Trib. Patti, sentenza 11/04/2024, n. 469
TRIB Patti
Sentenza
11 aprile 2024
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. CA IO US,
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 290/2022 R.G. avente ad oggetto: “giudizio di merito conseguente ad opposizione agli atti esecutivi”;
PROMOSSA DA
TT NN AR, nata a [...] il [...]
(C.F.: [...]), rappresentata e difesa, per procura in atti,
dagli avv.ti Nicola Siracusano e Silvano Domina presso lo studio della quale sito in Enna, via dei Greci n. 57/A, è elettivamente domiciliata;
Attrice opponente;
CONTRO
SS AT (C.F. [...]), nella qualità di titolare di “Vivai Piante IN SS di AT SS”, con sede in Randazzo (CT),
via U. Foscolo s.n.c., rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv.
Roberto Galvagno con studio in Milano, Largo Treves n. 5, presso il quale ha eletto domicilio;
1
E
AMCO – Asset Management Company S.p.A. – in persona del legale rappresentante pro tempore, (codice fiscale, P.IVA e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Napoli 05828330638), cessionaria del Credito
Valtellinese S.p.A., e, per essa, quale procuratrice, CERVED Credit
Management S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI), via dell'Unione Europea n.6/A-6/B, (C.F. e P.I. 06374460969), elettivamente domiciliata in Gioiosa Marea (ME), via C. Alberto n. 9, presso lo studio dell'avv. Rosaria Di Giorgio Giannitto, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
BANCA DI CREDITO PELORITANO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Messina, via Oratorio San Francesco
n. 2 (iscritta al Registro delle Imprese di Messina con numero 03104290832,
costituente anche codice fiscale e partita IVA, R.E.A. n. ME – 218497),
rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Paolo Vermiglio ed elettivamente domiciliata in Patti (ME), via Gorizia n. 4 presso lo studio dell'avv. Natalia Cimino;
E
BO AT (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in Messina, via Felice Bisazza n. 20, presso lo studio dell'avv.
Fabrizio Donato che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
E
TSS LÒ OS, nato a [...] il [...] (cod. fisc.:
[...]), elettivamente domiciliato in Merì (ME), via Dottor
2
Borghese n. 6, presso lo studio dell'avv. Carmelo Mostaccio, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
E
EST PROJECTS EDILIZIA STRADE E TERRITORIO S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., (P.IVA 03102890831), elettivamente domiciliata in Patti (ME), via Trieste n. 26, presso lo studio dell'avv. Attilio
Scarcella che la rappresenta e difende per procura in atti con l'avv. Enza
Scarcella;
E
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F./P.IVA 13756881002), con sede in Roma, via
Giuseppe Grezar n.14 - ente pubblico economico, che, in forza del disposto di cui all'art. 76 del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, è subentrato a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Riscossione Sicilia S.p.A.,
elettivamente domiciliata in Tusa (ME), via Antoci n.32 presso lo studio dell'avv. Angelo Tudisca, che la rappresenta e difende per procura in atti;
Convenuti costituiti;
E
LUZZATTI POP NPLS 2022 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri n. 1 (C.F. e
P.IVA 05368590260), e, per essa, della procuratrice FIRE S.p.A. con sede legale in Messina, via Bonsignore n. 1, (C.F. e P.I. 01787570835), rappresentata e difesa, per mandato in atti, dagli avv. ti Alessandro Barbaro e Andrea Aloi
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ed elettivamente domiciliata in Patti (ME), Corso Matteotti n. 13, presso lo studio dell'avv. Francesco Balletta;
intervenuta ex art. 111 c.p.c.;
E nei confronti di
CREDITO VALTELLINESE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. e P.I. 00043260140), con sede in Sondrio,
Piazza Quadrivio n. 8;
SCIOTTO TINDARO, (C.F. [...]), residente in Librizzi
(ME), Contrada Sorbiera n. 24;
AZIENDA AGRICOLA IRIS S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, (P.I. 03061010835), con sede in via Patti (ME), C.
da S. Antonino n. 36;
Convenuti non costituiti-
Conclusioni: All'esito dell'udienza del 16-01-2024, svoltasi, giusta decreto del 17-12-2023, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito di note scritte “contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti”, le parti precisavano le conclusioni come da note in atti e la causa veniva assunta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118
disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, l. cit.
