Trib. Vallo della Lucania, sentenza 07/11/2024, n. 409

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Vallo della Lucania, sentenza 07/11/2024, n. 409
Giurisdizione : Trib. Vallo della Lucania
Numero : 409
Data del deposito : 7 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del dott. Mario Miele ed in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso all'udienza del 7.11.2024 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2015 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2015 Sezione Lavoro, avente ad oggetto: retribuzione ”, e vertente
TRA
, (CF: ), elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in S. Maria di Castellabate alla via Colombo n° 11 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Montone, dal quale è rappresentato e difeso come da procura agli atti;
RICORRENTE
E
, in persona del Sindaco pro tempore Controparte_1 avv. Pierpaolo Piccirilli, con sede presso la Casa Comunale in Montecorice
(SA) alla Via degli Abruzzi, 15, ed elettivamente domiciliato in Perdifumo
(SA), Via Difesa, 29, presso lo studio dell'avv. Luigi Villani, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al presente atto nonché di deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 2 maggio 2016;

RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale all'udienza del 07.11.2024, da intendersi qui integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16.12.2015, il ricorrente , Parte_1 conveniva in giudizio davanti all'intestato Tribunale il Controparte_1 in persona del Sindaco p.t., al fine di sentir dichiarare testualmente “…a) accertarsi che il ricorrente ha diritto al compenso incentivante di cui all'art 92 del D.L.vo
163/2006, per le attività svolte presso il Comune di dal 2003 e fino alla CP_1 cessazione del rapporto di lavoro;
2) dichiararsi che i compensi spettanti devono essere calcolati con le modalità ed i criteri previsti dal regolamento del Comune di CP_1 adottato con delibera di G.M. n. 73 del 01 04 2005;
3) determinarsi le somme spettanti nella misura quantificata dal Giudice a seguito di specifica CTU;
4) condannarsi

l'amministrazione resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Si costituiva in giudizio il resistente in persona del Controparte_1
Sindaco p.t., il quale, chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, oltre vittoria di spese di giudizio.
Istruita la causa con produzioni documentali, all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda deve essere rigettata.
L'esame della controversia impone in primo luogo una succinta ricognizione del panorama normativo di riferimento. In particolare la questione trova fondamento normativo, come accennato in narrativa, nell'art. 92 del d.lgs. n.
163 del 2006
, vigente all'epoca dell'esecuzione della gran parte delle attività di
RUP in questione, e, prima dell'approvazione di tale disposizione normativa, nell'analoga disposizione di cui all'art. 18 della L. n. 109/1994. Più specificamente l'art. 18 da ultimo citato, commi 1 e 2, prevedeva che: -“Una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 16, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonchè tra i loro collaboratori. La percentuale
Pag. 2 di 8 effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare.
La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I commi quarto e quinto dell'art. 62 del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.

1-bis. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito per ogni singola opera o atto di pianificazione, sulla base di un regolamento dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione,
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