Trib. Rovereto, sentenza 06/12/2024, n. 172
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nata a [...] il [...] Parte_1
E
, nato a [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Benuzzi Valentina e domiciliata presso il suo studio in Riva del Garda, via Vannetti n.9, giusta delega allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 06.06.2009 in Riva del Garda preso atto che all'udienza del 12.11.2024 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M
.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
Rispetto ai rapporti tra i coniugi:
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. La casa sita in Riva del Garda, Via del Masetto, n. 1/A, già adibita a residenza coniugale, tavolarmente identificata in C.C. Riva, P.T. 4401 II,
p.ed. 2268, p.m. 7 e di proprietà dei coniugi ciascuno per la quota di ½ in comunione legale, comprensiva di tutte le pertinenze e gli accessori così come gli arredi e i corredi, viene assegnata in godimento alla signora
Parte_1
3. Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano a qualsivoglia richiesta di assegno di mantenimento e domanda risarcitoria per eventuali violazioni degli obblighi matrimoniali;
4. Le rate residue del mutuo ipotecario d.d. 19.05.2011, rep. n. 19158, racc. n. 9574 a firma del Notaio dott. registrato a Riva del Persona_1
Garda in data 10.06.2011 al n. 2318 serie 1T continueranno ad essere corrisposte da entrambi i coniugi ciascuno nella misura del 50% sino alla scadenza;
a tal fine, i coniugi mantengono attivo il conto corrente cointestato n. 129229 acceso presso la Cassa Rurale AltoGarda-Rovereto e collegato al mutuo di cui sopra;
5. I coniugi, estinto il mutuo cointestato d.d. 19.05.2011, rep. n. 19158, racc. n. 9574 a
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nata a [...] il [...] Parte_1
E
, nato a [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Benuzzi Valentina e domiciliata presso il suo studio in Riva del Garda, via Vannetti n.9, giusta delega allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 06.06.2009 in Riva del Garda preso atto che all'udienza del 12.11.2024 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M
.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
Rispetto ai rapporti tra i coniugi:
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. La casa sita in Riva del Garda, Via del Masetto, n. 1/A, già adibita a residenza coniugale, tavolarmente identificata in C.C. Riva, P.T. 4401 II,
p.ed. 2268, p.m. 7 e di proprietà dei coniugi ciascuno per la quota di ½ in comunione legale, comprensiva di tutte le pertinenze e gli accessori così come gli arredi e i corredi, viene assegnata in godimento alla signora
Parte_1
3. Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano a qualsivoglia richiesta di assegno di mantenimento e domanda risarcitoria per eventuali violazioni degli obblighi matrimoniali;
4. Le rate residue del mutuo ipotecario d.d. 19.05.2011, rep. n. 19158, racc. n. 9574 a firma del Notaio dott. registrato a Riva del Persona_1
Garda in data 10.06.2011 al n. 2318 serie 1T continueranno ad essere corrisposte da entrambi i coniugi ciascuno nella misura del 50% sino alla scadenza;
a tal fine, i coniugi mantengono attivo il conto corrente cointestato n. 129229 acceso presso la Cassa Rurale AltoGarda-Rovereto e collegato al mutuo di cui sopra;
5. I coniugi, estinto il mutuo cointestato d.d. 19.05.2011, rep. n. 19158, racc. n. 9574 a
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