Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 22

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 22
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 22
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE PRIMA cosi composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1087/2024 R.G.A.C. vertente
TRA
;
Parte_1
E
Controparte_1
Per entrambi avv. Paolo Giuliani
NONCHE' con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti chiedevano congiuntamente la pronuncia di divorzio alle condizioni indicate.
Nelle more della fissazione dell'udienza, decedeva la moglie, come da certificato di morte in atti, e la difesa chiedeva la pronuncia di cessata materia del contendere.
In vista del decesso di uno dei coniugi, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Infatti, la Suprema Corte ha affermato, in caso di separazione, che “La morte di uno dei coniugi sopravvenuta nel corso del giudizio di separazione personale comporta non l'estinzione del processo, bensì il venir meno della materia del contendere, travolgendo tutte le pronunce emesse nel corso del


procedimento, e non ancora passate in
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