Trib. Milano, sentenza 30/09/2024, n. 4196

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 30/09/2024, n. 4196
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 4196
Data del deposito : 30 settembre 2024

Testo completo

N. 4280/2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO

in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara COLOSIMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
IS IO OR GE (C.F. [...]) con l'Avv. Giliberti del Foro di Napoli, elettivamente domiciliato presso lo Studio del difensore in Milano, via Albricci n. 3

- RICORRENTE -

contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 80078750587) con l'Avv. Mostacchi, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale dell'Istituto in Milano, via Savaré n. 1
- RESISTENTE - Oggetto: Anticipazione NASpI All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO con ricorso depositato in data 2 aprile 2024, IO OR GE IS conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – l'ISTITUTO
NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere dall'INPS il riconoscimento dell'anticipo NASPI (ai sensi dell'art. 8 D. Lgs 22/2015) come richiesto con la domanda amministrativa INPS.4903.24/02/2023.0040842, annullando e/o disapplicando, per quanto di ragione, il provvedimento di diniego e i rigetti dei due ricorsi gerarchici presentati dal ricorrente nell'anno 2023;
per l'effetto, condannare il resistente INPS al pagamento, in favore dell'Istante, delle somme indicate negli allegati conteggi (parte integrante del presente atto) a titolo di NASPI
anticipata per l'importo di Euro 24.961,32 (con espressa richiesta di ammissione di CTU contabile in caso di avversa contestazione) ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata;

In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si volesse ritenere che l'attività economica auto imprenditoriale non sia da reputarsi avviata, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere dall'INPS il riconoscimento della NASPI ordinaria per l'intero periodo di 24 mesi e per l'effetto condannare INPS al pagamento, in favore dell'Istante, delle somme indicate negli allegati conteggi (parte integrante del presente atto) a titolo di NASPI ordinaria per l'importo di Euro 24.961,32 (con espressa richiesta di ammissione di CTU contabile in caso di avversa contestazione) ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata”.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiarava antistatario.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA
PREVIDENZA SOCIALE, eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.
Con
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