Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 8
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Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, lette le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato nella causa RG.
n 31725/2024, la seguente sentenza
TRA
RA PP IA, rappresentata e difesa dall'avv. Pepoli Veronica, pec. veronica.pepoli@ordineavvocatirimini.it, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Ufficio Scolastico per il Lazio - Ambito territoriale di Roma – in persona del Ministro pro tempore;
-
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: carta docenti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03/09/2024 la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentire accogliere le presenti conclusioni: "accertare il diritto della parte ricorrente al beneficio della "Carta Elettronica per
l'aggiornamento e la Formazione del docente" prevista dall'art. 1 comma 121 della
Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici di effettivo svolgimento delle attività di docenza in forza dei contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra le parti alle
medesimo condizioni previste per il personale di ruolo e quindi per l'annualità
2023/2024 e così per complessivi Euro 500,00= e dunque dichiarare la responsabilità contrattuale del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
- condannare il MIM resistente all'adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente
a quello perduto (Euro 500,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione".
Assumeva di aver lavorato per il MIM per l'a.s. 2023/2024 con contratto a tempo determinato;
che l'art 1 c. 121 L. 107/15 aveva riconosciuto la carta docenti solo agli assunti a tempo indeterminato e non a tempo determinato;
che tale esclusione era stata ribadita dal D.P.C.M. del 23/9/15 e dal D.P.C.M. 28/11/16;
che la giurisprudenza del
Consiglio di Stato e della Corte di Giustizia Europea era favorevole alla posizione dei docenti assunti a tempo determinato ritenendo quest'ultima che la normativa nazionale non prevedeva alcuna esclusione del bonus carta docenti per i precari .
Concludeva come sopra.
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva decisa all'esito della lettura delle note di trattazione scritta della sola
parte ricorrente.
Per decidere la presente causa va esaminata la normativa in materia.
NORMATIVA IN MATERIA
La carta docenti ha la sua fonte nell'art 1 c. 121 L. 107/15 secondo cui “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle
scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile".
Il successivo comma 122 del medesimo articolo, invece, demanda ad un successivo decreto di attuazione l'individuazione dei criteri e delle modalità di assegnazione e utilizzo della suddetta carta.
In attuazione del disposto legislativo, è stato adottato il D.P.C.M. 23.9.2015 che all'art
1 prevede:
"1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una carta, che è nominativa, personale e non trasferibile;
2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegna la carta a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il trami-te delle Istituzioni scolastiche.
3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo le modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette alle Istituzioni scolastiche le carte da assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato.
4. La carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1 ..........” "
L'art. 4 (modalità di utilizzo della carta) stabilisce :
La carta è utilizzata da ciascun docente per le seguenti finalità di formazione e 66
aggiornamento professionale
L'art. 5 precisa : 66la carta è assegnata a ciascun docente a mezzo di apposita card personale elettronica......".
Il successivo D.P.C.M. del 28.11.16 ha confermato essere la carta destinata ai docenti di ruolo .Successivamente, in coincidenza con il periodo di pandemia da Covid-19, è intervenuto l'articolo 2 del D.L. n. 22/2020 il quale ha previsto che: "In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo
1, comma 121, della legge n. 107/2015".
Con il D.L. 69/23 la carta docenti è stata estesa ai precari per l'a.s 2023/2024 ma limitatamente a coloro il cui contratto scadesse il 31/8.
GIURISPRUDENZA SULLA CARTA DOCENTI
Ciò posto, si ritiene che la predetta normativa sia contrastante con un'interpretazione costituzionalmente orientata e con la clausola n. 4 dell'accodo quadro.
Quanto al primo punto, il Consiglio di Stato ha affermato con la sentenza n. 1842/22 che: "la sentenza appellata (quella del Tar che non aveva riconosciuto la carta docenti ai docenti non di ruolo) ricostruisce - come condivisibilmente lamentano gli appellanti un sistema di