Trib. Treviso, sentenza 10/12/2024, n. 2107
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Testo completo
R.G. n. 2571/2024
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei
Magistrati:
dott.ssa Daniela Ronzani Presidente
dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice rel. ed est.
dott.ssa Cristina Bandiera Giudice
nel procedimento tra
Parte_1
con l'avv. Barbara Lodi
-ricorrente-
e
CP
con l'avv. Giada Madi
-resistente-
nonché
Pubblico Ministero in sede
-interventore ex lege-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 30.05.2024, il sig. ha Parte_1
agito in giudizio per ottenere la revisione delle condizioni
attinenti al collocamento e al mantenimento della figlia Per_1
, nata il [...] dalla relazione more uxorio con la sig.ra
[...]
. CP
Il ricorrente ha allegato che:
-su ricorso della sig.ra ex art. 337 bis c.c., il Tribunale CP
di Treviso, con decreto del 01.06.2021 (R.G. 5279/2020), ha
stabilito: l'affidamento condiviso della minore con collocamento
prevalente presso la madre, cui per l'effetto è stata assegnata la
casa coniugale;
un dettagliato calendario di turni di responsabilità
paterni1;
l'obbligo del sig. di corrispondere, a titolo di Pt_1
contributo al mantenimento della figlia, la somma mensile di €
550,00 e la compartecipazione al 50% delle spese straordinarie.
- di aver istaurato in data 09.06.2022 procedimento ex art 337
quinquies definito, nell'accordo tra le parti, con la seguente
regolamentazione (decreto del 11.10.2022, RG n. 3980/2022): turni di
responsabilità paterni anticipati alle ore 16.00 anziché alle ore
18.00 dei venerdì cui seguono i weekend di competenza del sig. Pt_1
disciplina più dettagliata delle vacanze natalizie, pasquali ed
estive e del giorno di compleanno di diminuzione ad € 450,00 Per_1
mensili del contributo nel mantenimento a carico del padre e conferma
delle spese straordinarie al 50%;
assegno unico a favore della sig.ra
. CP
Chiarito questo, il sig. ha lamentato la sussistenza di fatti Pt_2
nuovi, idonei a giustificare una modifica dell'assetto di interessi
definito dall'ultimo decreto.
In particolare, da settembre 2023 frequenta il corso di Per_1
pattinaggio, presso la società “Roller Team” di Conegliano, le cui
lezioni si tengono nelle giornate del martedì e del giovedì
pomeriggio dalle 16.30 alle 17.45. 2
Ne consegue che tutti i martedì il sig. si reca da Pove del Pt_2
Grappa (VI), ove lavora, a Conegliano per recuperare Per_1
all'uscita da scuola (prevista per le 16.00), la porta direttamente
a pattinaggio e poi l'attende in auto fino a fine attività;
di fatto,
quindi, il suo turno di responsabilità inizia alle 18.00.
La bambina inoltre frequenta ogni mercoledì il catechismo dalle 16.30
alle 17.30, e ciò comporta, secondo il ricorrente, un'ulteriore
riduzione del tempo da trascorre con la minore nei due mercoledì al
mese di competenza paterna.
Quanto agli aspetti economici, il ha sostenuto che rispetto Pt_2
alle precedenti regolamentazioni sono aumentate le spese mensili,
poiché nelle more dei precedenti giudizi era tenuto al pagamento di
un canone di locazione di € 400 mensili;
attualmente vive presso la
casa materna in attesa dell'edificazione della nuova abitazione per
la quale ha intenzione di contrarre un mutuo fondiario con rate pari
a € 830 mensili.
