Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/03/2024

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/03/2024
Giurisdizione : Trib. Santa Maria Capua Vetere
Numero :
Data del deposito : 1 marzo 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei giudici: dott. Roberto Peluso Presidente
dott. Emiliano Vassallo Giudice
dott.ssa Linda Catagna Giudice estensore
all'esito della riserva formulata all'udienza del 15.02.24 ed a seguito della camera di consiglio ha pronunziato la seguente:
ORDINANZA
nella causa avente n. 9007/2023 R.G. avente ad oggetto:
reclamo ex artt. 669 terdecies c.p.c. avverso il l'ordinanza del 10 dicembre 2023 comunicata l'11 dicembre 2023 pronunciata nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi n.2520/2023 RGE con la quale il GOP in funzione di GE dott. Emilio Caputo, ha rigettato la richiesta di sospensione dell'esecuzione avanzata dalla reclamante.
causa pendente tra:
FONDAZIONE VILLAGGIO DEI RAGAZZI “DON SALVATORE D'ANGELO” elettivamente domiciliati, rappresentati e difesi come in atti;

PARTE RECLAMANTE
E
RI SA elettivamente domiciliata rappresentata e difesa come in atti
PARTE RECLAMATA
NONCHÉ
BANCA DI CREDITO POPOLARE SCPA


PARTE RECLAMATA CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La reclamante, impugna l'ordinanza del 10 dicembre 2023, articolando un unico motivo di doglianza. Contesta l'interpretazione data dal GOP alla normativa in tema di concordato preventivo e misure protettive ritenendo ammissibile l'azione esecutiva individuale promossa da
RI SA.
Quest'ultima si è costituita ed ha chiesto il rigetto del reclamo.
Nonostante la ritualità delle notifiche non si è costituita la BANCA DI CREDITO POPOLARE SCPA per cui ne va dichiarata la contumacia.
2. Il reclamo merita accoglimento per le motivazioni che si vanno ad illustrare.
Le censure portate all'attenzione del Collegio richiedono una breve premessa
Giova innanzitutto precisare che la procedura esecutiva in cui è stata resa l'ordinanza gravata è stata azionata da RI SA in forza della sentenza n.2228/2018 che ha confermato e dichiarato esecutivo il D.I. 869/2016 reso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sez. Lavoro relativo a retribuzioni e TFR maturati per l'anno 2015..
Ciò posto per l'esame della questione portata all'attenzione del Collegio non si può prescindere dall'analisi dell'ordinanza gravata che per completezza di indagine si ritiene di dover riportare:
L'art.168, co.I, L.F. stabilisce che “dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore”. Risultano così individuati con precisione dalla norma i limiti temporali entro i quali opera detto divieto, con indicazione del dies a quo, nella data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese, e del dies ad quem, nel momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo. L'art.181 L.F. dispone che con il decreto di omologazione si chiude la fase giudiziale della procedura di concordato preventivo e si apre la successiva fase dell'esecuzione del concordato, disciplinata dall'art.185 L.F.
e caratterizzata da una complessa attività, per lo più liquidatoria, svolta dallo stesso debitore sotto la vigilanza del commissario giudiziale. Da ciò si può evincere che l'effetto di protezione dall'avvio o prosecuzione di azioni esecutive sul suo patrimonio, di cui gode ex art.168 L.F. l'impresa in concordato preventivo nel periodo compreso tra la pubblicazione del ricorso e la definitività del decreto di omologa, si riferisce ai soli creditori ante concordatari, onde non può riguardare il credito che sia sorto ad omologazione avvenuta con riferimento al quale il titolare può esperire azione esecutiva, non essendo tenuto al rispetto dei termini e delle condizioni previste dal piano concordatario Nel caso di specie il credito, pur riferendosi a prestazione eseguite in
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