Trib. Napoli, sentenza 10/05/2024, n. 2434
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Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa C C in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 7.5.2024 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in data 09/05/2024 ha depositato SENTENZA nella causa iscritta al n. 6756 /2023 vertente
TRA
nato a CASERTA (CE) il 30/06/1983, rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. G F dal quale è, come in atti RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in VIA PONTE DELLA MADDALENA 55, NAPOLI, rappresentato e difeso dal funzionario dott. R V, come in atti RESISTENTE OGGETTO: ricostruzione carriera docenti – servizio pre-ruolo statale CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5.6.2023 parte ricorrente premesso di aver prestato servizio alle dipendenze del resistente come insegnante di scuola primaria CP_1 statale in virtù di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato come da prospetto che segue: CP
dal al gg sede
2010/2011 18/10/2010 12/07/2011 268 Organizzazione_1
[...]
2011/2012 21/10/2011 30/06/2012 254 Organizzazione_2 di
[...] Roma
2012/2013 22/09/2012 30/06/2013 282
[...]
Org_3
Via
[...]
1 Org_4
[...]
2013/2014 17/09/2013 30/06/2014 287
[...]
[...]
Org_5 di Roma
2014/2015 15/09/2014 30/06/2015 289
[...]
[...]
Org_6 di Roma
[...]
Chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
1. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'anzianità di servizio pre ruolo maturata come docente di scuola primaria statale di ruolo negli anni scolastici 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 come anzianità utile ai fini dell'inquadramento giuridico ed economico nel ruolo di docente di scuola primaria.
2. Condannare il CP_1 convenuto ad emettere un nuovo provvedimento d'inquadramento retributivo della ricorrente nel ruolo di docente di scuola primaria che tenga conto di tutta l'anzianità di servizio pre ruolo dalla stessa maturata come insegnante di scuola primaria statale.
3. Condannare il convenuto a provvedere alla CP_1 ricostruzione di carriera della ricorrente ed al suo inquadramento nel profilo di docente di scuola primaria, computando nell'anzianità utile a fini giuridici ed economici tutta l'anzianità di servizio maturata come docente di scuola pre ruolo maturata negli anni scolastici 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014, con tutte le conseguenze in ordine al trattamento economico.
4. Condannare il
convenuto ad attribuire in favore della ricorrente il trattamento CP_1 economico corrispondente all'anzianità di servizio effettivamente maturata, comprensiva dei servizi di ruolo prestati nella scuola primaria, e, per l'effetto, condannare lo stesso a pagare alla lavoratrice le differenze retributive sinora maturate che si quantificano in € 7.409,82, per il periodo da settembre 2020 a agosto 2023, come da conteggio facente parte integrante del ricorso, oltre interessi e rivalutazione monetaria e con riserva di agire in separato giudizio per le ulteriori differenze retributive maturande in epoca successiva a detto periodo.
5. Condannare le amministrazioni resistenti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, ivi compreso rimborso forfetario spese generali 15%, oltre alla rifusione del contributo unificato, con attribuzione all'Avv. Ferdinando Gelo per anticipo fattone.
Si costituiva la convenuta che chiedeva il rigetto del ricorso. Istruita la causa all'odierna udienza trattata in modalità cartolare veniva decisa, previa lettura delle note con il deposito della presente sentenza.
*
2
Osserva il Tribunale che è opportuno aderire ai principi espressi dalla Corte di
Cassazione, sez. lav. con la sentenza 16/12/2019, n. 33139 ai fini della risoluzione della presente controversia.
La Corte di cassazione nella citata sentenza, infatti, si è pronunciata sulla conformità al diritto dell'Unione della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine.
Osserva la Corte che la questione si pone in quanto la disciplina dettata per gli assunti a tempo indeterminato, dapprima dal legislatore e poi dalla contrattazione collettiva, fa discendere effetti giuridici ed economici dall'anzianità di servizio, che condiziona sia la progressione stipendiale sia, in genere, lo svolgimento del rapporto. Nel settore scolastico, infatti, l'anzianità svolge un ruolo di particolare rilievo ogniqualvolta vengano in gioco valutazioni comparative dei docenti.
Ciò spiega perchè il legislatore sin da tempo risalente ha ritenuto necessario dettare una disciplina specifica dell'istituto del riconoscimento del servizio ai fini della carriera, che costituisce un unicum rispetto ad altri settore dell'impiego pubblico e che si giustifica in ragione della peculiarità del sistema scolastico, nel quale, pur nella diversità delle forme di reclutamento succedutesi nel tempo, l'immissione definitiva nei ruoli dell'amministrazione è sempre stata preceduta, per ragioni diverse, da periodi più o meno lunghi di rapporti a tempo determinato.