Per tutte queste ragioni, l'attore ha chiesto il collocamento
paritario della figlia (ed il correlato mantenimento diretto da parte
di ciascun genitore);
domanda poi modificata in sede di precisazione
delle conclusioni con la richiesta di poter fruire della giornata
del mercoledì della settimana A, in luogo del martedì in cui la
minore ha pattinaggio, prolungando il suo turno come avviene nella
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei
Magistrati:
dott.ssa Daniela Ronzani Presidente
dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice rel. ed est.
dott.ssa Cristina Bandiera Giudice
nel procedimento tra
Parte_1
con l'avv. Barbara Lodi
-ricorrente-
e
CP
con l'avv. Giada Madi
-resistente-
nonché
Pubblico Ministero in sede
-interventore ex lege-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 30.05.2024, il sig. ha Parte_1
agito in giudizio per ottenere la revisione delle condizioni
attinenti al collocamento e al mantenimento della figlia Per_1
, nata il [...] dalla relazione more uxorio con la sig.ra
[...]
. CP
Il ricorrente ha allegato che:
-su ricorso della sig.ra ex art. 337 bis c.c., il Tribunale CP
di Treviso, con decreto del 01.06.2021 (R.G. 5279/2020), ha
stabilito: l'affidamento condiviso della minore con collocamento
prevalente presso la madre, cui per l'effetto è stata assegnata la
casa coniugale;
un dettagliato calendario di turni di responsabilità
paterni1;
l'obbligo del sig. di corrispondere, a titolo di Pt_1
contributo al mantenimento della figlia, la somma mensile di €
550,00 e la compartecipazione al 50% delle spese straordinarie.
- di aver istaurato in data 09.06.2022 procedimento ex art 337
quinquies definito, nell'accordo tra le parti, con la seguente
regolamentazione (decreto del 11.10.2022, RG n. 3980/2022): turni di
responsabilità paterni anticipati alle ore 16.00 anziché alle ore
18.00 dei venerdì cui seguono i weekend di competenza del sig. Pt_1
disciplina più dettagliata delle vacanze natalizie, pasquali ed
estive e del giorno di compleanno di diminuzione ad € 450,00 Per_1
mensili del contributo nel mantenimento a carico del padre e conferma
delle spese straordinarie al 50%;
assegno unico a favore della sig.ra
. CP
Chiarito questo, il sig. ha lamentato la sussistenza di fatti Pt_2
nuovi, idonei a giustificare una modifica dell'assetto di interessi
definito dall'ultimo decreto.
In particolare, da settembre 2023 frequenta il corso di Per_1
pattinaggio, presso la società “Roller Team” di Conegliano, le cui
lezioni si tengono nelle giornate del martedì e del giovedì
pomeriggio dalle 16.30 alle 17.45. 2
Ne consegue che tutti i martedì il sig. si reca da Pove del Pt_2
Grappa (VI), ove lavora, a Conegliano per recuperare Per_1
all'uscita da scuola (prevista per le 16.00), la porta direttamente
a pattinaggio e poi l'attende in auto fino a fine attività;
di fatto,
quindi, il suo turno di responsabilità inizia alle 18.00.
La bambina inoltre frequenta ogni mercoledì il catechismo dalle 16.30
alle 17.30, e ciò comporta, secondo il ricorrente, un'ulteriore
riduzione del tempo da trascorre con la minore nei due mercoledì al
mese di competenza paterna.
Quanto agli aspetti economici, il ha sostenuto che rispetto Pt_2
alle precedenti regolamentazioni sono aumentate le spese mensili,
poiché nelle more dei precedenti giudizi era tenuto al pagamento di
un canone di locazione di € 400 mensili;
attualmente vive presso la
casa materna in attesa dell'edificazione della nuova abitazione per
la quale ha intenzione di contrarre un mutuo fondiario con rate pari
a € 830 mensili.
Per tutte queste ragioni, l'attore ha chiesto il collocamento
paritario della figlia (ed il correlato mantenimento diretto da parte
di ciascun genitore);
domanda poi modificata in sede di precisazione
delle conclusioni con la richiesta di poter fruire della giornata
del mercoledì della settimana A, in luogo del martedì in cui la
minore ha pattinaggio, prolungando il suo turno come avviene nella
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