Trib. Bologna, sentenza 06/12/2024, n. 625

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bologna, sentenza 06/12/2024, n. 625
Giurisdizione : Trib. Bologna
Numero : 625
Data del deposito : 6 dicembre 2024

Testo completo

N. V.G. 895/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di OL
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 895/2024 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Bologna in via della Beverara n. 186,
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente a Parte_2 C.F._2
Bologna in via della Beverara n. 186 entrambi difesi e rappresentati e difeso dall'Avv. Carla Voria presso il cui studio legale sito in Sasso Marconi (BO), Via Bertacchi n. 21 sono elettivamente domiciliati.
Con l'intervento del P.M. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Conclusioni delle parti : come da note scritte per l'udienza del 7 novembre 2024
Pm parere favorevole
FATTO
Considerato che, con il ricorso introduttivo depositato in data 24/01/2024, secondo quanto prevede l'art.
473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto venisse pronunciata oltre alla separazione consensuale anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Bologna (BO) il 20/01/1996 alle seguenti condizioni:
“- La casa coniugale ubicata nel Comune di Bologna, Via della Beverara n. 186, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, rimane assegnata al signor il quale continuerà ad abitarci Parte_2 unitamente ai figli , maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e , minorenne Per_1 Per_2 non economicamente autosufficiente e studentessa, la quale quindi è collocata prevalentemente presso il padre. L'immobile rimarrà assegnato al marito nell'interesse della figlia minore ivi stabilmente convivente ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica. La signora , di comune accordo tra le parti, si è già trasferita in altra abitazione, a Sasso Parte_1
Marconi (BO), Via Altopiano n. 83.
pagina 1 di 6 - Il mutuo, pari ad oggi a circa 1.000,00 euro mensili per residui 10 anni, rimarrà a carico di entrambi
i coniugi al 50%, come sino ad ora, fino alla sua completa estinzione o sino a quando dovessero intervenire migliori accordi tra i coniugi stessi. Le spese di manutenzione ordinarie saranno a carico del signor le spese di manutenzione Pt_2
straordinaria a carico di entrambi nella misura del 50%.
D.CONDIZIONI RELATIVE ALL'AFFIDAMENTO, COLLOCAMENTO, MANTENIMENTO DELLA FIGLIA MINORE Persona_3
1) Affidamento, collocamento e assegnazione casa coniugale
La figlia minore è affidata in regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori che ne Per_2 cureranno l'educazione, il mantenimento e l'istruzione con gli obblighi di legge. La minore resterà collocata prevalentemente presso il domicilio del padre al quale, conseguentemente viene assegnata l'abitazione familiare sita in Bologna, Via della Beverara n. 186 che continuerà a viverci con il figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente . Per_1
I genitori eserciteranno in modo esclusivo la responsabilità genitoriale per quanto attiene alla gestione degli atti di ordinaria amministrazione, quando avranno la figlia con sé, mentre le scelte più importanti e tutte le decisioni riguardanti l'istruzione, la scuola, la religione, i trasferimenti significativi di residenza, i percorsi formativi, educativi, la scelta dei medici e delle cure mediche, verranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle inclinazioni, delle capacità, dei desideri e delle aspirazioni della figlia minore.
2)Diritto di visita della madre
Durante la settimana, dopo la scuola, potrà vedere la madre liberamente, come sta già Per_2 avvenendo in questi mesi. Potrà decidere di rimanere a pernottare dalla madre, previa comunicazione al padre. Analogamente, durante i fine settimana, potrà liberamente decidere di pernottare Per_2 dalla madre, previa comunicazione al padre, anche a mezzo WhatsApp o sms, secondo i migliori accordi intervenuti tra i coniugi.
3)Festività
Durante le festività di Natale, Capodanno e Pasqua ciascun genitore starà con seguendo il Per_2 criterio dell'alternanza giornaliera e/o settimanale;
durante le vacanze estive trascorrerà con Per_2 ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il

31 maggio di ogni anno.
Il compleanno di sarà festeggiato alla presenza di entrambi i genitori, salvo migliori accordi. Per_2
4)Vacanze da sola, con amici e vacanze studio
Saranno concordate di volta in volta dai genitori tenendo presente le inclinazioni ed i desideri della figlia minore, nonché i costi e gli esborsi necessari in relazione alle possibilità dei genitori.
5)Contributo al mantenimento ordinario della figlia minore. La signora verserà al Parte_1 signor l'importo mensile di € 250,00 tramite accredito sul conto corrente, entro e non Parte_2 oltre il giorno quindici di ogni mese, a titolo di mantenimento ordinario per la figlia , assegno Per_2 che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6)Spese straordinarie.
Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio, di cui al protocollo dell'intestato Tribunale di Bologna.
pagina 2 di 6 I genitori ripartiranno tra loro nella misura del 50% le spese
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