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1. In primis, rileva notare che, quanto alla richiesta di estromissione dell'originario convenuto opposto Banca di Credito Peloritano S.p.A.,
formulata dalla società cessionaria del credito, FIRE S.p.A., quale procuratrice di LUZZATTI POP NPLS 2022 S.r.l., nella comparsa di costituzione ex art. 111
c.p.c., depositata il 18-04-2023, giova osservare che “A norma dell'art. 111 c.p.c.,
se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi il processo prosegue tra le parti originarie;
il cedente conserva la legittimazione in qualità di sostituto processuale del cessionario (art. 81 c.p.c.) fino all'eventuale formale estromissione del cedente dal giudizio, estromissione attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti. Il successore a titolo particolare nel diritto controverso, che assume la posizione di parte e non quella di terzo, è l'effettivo titolare del diritto oggetto della controversia;
tuttavia, operando il meccanismo della sostituzione processuale ex art. 111 e 81 c.p.c., la decisione viene emessa nei confronti della parte originaria, ma fa stato anche nei confronti del successore a titolo particolare, avendo la legittimazione del cedente portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano solo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare.”
(Tribunale Vercelli, 16/09/2020, n.375).
Poiché l'estromissione del cedente presuppone il consenso di tutte le parti del giudizio e non risulta in atti prestato il detto consenso da parte da parte attrice/opponente né da parte degli altri convenuti, non può, nel caso in esame, operare la formale estromissione di Banca di Credito Peloritano S.p.A.
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2. Occorre, ora, preliminarmente, vagliare l'eccezione di inammissibilità
e/o improcedibilità del giudizio variamente articolata da tutti i convenuti costituiti.
Ora, premesso che la notificazione dell'atto di citazione risulta tempestiva perché effettuata prima del termine del 15 marzo 2022 assegnato,
per l'introduzione del giudizio di merito, nell'ordinanza del 22-11-2021 del
G.E., a nulla rileva la tardiva iscrizione a ruolo della causa di merito, posto che “Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, ai fini del rispetto del termine assegnato dal giudice per l'introduzione della fase di merito, non assume rilevanza il compimento delle formalità di iscrizione della causa a ruolo, che, pur richiamata nell'art. 618 c.p.c., ha la sola funzione di rimarcare la diversa cognizione, sommaria nella prima fase, piena nella seconda, tipica della struttura bifasica del giudizio di opposizione” (Cassazione civile sez. VI, 27/07/2018, n.19905).
E ancora, più di recente, si veda Cassazione civile sez. III, 27/07/2021,
n.21512, secondo cui “Nell'ambito di tutte le cosiddette "opposizioni esecutive", il termine per la costituzione in giudizio della parte che introduca la fase di merito non subisce alcuna riduzione, essendo, pertanto, di dieci giorni dalla prima notificazione dell'atto di citazione. Tuttavia, la tardiva iscrizione a ruolo della causa non determina l'improcedibilità del giudizio, ma soltanto l'applicazione delle regole generali di cui agli artt. 171 e 307 c.p.c., assolvendo l'iscrizione a ruolo, mero adempimento amministrativo, la funzione di rimarcare l'autonomia della fase a cognizione piena rispetto a quella sommaria dell'opposizione” che richiama, in parte motiva, Cassazione civile sez. III, 30/09/2019, n.24224 a tenore della quale “Il termine per la costituzione in giudizio della parte che intenda introdurre la fase di merito dell'opposizione agli atti esecutivi è di dieci giorni dalla prima
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notificazione, e non di cinque. Nel caso di intempestiva iscrizione a ruolo della causa di opposizione agli atti esecutivi, il giudizio non è improcedibile, ma troveranno applicazione le generali regole di cui agli artt. 171 e 307 c.p.c.”.
Ne discende il rigetto della predetta eccezione.
2.1. Del pari, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata in comparsa da SO LÒ OS poiché questi non sarebbe destinatario delle domande avanzata dall'opponente, atteso che il giudizio di merito conseguente ad un'opposizione esecutiva va introitato nei confronti di tutte le parti della procedura esecutiva da cui è originato (Cassazione civile sez. III, 12/06/2020, n.11268).
Nella specie, dall'esame degli atti della procedura esecutiva n. 87/2018 e
99/2018 R.G.E. risulta che, in data 10-11-2020, il SO LÒ spiegò
opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. (si veda a tal proposito Cassazione civile sez. III, 20/09/2022, n.27513).
3. Nel merito, ET NN AR, nella fase sommaria conseguente alla proposizione del proprio ricorso in opposizione, ha chiesto
“a) Ai sensi dell'art. 617 c.p.c. sospendere d'urgenza anche inaudita
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