Il quadro normativo di riferimento
Tralasciando, perchè non rilevante ai fini di causa, la disciplina antecedente agli anni 70, va detto che già con il D.L. n. 370 del 1970, convertito con modificazioni dalla L. n. 576 del 1970, il legislatore aveva previsto, all'art. 3, che "Al personale insegnante il servizio di cui ai precedenti articoli viene riconosciuto agli effetti giuridici ed economici per intero e fino ad un massimo di quattro anni, purchè prestato con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo. Il servizio eccedente i quattro anni viene valutato in aggiunta a quello di cui al precedente comma agli stessi effetti nella misura di un terzo, e ai soli fini economici per i restanti due terzi. I diritti economici derivanti dagli ultimi due terzi di servizio previsti dal comma precedente, saranno conservati e valutati anche in tutte le classi successive di stipendio.".
L'art. 4 aggiungeva che "Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli, il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero, se ha avuto la durata prevista, agli effetti della validità dell'anno, dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione. I periodi di congedo retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del calcolo del periodo richiesto per il riconoscimento.".
3
Con il D.Lgs. n. 297 del 1994 di "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" le richiamate disposizioni sono confluite, con modificazioni e integrazioni, nell'art. 485 secondo cui "1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonchè ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonchè nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.
3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonchè i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali.".
A sua volta l'art. 489 ripete la formulazione del D.L. n. 370 del 1970, art. 4 stabilendo che "Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.
2. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento.".
La norma, peraltro, deve essere letta in combinato disposto con la L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, secondo cui "l'art. 489, comma 1 testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.".
Il legislatore del Testo Unico, nel disciplinare gli effetti del D.Lgs. n. 297 del 1994 sulla normativa previgente, ha dettato, all'art. 676, una disposizione di carattere generale prevedendo che "Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante;
quelle non inserite restano ferme ad eccezione
4
delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate.".
Dalla chiara formulazione della norma, pertanto, si evince che, a partire dalla pubblicazione del decreto legislativo, le norme
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa C C in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 7.5.2024 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in data 09/05/2024 ha depositato SENTENZA nella causa iscritta al n. 6756 /2023 vertente
TRA
nato a CASERTA (CE) il 30/06/1983, rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. G F dal quale è, come in atti RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in VIA PONTE DELLA MADDALENA 55, NAPOLI, rappresentato e difeso dal funzionario dott. R V, come in atti RESISTENTE OGGETTO: ricostruzione carriera docenti – servizio pre-ruolo statale CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5.6.2023 parte ricorrente premesso di aver prestato servizio alle dipendenze del resistente come insegnante di scuola primaria CP_1 statale in virtù di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato come da prospetto che segue: CP
dal al gg sede
2010/2011 18/10/2010 12/07/2011 268 Organizzazione_1
[...]
2011/2012 21/10/2011 30/06/2012 254 Organizzazione_2 di
[...] Roma
2012/2013 22/09/2012 30/06/2013 282
[...]
Org_3
Via
[...]
1 Org_4
[...]
2013/2014 17/09/2013 30/06/2014 287
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Org_5 di Roma
2014/2015 15/09/2014 30/06/2015 289
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[...]
Org_6 di Roma
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Chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
1. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'anzianità di servizio pre ruolo maturata come docente di scuola primaria statale di ruolo negli anni scolastici 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 come anzianità utile ai fini dell'inquadramento giuridico ed economico nel ruolo di docente di scuola primaria.
2. Condannare il CP_1 convenuto ad emettere un nuovo provvedimento d'inquadramento retributivo della ricorrente nel ruolo di docente di scuola primaria che tenga conto di tutta l'anzianità di servizio pre ruolo dalla stessa maturata come insegnante di scuola primaria statale.
3. Condannare il convenuto a provvedere alla CP_1 ricostruzione di carriera della ricorrente ed al suo inquadramento nel profilo di docente di scuola primaria, computando nell'anzianità utile a fini giuridici ed economici tutta l'anzianità di servizio maturata come docente di scuola pre ruolo maturata negli anni scolastici 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014, con tutte le conseguenze in ordine al trattamento economico.
