Trib. Bari, sentenza 03/02/2025, n. 388

TRIB Bari
Sentenza
3 febbraio 2025
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TRIB Bari
Sentenza
3 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bari, sentenza 03/02/2025, n. 388
Giurisdizione : Trib. Bari
Numero : 388
Data del deposito : 3 febbraio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Giuseppe
Minervini, all'udienza del 3.2.2025 all'esito di trattazione scritta, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza in primo grado iscritta al n.2898 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2023
TRA
ET NI avv. DI CECCO A, A D'AMELJ MELODIA
CONTRO
INPS anche quale mandatario di SCCI SPA, avv. G BORRELLI
conclusioni: come in atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2023 l'istante proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito
n.397 2022 00 22435 0473000 nei termini ivi in dettaglio indicati chiedendo di accertarne l'illegittimità.
Si costituiva in giudizio l'Inps deducendo l'infondatezza dell'azione nel merito. Istruita con prove documentali, all'odierna udienza, il Giudice decideva la causa come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE


1. Secondo Tribunale Agrigento Sez. lavoro, Sent., 10/09/2024 …”E' noto che una volta stabilito che per il socio amministratore di società che partecipi all'attività aziendale vi possa essere in via di principio la doppia iscrizione consentita dalla legge (anche in base alla nuova norma interpretativa), rimane sempre da accertare in concreto, in ogni singola fattispecie, il presupposto della partecipazione personale all'attività aziendale commerciale in modo abituale e prevalente ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti". Partendo da tale presupposto, la Cassazione ha quindi affermato che "diventa necessario considerare quindi la partecipazione al lavoro aziendale, ma, come già osservato da questa Corte (5360/2012) deve, altresì, precisarsi che, stante l'ampiezza della dizione usata dal legislatore, per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un' attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa;
tuttavia la partecipazione personale al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente (anche attraverso un'attività di coordinamento e direttiva) è cosa diversa e non può essere scambiata con l'espletamento dell'attività di amministratore per la quale il socio è iscritto alla gestione separata;
occorre distinguere perciò tra prestazione di lavoro ed attività di amministratore;
e la distinzione delle due posizioni è alla base dei dati normativi di partenza posto che, appunto, la legge


ai fini della iscrizione alla gestione commercianti richiede come titolo che il socio partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
mentre qualora il
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