Trib. Pordenone, sentenza 14/01/2025, n. 20
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Testo completo
N. 1264 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Paola Costa Presidente dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1264/2024 promossa da:
- nato in [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), residente in [...] PASIANO DI C.F._1
PORDENONE, con l'Avv. Liala BON presso la quale ha eletto domicilio telematico ricorrente contro
- nata in [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
C.F._2
resistente - contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale avente a OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
nella quale parte ricorrente, nell'udienza del giorno 17/12/2024, ha formulato le seguenti conclusioni (come da ricorso introduttivo):
“il sig. come sopra rappresentato e difeso chiede che l'Ill.mo Parte_1
Tribunale adito - stante la competenza per territorio ex art. 473 bis 11 cpc – inaudita altera parte visto l'interesse superiore del minore a non incorrere in vuoti di tutela e/o previ provvedimenti di rito, sentiti se del caso i servizi sociali e socio-sanitari territorialmente competenti (Ambito Sile-Meduno;
NPI dell'ASFO) che seguono il minore, Voglia disporre l'affido esclusivo del minore al padre ex art. 337 quater, 3° comma, cpc, Persona_1
autorizzandolo ad adottare le decisioni di maggior interesse per lo stesso, in particolare quelle inerenti la salute fisica e psico-fisica, la scuola, le attività extrascolastiche e quelle amministrative, fermo restando il diritto di di sentire/vedere la mamma via Persona_1
chat nelle giornate del sabato e della domenica ed eventualmente di incontrarla in Romania in occasione delle ferie sempre alla presenza del padre”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 3/7/24, il ricorrente nel Parte_1
rappresentare la delicata situazione personale del figlio minorenne affetto Persona_1
da disturbo dello spettro autistico, ha lamentato i comportamenti abusivi e illeciti dell'altro genitore, sfociati nella condanna irrevocabile a suo carico per sottrazione internazionale di minore, con applicazione della pena accessoria della sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale. Il ricorrente ha aggiunto che, solo dopo la pronuncia della sentenza penale, era faticosamente riuscito, nell'agosto dell'anno 2023, a riportare il figlio a vivere con lui. Sulla scorta di tali allegazioni, ha chiesto l'affidamento cosiddetto super- esclusivo del figlio.
All'udienza del 17/12/2024 è comparso solo il ricorrente. Il Giudice relatore, rilevata la regolarità della notificazione, ha dichiarato la contumacia della resistente Controparte_1
Il ricorrente, sentito dal giudice, ha riferito del disinteresse e dell'incostanza con cui
[...] la madre, nel periodo successivo all'agosto 2023, ha sporadicamente contattato il figlio in via telefonica, senza mai essere tornata in Italia per incontrarlo, né avendone mai manifestato
l'intenzione.
All'esito dell'udienza sono stati adottati provvedimenti ex art. 473-bis.22 c.p.c. con cui il minorenne è stato affidato in via esclusiva al padre e con i quali è stata Persona_1
disposta la sospensione delle frequentazioni madre-figlio.
Quindi, ritenuto di non doversi procedere all'ascolto del minore, per la sua età
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Paola Costa Presidente dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1264/2024 promossa da:
- nato in [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), residente in [...] PASIANO DI C.F._1
PORDENONE, con l'Avv. Liala BON presso la quale ha eletto domicilio telematico ricorrente contro
- nata in [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
C.F._2
resistente - contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale avente a OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
nella quale parte ricorrente, nell'udienza del giorno 17/12/2024, ha formulato le seguenti conclusioni (come da ricorso introduttivo):
“il sig. come sopra rappresentato e difeso chiede che l'Ill.mo Parte_1
Tribunale adito - stante la competenza per territorio ex art. 473 bis 11 cpc – inaudita altera parte visto l'interesse superiore del minore a non incorrere in vuoti di tutela e/o previ provvedimenti di rito, sentiti se del caso i servizi sociali e socio-sanitari territorialmente competenti (Ambito Sile-Meduno;
NPI dell'ASFO) che seguono il minore, Voglia disporre l'affido esclusivo del minore al padre ex art. 337 quater, 3° comma, cpc, Persona_1
autorizzandolo ad adottare le decisioni di maggior interesse per lo stesso, in particolare quelle inerenti la salute fisica e psico-fisica, la scuola, le attività extrascolastiche e quelle amministrative, fermo restando il diritto di di sentire/vedere la mamma via Persona_1
chat nelle giornate del sabato e della domenica ed eventualmente di incontrarla in Romania in occasione delle ferie sempre alla presenza del padre”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 3/7/24, il ricorrente nel Parte_1
rappresentare la delicata situazione personale del figlio minorenne affetto Persona_1
da disturbo dello spettro autistico, ha lamentato i comportamenti abusivi e illeciti dell'altro genitore, sfociati nella condanna irrevocabile a suo carico per sottrazione internazionale di minore, con applicazione della pena accessoria della sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale. Il ricorrente ha aggiunto che, solo dopo la pronuncia della sentenza penale, era faticosamente riuscito, nell'agosto dell'anno 2023, a riportare il figlio a vivere con lui. Sulla scorta di tali allegazioni, ha chiesto l'affidamento cosiddetto super- esclusivo del figlio.
All'udienza del 17/12/2024 è comparso solo il ricorrente. Il Giudice relatore, rilevata la regolarità della notificazione, ha dichiarato la contumacia della resistente Controparte_1
Il ricorrente, sentito dal giudice, ha riferito del disinteresse e dell'incostanza con cui
[...] la madre, nel periodo successivo all'agosto 2023, ha sporadicamente contattato il figlio in via telefonica, senza mai essere tornata in Italia per incontrarlo, né avendone mai manifestato
l'intenzione.
All'esito dell'udienza sono stati adottati provvedimenti ex art. 473-bis.22 c.p.c. con cui il minorenne è stato affidato in via esclusiva al padre e con i quali è stata Persona_1
disposta la sospensione delle frequentazioni madre-figlio.
Quindi, ritenuto di non doversi procedere all'ascolto del minore, per la sua età
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