Trib. Firenze, sentenza 05/12/2024, n. 3870

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Firenze, sentenza 05/12/2024, n. 3870
Giurisdizione : Trib. Firenze
Numero : 3870
Data del deposito : 5 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 14435/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Oggi 5 dicembre 2024, innanzi al Giudice Maria Filomena De Cecco, sono comparsi: per I.N.P.S. l'Avv. SABINO LAUDADIO e
per IN DI CC CO & C. S.A.S. l'Avv. ANNA PIGNATARO.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
L'Avv. Pignataro dichiara che AR non è più interessata a rientrare nel fondo che ha restituito all'PS l'8.2.2024, avendo ormai trovato un'altra sistemazione e che quindi il contratto di locazione deve ritenersi ormai risolto.
L'Avv. Laudadio in merito all'attuale rinuncia a rientrare nella disponibilità dell'immobile rileva come le spese per la domanda inerente lo sfratto, attesa la cessata materia del contendere sul punto, debbano essere riconosciute per il pacifico e grave inadempimento della controparte che non ha pagato più nulla dal 2019 in avanti, in forza del principio di causalità.
Lette le note difensive dell'intimata eccepisce l'irritualità dell'eccezione di nullità di altri eventuali contratti e la tardività della domanda di condanna alla restituzione delle somme versate in eccesso, domanda restitutoria completamente diversa dalla domanda risarcitoria formulata nella memoria integrativa ex art. 426 c.p.c., rimasta del tutto sfornita di prova.
Si riporta a quanto dedotto nelle proprie note difensive e conclude come ivi precisato.
L'Avv. Pignataro evidenzia che i pagamenti sono stati effettuati da AR in base alla documentazione (F24, bollettini) che PS le ha inviato.
Si riporta alle note difensive depositate e conclude come ivi precisato.
Entrambi i Difensori rinunziano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
dott.ssa Maria Filomena De Cecco
Successivamente il Giudice pronuncia l'allegata sentenza di cui dà lettura.
pagina 1 di 5 N. R.G. 14435/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice monocratico dott.ssa Maria Filomena De Cecco all'udienza del 5.12.2024 ha pronunciato ex artt. 429 e 447 bis c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado promossa da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 80078750587), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, alla Via Ciro il Grande, n. 21, già
INADEL, rappresentato dalla ROMEO Gestioni S.p.A., con sede legale in Napoli al Centro Direzionale Is. E/4, in persona dell'Amministratore pro tempore con il patrocinio degli Avv.ti Sabino Laudadio e Ciro Rolando;

INTIMANTE contro
IN di UC AR & C. S.A.S (P. IVA 0187848450483), con sede in Firenze, via Mario De Bernardi n. 43, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv.
Anna Pignataro;

INTIMATA
Oggetto: risoluzione contratto di locazione uso diverso locazione e richiesta di pagamento dei canoni arretrati, con riconvenzionale di risarcimento danni.
CONCLUSIONI
per l'intimante: conclude come da note difensive (confermato lo sfratto per morosità stante il grave inadempimento di AR s.a.s. di AN AR & C., dichiarare la risoluzione del contratto di locazione stipulato tra le parti e condannare l'intimata al pagamento dei canoni di locazione, degli oneri accessori e delle spese accessorie maturate e non pagate sino al mese di gennaio 2024, per
l'importo complessivo di euro 424.264,39 oltre interessi legali, ovvero in subordine al pagamento di
Euro 128.873,53, oltre interessi come da risultanze di CTU. Con vittoria delle spese di lite);
per l'intimata: conclude come da note difensive (piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze, previo rigetto di ogni avversa pretesa, in quanto infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi sopra esposti, non sussistendo nel caso di specie i presupposti per lo sfratto per morosità di cui in premessa, riconsegnato ormai l'immobile locato in data 8.02.24, di chiarare infondata in fatto ed in diritto la pretesa azionata dall'intimante PS, e quindi rigettarla, e condannare PS, in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla luce dei pagamenti accertati dal CTU per € 274.470,17, alla restituzione della differenza dovuta di € 145.596,64 risultante dalla detrazione dell'importo dovuto di € pagina 2 di 5 128.873,53, avendo AR riconsegnato l'immobile in data 8.02.24, e a risarcire di tutti i danni subiti e subendi a seguito del rilascio
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