Trib. Roma, sentenza 17/10/2024, n. 10317
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Testo completo
N. R.G. 4744/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Roma, Dott. Amalia Savignano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n. 4744 vertente
TRA
TI PA, rappresentato e difeso, in virtù di procura in allegato al ricorso, dall'Avv.
Andrea Cipriani, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, Via Val Cristallina 3
RICORRENTE
CONTRO
CASSA GEOMETRI, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in allegato alla memoria di costituzione, dall'Avv. Harald Bonura, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, C.so Vittorio Emanuele II 173
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
pagina 1 di 9
CONCLUSIONI: per entrambe le parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5.2.2024, BR PA ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6797 emesso in data 27.11.2023 dal Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, notificatogli in data 28.12.2023, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore della Cassa Geometri della somma di euro
127.550,59, a titolo di contributi previdenziali minimi obbligatori, per gli anni di imposta 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021.
A fondamento dell'opposizione, ha fatto rilevare che aveva cessato la propria attività professionale dal 30.5.1994;
che in data 13.1.2016 aveva comunicato al Collegio
Provinciale Geometri la predetta cessazione;
che il Collegio aveva risposto comunicando che la sua iscrizione all'albo era sospesa e che in ogni caso in ragione della cessazione dell'attività era stato cancellato dalla Cassa di Previdenza e Assistenza Geometri. Sulla base di tali premesse ha sostenuto l'inesistenza di alcun obbligo contributivo a proprio carico ed in ogni caso la parziale prescrizione della pretesa creditoria fatta valere dalla
Cassa.
Tanto premesso, ha concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata, sempre previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, l'accertamento della minor somma ancora dovuta, per effetto della prescrizione dei crediti contributivi fino all'annualità 2017.
Si è costituita la Cassa Geometri, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
All'odierna udienza, all'esito della discussione delle parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza di rigetto del ricorso, sulla base delle seguenti motivazioni.
*****
pagina 2 di 9 Sulla fondatezza nel merito della pretesa creditoria fatta valere in sede monitoria.
Il presente giudizio verte sulla definizione dei presupposti che danno luogo all'obbligo di versare la contribuzione minima alla Cassa Geometri.
L'opponente, che sostiene di aver cessato ogni attività professionale sin dal 1994 (e a tal fini produce attestazione dell'anagrafe tributaria del Ministero delle Finanze), risulta ancora iscritto all'Albo Geometri: nella comunicazione del Collegio Provinciale
Geometri, prodotta dallo stesso BR, si dà infatti atto di una perdurante iscrizione, in difetto di una domanda formale di cancellazione, sia pure con la precisazione che
l'opponente è “iscritto – sospeso”.
Secondo la tesi dell'opponente, la cessazione dell'attività professionale e la
“sospensione” dall'albo, nonostante la perdurante iscrizione, determinerebbero il venir meno di ogni obbligo contributivo.
Ebbene, con il decreto interministeriale del 27.02.2003 (pubblicato sulla GURI serie generale del 7.04.2003, n. 81), ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, lett. a), D.lgs.
509/94, è stato approvato il nuovo Statuto della Cassa, il cui articolo 5 prevede che, a far data dal 1.01.2003: «Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i geometri ed i geometri laureati iscritti all'Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. L'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all'Albo salvo prova contraria, che l'iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione con delibera da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. lgs. 30/6/1994 n. 509»
In forza del nuovo regime iscrittivo approvato col decreto interministeriale citato,
l'iscrizione alla Cassa è dunque automatica, a prescindere dalla continuità e dall'esclusività dell'esercizio della professione, oltre che dalla sua occasionalità, essendo sufficiente la mera iscrizione all'albo professionale e salva la prova contraria da parte del contribuente ex art. 5 dello statuto. Essendo dovuto un contributo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Roma, Dott. Amalia Savignano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n. 4744 vertente
TRA
TI PA, rappresentato e difeso, in virtù di procura in allegato al ricorso, dall'Avv.
Andrea Cipriani, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, Via Val Cristallina 3
RICORRENTE
CONTRO
CASSA GEOMETRI, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in allegato alla memoria di costituzione, dall'Avv. Harald Bonura, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, C.so Vittorio Emanuele II 173
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
pagina 1 di 9
CONCLUSIONI: per entrambe le parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5.2.2024, BR PA ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6797 emesso in data 27.11.2023 dal Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, notificatogli in data 28.12.2023, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore della Cassa Geometri della somma di euro
127.550,59, a titolo di contributi previdenziali minimi obbligatori, per gli anni di imposta 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021.
A fondamento dell'opposizione, ha fatto rilevare che aveva cessato la propria attività professionale dal 30.5.1994;
che in data 13.1.2016 aveva comunicato al Collegio
Provinciale Geometri la predetta cessazione;
che il Collegio aveva risposto comunicando che la sua iscrizione all'albo era sospesa e che in ogni caso in ragione della cessazione dell'attività era stato cancellato dalla Cassa di Previdenza e Assistenza Geometri. Sulla base di tali premesse ha sostenuto l'inesistenza di alcun obbligo contributivo a proprio carico ed in ogni caso la parziale prescrizione della pretesa creditoria fatta valere dalla
Cassa.
Tanto premesso, ha concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata, sempre previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, l'accertamento della minor somma ancora dovuta, per effetto della prescrizione dei crediti contributivi fino all'annualità 2017.
Si è costituita la Cassa Geometri, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
All'odierna udienza, all'esito della discussione delle parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza di rigetto del ricorso, sulla base delle seguenti motivazioni.
*****
pagina 2 di 9 Sulla fondatezza nel merito della pretesa creditoria fatta valere in sede monitoria.
Il presente giudizio verte sulla definizione dei presupposti che danno luogo all'obbligo di versare la contribuzione minima alla Cassa Geometri.
L'opponente, che sostiene di aver cessato ogni attività professionale sin dal 1994 (e a tal fini produce attestazione dell'anagrafe tributaria del Ministero delle Finanze), risulta ancora iscritto all'Albo Geometri: nella comunicazione del Collegio Provinciale
Geometri, prodotta dallo stesso BR, si dà infatti atto di una perdurante iscrizione, in difetto di una domanda formale di cancellazione, sia pure con la precisazione che
l'opponente è “iscritto – sospeso”.
Secondo la tesi dell'opponente, la cessazione dell'attività professionale e la
“sospensione” dall'albo, nonostante la perdurante iscrizione, determinerebbero il venir meno di ogni obbligo contributivo.
Ebbene, con il decreto interministeriale del 27.02.2003 (pubblicato sulla GURI serie generale del 7.04.2003, n. 81), ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, lett. a), D.lgs.
509/94, è stato approvato il nuovo Statuto della Cassa, il cui articolo 5 prevede che, a far data dal 1.01.2003: «Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i geometri ed i geometri laureati iscritti all'Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. L'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all'Albo salvo prova contraria, che l'iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione con delibera da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. lgs. 30/6/1994 n. 509»
In forza del nuovo regime iscrittivo approvato col decreto interministeriale citato,
l'iscrizione alla Cassa è dunque automatica, a prescindere dalla continuità e dall'esclusività dell'esercizio della professione, oltre che dalla sua occasionalità, essendo sufficiente la mera iscrizione all'albo professionale e salva la prova contraria da parte del contribuente ex art. 5 dello statuto. Essendo dovuto un contributo
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