell'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti.
Con ordinanza del 5 giugno 2024 è stato così statuito: «dà i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: revoca – con decorrenza dalla data del deposito del ricorso (20 dicembre 2023) – l'obbligazione del padre di contribuire al mantenimento del figlio autorizza le seguenti produzioni, richieste all'udienza, con termine fino Per_1
al 28 giugno 2024: a) buste paga del figlio di maggio e giugno 2024;
b) lettera di assunzione del 27 maggio 2024». Con il medesimo provvedimento è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione, che si è svolta nelle forme dell'art. 127- ter c.p.c.
Acquisite le note scritte delle parti, la causa è stata rimessa al Collegio.
2.
Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
3.
Questo Tribunale ha più volte affermato che «il concetto di indipendenza economica deve essere parametrato alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione
e la propria specializzazione, sicché escludere che un rapporto di lavoro a termine possa rilevare ai fini della cessazione dell'obbligo di mantenimento da parte dei genitori significherebbe ignorare l'attuale configurazione del mercato del lavoro, nel quale i giovani fanno ingresso, per lo più, con contratti a tempo determinato» (così, Trib.
Brescia, sez. III civ., decreto 7 marzo 2019).
Di recente, tale impostazione ha ricevuto l'avallo della Corte di cassazione, la quale ha asserito che «appare incongruo affermare, in via generale e astratta» che il diritto del figlio alla corresponsione dell'assegno «permanga nel caso in cui lo stesso svolga un'attività lavorativa in forza di un contratto di lavoro a termine. Ai fini che qui interessano, conta, infatti, l'inserimento del figlio in questione nel mondo del lavoro con lo svolgimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. A T Presidente relatore dott. M P Giudice dott.ssa C G Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 473-bis.29 c.p.c. iscritto al n. 15728/2023 R.G. promosso da
, c.f. (avv. DE GIULI FRANCESCA) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
, c.f. (avv. MARTINELLI TIZIANA) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
* * *
Oggetto del processo: «Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)»
* * *
CONCLUSIONI
Come da fogli depositati telematicamente. Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Il ricorrente ha chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio
nato il 19 ottobre 2004, dovuto in forza di sentenza di cessazione degli effetti Per_1
civili del matrimonio n. 28/2016 pubbl. il 07/01/2016.
1
La resistente si è opposta all'accoglimento del ricorso e, in via riconvenzionale, ha domandato un incremento dell'assegno ad euro 500,00 mensili.
L'udienza di prima comparizione si è svolta dinanzi al GOP, delegato al tentativo di conciliazione, che non è riuscito. Gli atti sono stati quindi rimessi al giudice titolare, ai fini dell'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti.
Con ordinanza del 5 giugno 2024 è stato così statuito: «dà i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: revoca – con decorrenza dalla data del deposito del ricorso (20 dicembre 2023) – l'obbligazione del padre di contribuire al mantenimento del figlio autorizza le seguenti produzioni, richieste all'udienza, con termine fino Per_1
al 28 giugno 2024: a) buste paga del figlio di maggio e giugno 2024;
b) lettera di assunzione del 27 maggio 2024». Con il medesimo provvedimento è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione, che si è svolta nelle forme dell'art. 127- ter c.p.c.
Acquisite le note scritte delle parti, la causa è stata rimessa al Collegio.
2.
Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
3.
Questo Tribunale ha più volte affermato che «il concetto di indipendenza economica deve essere parametrato alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione
e la propria specializzazione, sicché escludere che un rapporto di lavoro a termine possa rilevare ai fini della cessazione dell'obbligo di mantenimento da parte dei genitori significherebbe ignorare l'attuale configurazione del mercato del lavoro, nel quale i giovani fanno ingresso, per lo più, con contratti a tempo determinato» (così, Trib.
Brescia, sez. III civ., decreto 7 marzo 2019).
Di recente, tale impostazione ha ricevuto l'avallo della Corte di cassazione, la quale ha asserito che «appare incongruo affermare, in via generale e astratta» che il diritto del figlio alla corresponsione dell'assegno «permanga nel caso in cui lo stesso svolga un'attività lavorativa in forza di un contratto di lavoro a termine. Ai fini che qui interessano, conta, infatti, l'inserimento del figlio in questione nel mondo del lavoro con lo svolgimento
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