Trib. Reggio Calabria, sentenza 14/10/2024, n. 1391
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Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Giudice, dott. F T, sciogliendo la riserva, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n. 1909/2023 vertente tra:
Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. GERESIA C d Foro di Reggio Calabria rappresentante e difensore
parte ricorrente
e
– in persona del Ministro pro tempore con il patrocinio Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria
parte resistente non costituita
nonché nel contraddittorio con la Controparte_2
avente ad oggetto: ricorso avverso decreto prefettizio di allontanamento dal territorio nazionale di cittadino comunitario
1. Premessa in fatto
1.1. Con ricorso depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Reggio Calabria in data 12/07/2023
, cittadino romeno, nato in data 29/02/1992 alias 26/02/1992, in Parte_1
ROMANIA, ha impugnato il decreto prot. nr. A11/2023/Imm./75 del Prefetto di Reggio Calabria del 14/06/2023 e notificato in pari data, emesso nei suoi confronti, di allontanamento dal territorio dello
Stato italiano, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 30/2007, chiedendone l'annullamento.
1.2. Non si è costituito in giudizio il . Controparte_1
2. Sull'ammissibilità del ricorso
2.1. In via del tutto preliminare, deve rilevarsi l'ammissibilità del ricorso, essendo stato proposto tempestivamente, entro i termini previsti dall'art. 17, comma 3, D.Lgs. n. 150/2011, ai sensi del quale:
“Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato
anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi all'autorità consolare.”
3. Sul motivo di impugnazione proposto dalla parte ricorrente
3.1. Parte ricorrente, deduce l'illegittimità del provvedimento del Prefetto – lamentando la circostanza che i fatti penalmente rilevanti risultassero definiti con assoluzione ex art. 530 c.p.p. – nonché la violazione dell'art. 20, comma 4, D.lgs. 30/2007.
Il motivo di impugnazione non risulta fondato.
3.2. Invero, l'art. 20 del D.Lgs. 30/2007, sotto la rubrica “Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno” stabilisce espressamente quanto segue:
“1. Salvo quanto previsto dall'articolo 21, il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione
o dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato con apposito provvedimento solo per: motivi di sicurezza dello Stato;
motivi imperativi di pubblica sicurezza;
altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
2. I motivi di sicurezza dello Stato sussistono quando la persona da allontanare appartiene ad una delle categorie di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni, ovvero vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa, in qualsiasi modo, agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali. Ai fini dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1, si tiene conto anche di eventuali condanne pronunciate da un giudice italiano per uno o più delitti riconducibili a quelli indicati nel libro secondo, titolo primo del codice penale.
3. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica. Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene conto, quando ricorrono i comportamenti di cui al primo periodo del presente comma, anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumità della persona, ovvero di eventuali condanne per uno o più delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, o di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti o dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniere.
4. I provvedimenti di allontanamento sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalità e non possono essere motivati da ragioni di ordine economico, né da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.