Trib. Catanzaro, sentenza 26/04/2024, n. 882

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catanzaro, sentenza 26/04/2024, n. 882
Giurisdizione : Trib. Catanzaro
Numero : 882
Data del deposito : 26 aprile 2024

Testo completo

RE BBLICA ITALIANA PU
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione seconda civile
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Petrolo, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6390/2017 R.G.A.C. vertente
tra
RI RI (c.f.: [...]), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Luigi Aloi nel cui studio, in Locri (RC), via Aspromonte n.63 elettivamente domicilia;

- appellante -
e
Sara Assicurazioni S.p.A., (p.iva: 00885091009), in persona del legale rappresentante p.t., quale impresa designata per la Calabria per la gestione del FONDO DI GARANZIA VITTIME della STRADA ex art. 286 Cod. Ass., elettivamente domiciliata in Cosenza, alla via Sabotino n. 45, presso lo studio dell'Avv. Maria Grazia Minutoli Martirano che la rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in atti;
appellata -
Consap S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Roma, via Y ser
n.14,
- appellata contumace -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1367/2017 del giudice di pace di Catanzaro, depositata in cancelleria in data 28.07.2017.
Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta" depositate.
ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. RI RI ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere la riforma della sentenza
di primo grado indicata in epigrafe, con la quale il Giudice di pace di Catanzaro ha rigettato la domanda avanzata nei confronti della Sara Assicurazioni S.p.A., volta ad ottenere il


risarcimento dei danni subiti in qualità di pedone a seguito del sinistro stradale occorsole in data
30.5.2016, allorquando, mentre percorreva la via Corrado Alvaro sul marciapiede, veniva urtata da un motociclo rimasto non identificato, cadendo a terra e riportando una frattura del IV e V dito del piede.
A sostegno dell'impugnazione ha dedotto il travisamento dei fatti, nonché l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto la domanda non adeguatamente provata, sul presupposto della non attendibilità del teste escusso, anche alla luce della valutazione del referto medico rilasciato dal pronto soccorso dell'ospedale di
Locri.
Ha inoltre dedotto la nullità e/o l'irritualità della sentenza di primo grado per violazione del disposto di cui agli artt. 320 e 321 c.p.c..
Sulla scorta di tali doglianze, ha chiesto, pertanto, all'intestato Tribunale, in riforma dell'impugnata sentenza, di voler: “1) In Via Preliminare e nel Merito: accertare e dichiarare la illegittimità, la nullità e/o irritualità della sentenza di primo grado N.1367/17, non notificata, per "error in procedendo", per “omessa giusta motivazione e decisione", nonché per palese
"violazione di legge" sulla domanda di risarcimento danni regolarmente avanzata dalla Sig.ra
RI RI, poiché il giudice di pace ha, violato il dispositivo di cui agli art.320 c.p.c. e 115
c.p.c.
, nonché tutte le altre motivazioni già precedentemente dedotte in premesse, con ogni consequenziale statuizione."
2) Sempre nel Merito: In accoglimento dei motivi di appello e previa dichiarazione di modifica dei fatti ricostruiti dal giudice di primo grado, per l'effetto Riformare e/o annullare in toto la sentenza di primo grado (Sent. N. 1867/17 del 28.07.2017 emessa dal G.d.P. di
Catanzaro dott.ssa Maria grazia Bucaneve, perché assolutamente infondata in fatto e diritto, nonché errata, illegittima ed iniqua, per effetto respingere tutte le richieste ed eccezioni formulate da parte della Società convenuta-oggi parte appellata ;
conseguentemente, sempre nel
Merito: Accogliere tutte le domande formulate dall'odierna appellante nel primo grado del giudizio e che qui si intendono essere riportate e trascritti, con ogni consequenziale statuizione dichiarare che il sinistro si è verificato per colpa esclusiva del conducente del conducente di uno scooter di grossa cilindrata di colore grigio, non identificato e per gli effetti condonare
l'odierni appellati al pagamento n favore della Sig.ra IN MI, della complessiva somma di Euro 5.200, ovvero di quella maggiore o minore che risulterà dovuta a seguito di nomina di idonea C.T.U, medico legale, oltre il danno da svalutazione monetaria ed interessi legali, per le lesioni dallo stesso subite nel sinistro oggetto di causa.
3)" Condannare parte appellati al pagamento delle spese e dei compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge da distrarsi in favore del sottoscritto difensore
(art. 93 c.p.c), il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde".
Si è costituita in giudizio Sara Assicurazioni S.p.A. impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto e richiesto, stante l'infondatezza dei motivi di appello proposti e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
La causa è stata istruita mediante acquisizione del fascicolo di primo grado e mediante espletamento di ctu medico-legale e, all'udienza del 1° dicembre 2023 è stata trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

2. Preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia della Consap S.p.A. la quale, sebbene regolarmente citata, non si è costituita.
Sempre preliminarmente, deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della Consap
S.p.A., in quanto l'azione di risarcimento del danno ex art. 283, comma 1, lett. a), d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) “deve essere esercitata esclusivamente nei confronti dell'impresa designata” (art. 287, comma 3, d.lgs. n. 209/2005), potendo la Consap S.p.A. essere parte del processo solo mediante intervento volontario della stessa, anche in grado d'appello (art. 287, comma 3, cit.).

3. Ancora, in via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado, sollevata dall'odierno opponente sul presupposto del mancato esperimento dell'interrogatorio libero delle parti e del conseguente tentativo di conciliazione.
Al riguardo la Corte di legittimità ha in più occasioni avuto modo di osservare come, sebbene il tentativo di conciliazione sia obbligatorio, la sua omissione non comporta alcuna nullità a meno che non si dimostri che il suo mancato esperimento abbia comportato un grave pregiudizio del diritto di difesa (cfr. Cass. civ. Sez. II, 11/05/2010, n. 11411). Circostanza, quest'ultima, neanche allegata dall'odierna appellante. (v. anche Cass. civ., sez. III, 10.2.03, n.
1938, secondo cui: "In tema di procedimento dinanzi al giudice di pace, l'art. 320 c.p.c. non sanziona con la nullità del processo, né della sentenza che lo conclude, l'ipotesi di mancato espletamento dell'interrogatorio libero delle parti da parte del giudice.").

4. Inoltre, con riferimento all'eccezione di nullità della sentenza per violazione del termine di 15 giorni di cui all'art. 321 c.p.c. per il deposito in cancelleria della sentenza del giudice di pace, è sufficiente osservare che si tratta di un termine meramente ordinatorio e non perentorio.

5. Tanto premesso, l'appello è fondato, sicché la domanda attorea deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
Giova premettere che, nel caso di sinistro causato da veicolo non identificato, spetta al danneggiato, per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro
è stato cagionato dal veicolo inidentificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o
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