4. Condannare il
convenuto ad attribuire in favore della ricorrente il trattamento CP_1 economico corrispondente all'anzianità di servizio effettivamente maturata, comprensiva dei servizi di ruolo prestati nella scuola primaria, e, per l'effetto, condannare lo stesso a pagare alla lavoratrice le differenze retributive sinora maturate che si quantificano in € 7.409,82, per il periodo da settembre 2020 a agosto 2023, come da conteggio facente parte integrante del ricorso, oltre interessi e rivalutazione monetaria e con riserva di agire in separato giudizio per le ulteriori differenze retributive maturande in epoca successiva a detto periodo.
5. Condannare le amministrazioni resistenti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, ivi compreso rimborso forfetario spese generali 15%, oltre alla rifusione del contributo unificato, con attribuzione all'Avv. Ferdinando Gelo per anticipo fattone.
Si costituiva la convenuta che chiedeva il rigetto del ricorso. Istruita la causa all'odierna udienza trattata in modalità cartolare veniva decisa, previa lettura delle note con il deposito della presente sentenza.
*
2
Osserva il Tribunale che è opportuno aderire ai principi espressi dalla Corte di
Cassazione, sez. lav. con la sentenza 16/12/2019, n. 33139 ai fini della risoluzione della presente controversia.
La Corte di cassazione nella citata sentenza, infatti, si è pronunciata sulla conformità al diritto dell'Unione della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine.
Osserva la Corte che la questione si pone in quanto la disciplina dettata per gli assunti a tempo indeterminato, dapprima dal legislatore e poi dalla contrattazione collettiva, fa discendere effetti giuridici ed economici dall'anzianità di servizio, che condiziona sia la progressione stipendiale sia, in genere, lo svolgimento del rapporto. Nel settore scolastico, infatti, l'anzianità svolge un ruolo di particolare rilievo ogniqualvolta vengano in gioco valutazioni comparative dei docenti.
Ciò spiega perchè il legislatore sin da tempo risalente ha ritenuto necessario dettare una disciplina specifica dell'istituto del riconoscimento del servizio ai fini della carriera, che costituisce un unicum rispetto ad altri settore dell'impiego pubblico e che si giustifica in ragione della peculiarità del sistema scolastico, nel quale, pur nella diversità delle forme di reclutamento succedutesi nel tempo, l'immissione definitiva nei ruoli dell'amministrazione è sempre stata preceduta, per ragioni diverse, da periodi più o meno lunghi di rapporti a tempo determinato.
Il quadro normativo di riferimento
Tralasciando, perchè non rilevante ai fini di causa, la disciplina antecedente agli anni 70, va detto che già con il D.L. n. 370 del 1970, convertito con modificazioni dalla L. n. 576 del 1970, il legislatore aveva previsto, all'art. 3, che "Al personale insegnante il servizio di cui ai precedenti articoli viene riconosciuto agli effetti giuridici ed economici per intero e fino ad un massimo di quattro anni, purchè prestato con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo. Il servizio eccedente i quattro anni viene valutato in aggiunta a quello di cui al precedente comma agli stessi effetti nella misura di un terzo, e ai soli fini economici per i restanti due terzi. I diritti economici derivanti dagli ultimi due terzi di servizio previsti dal comma precedente, saranno conservati e valutati anche in tutte le classi successive di stipendio.".
L'art. 4 aggiungeva che "Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli, il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero, se ha avuto la durata prevista, agli effetti della validità dell'anno, dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione. I periodi di congedo retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del calcolo del periodo richiesto per il riconoscimento.".
3
Con il D.Lgs. n. 297 del 1994 di "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" le richiamate disposizioni sono confluite, con modificazioni e integrazioni, nell'art. 485 secondo cui "1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonchè ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonchè nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.
3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonchè i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali.".
A sua volta l'art. 489 ripete la formulazione del D.L. n. 370 del 1970, art. 4 stabilendo che "Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.
2. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento.".
La norma, peraltro, deve essere letta in combinato disposto con la L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, secondo cui "l'art. 489, comma 1 testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.".
Il legislatore del Testo Unico, nel disciplinare gli effetti del D.Lgs. n. 297 del 1994 sulla normativa previgente, ha dettato, all'art. 676, una disposizione di carattere generale prevedendo che "Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante;
quelle non inserite restano ferme ad eccezione
4
delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate.".
Dalla chiara formulazione della norma, pertanto, si evince che, a partire dalla pubblicazione del decreto legislativo, le norme
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