Trib. Torino, sentenza 09/05/2024, n. 1189
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Testo completo
RGL n. 7224/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE LAVORO
in persona del Giudice dott. Lorenzo AUDISIO, all'esito della discussione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE art. 429 primo comma c.p.c.
nella causa RGL n. 7224/2023 promossa da
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Torino, corso Ferrucci 6, presso lo studio dell'avv. Carlotta
Persico che la rappresenta e difende per procura in atti
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
, in persona del suo legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, rappresentato e difeso, in questa sede, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dalla Dott.ssa Tecla Riverso, Dirigente del CP_3 di Torino, dal Dott. e dalla Dott.ssa Natalie Olivero, Controparte_4
Funzionari dello stesso , legalmente domiciliati presso l' CP_1 [...]
, Via Coazze n. 18 Controparte_2
-PARTE CONVENUTA-
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RGL n. 7224/2023
OGGETTO: Carta elettronica docenti – Retribuzione Professionale
Docenti
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: richiama le conclusioni di cui al ricorso, rinunciando alla domanda di riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2023/24.
Per parte convenuta: richiama le conclusioni di cui alla memoria di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.10.2023 la ricorrente ha esposto di avere lavorato in forza di contratti a termine alle dipendenze del CP_1 convenuto in qualità di docente dall'a.s. 2021/2022, e lamenta la natura discriminatoria dell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 nella parte in cui riserva la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente ai soli docenti di ruolo, chiedendo la condanna del CP_1 convenuto alla consegna della carta di euro 500,00 annui per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024.
Ha inoltre affermato di aver lavorato, nell'a.s. 2021/2022, in forza di contratti stipulati ai sensi dell'art. 4, comma 3, L 124/99 (c.d. supplenze brevi e saltuarie), senza tuttavia percepire la retribuzione professionale docenti (€ 174,50 lordi mensili, 184,50 euro dal 01.01.2022), indennità prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001.
Si è ritualmente costituito in giudizio il Controparte_1
, sostenendo la legittimità del riconoscimento del beneficio della
[...]
Carta del docente al solo personale assunto con contratto a tempo indeterminato, evidenziando che solo in quest'ultimo caso la continuità della funzione didattica e della pianificazione dell'offerta formativa richiede uno sforzo di formazione maggiore da parte del lavoratore. Sul quantum debeatur ha contestato la spettanza in capo alla docente della Carta elettronica del Docente per l'a.s 2021/2022, dal momento che la supplenza breve non a copertura di assenza (c.d. contratto COVID),
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stipulata ai sensi dell'art. 58, co 4 ter, del d.l. 73/2021, conv. in l.
106/2021, difetta del requisito della comparabilità con le prestazioni lavorative del docente a tempo indeterminato.
Sul punto relativo alla retribuzione professionale docenti, ha contestato la sussistenza del relativo diritto per la docente, allegando l'esistenza di ragioni oggettive che escludono la percezione da parte dei supplenti brevi
e saltuari del suddetto emolumento, e aderendo, in caso di soccombenza sul punto, ai conteggi di controparte.
All'odierna udienza la difesa della ricorrente ha rinunciato alla domanda inerente alla carta elettronica del docente avuto riguardo all'anno scolastico 2023/24.
1.Il diritto alla carta docente per il personale docente assunto a tempo determinato
L'art. 1 L. 107/2015, al c. 121, ha previsto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di CP_1 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
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Le concrete modalità operative per la messa a disposizione di tale importo sono state regolamentate dapprima con il DPCM 23 settembre 2015, e successivamente con il DPCM 28 novembre 2016.
La CGUE, investita della questione di compatibilità di tale normativa con le clausole 4.1 e 6 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato, nell'ordinanza pronunciata il 18.5.2022 nella causa C-450/2021 ha