Trib. Bari, sentenza 05/12/2024, n. 4816

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bari, sentenza 05/12/2024, n. 4816
Giurisdizione : Trib. Bari
Numero : 4816
Data del deposito : 5 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI all'udienza del 5.12.2024 in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Giuseppe Minervini ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro in primo grado iscritta al n.7835/2021 del Ruolo Generale affari contenziosi
TRA
avv. VITALE I Parte_1
ricorrente
CONTRO avv. C GUARINI, F ARCONZO Controparte_1
LATORRE BERNARDO avv. C GUARINI, F ARCONZO resistenti conclusioni: come in atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2021 l'istante in epigrafe indicato conveniva in giudizio le parti intimate chiedendo: in via principale, l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato con le parti intimate dal gennaio 2014 al gennaio 2020;
di condannare le stesse parti in solido al pagamento delle differenze retributive maturate;
in subordine, di accertare il suo diritto a percepire il compenso di amministratore ed al rimborso delle spese sostenute con conseguente condanna al pagamento delle medesime nei termini ivi in dettaglio indicati oltre alle spese di causa. Le parti intimate si costituivano in giudizio contestando la fondatezza della domanda anche nel merito.
Istruita con prove documentali ed orali all'odierna udienza la causa veniva decisa come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Assume l'istante: di aver acquistato il 25 % del capitale sociale della società intimata in data
26.9.2014;
di essere divenuto amministratore unico della medesima dal 7.7.2015;
di non aver percepito


il compenso per il suo ruolo di amministratore e di non aver ricevuto il rimborso delle spese sostenute per il suo ufficio;
di essersi dimesso dalla sua carica.

2. Va richiamato in specie il principio secondo cui ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro è necessario avere riguardo al contenuto effettivo del medesimo, e non già semplicemente al nomen iuris usato dalle parti. Con particolare riferimento alla qualificazione di un rapporto di lavoro di tipo subordinato, è indispensabile provare in concreto il carattere della subordinazione, consistente, in particolare, nell'assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, potere che deve estrinsecarsi in specifici ordini, oltre che nell'esercizio di una assidua attività di vigilanza
e controllo nella esecuzione delle prestazioni di carattere. In tal senso, il luogo della prestazione, l'orario di lavoro osservato ed il versamento a cadenze fisse di una retribuzione hanno valore secondario e funzione meramente sussidiaria, tale che in mancanza degli anzidetti indici di subordinazione non sono da soli idonei a qualificare il rapporto quale subordinato. Invero, sono stati individuati un serie di indici rivelatori della natura subordinata del rapporto, che possono così sintetizzarsi: la sottoposizione al potere disciplinare;
l'osservanza di un orario di lavoro che limiti la possibilità di altre attività;
l'assenza del rischio;
l'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale;
la continuità della prestazione;
la predeterminazione della retribuzione;
l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione produttiva. Peraltro, i suddetti indici hanno natura sussidiaria, poiché svolgono una funzione di natura complementare e secondaria, meramente indiziaria rispetto all'unico elemento probante della subordinazione, rappresentato dalla dimostrazione della permanente disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento gerarchico al potere di direzione e controllo di quest'ultimo. Da tanto riviene che, mancando la prova della permanente messa a disposizione delle energie lavorative del prestatore a favore del datore di lavoro, con assoggettamento alle specifiche direttive da questi impartite, non rileva di per sé l'esistenza in concreto di altri elementi, come l'osservanza di un orario, l'assenza di rischio economico, la forma della retribuzione e la stessa collaborazione, i quali possono avere valore indicativo, ma mai determinante. Ai fini della prova dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, non sono sufficienti le mere indicazioni circa l'asserita continuità ed esclusività delle prestazioni rese dal lavoratore, l'elevato grado della collaborazione,
l'impegno a tempo pieno, né la tipologia delle mansioni;
ciò in quanto, potendo ogni attività umana esplicarsi tanto in regime di autonomia, quanto di subordinazione, tali elementi risultano neutri, se non accompagnati dalla prova della sussistenza di un reale rapporto gerarchico e disciplinare nonché della soggezione alle direttive del datore di lavoro. (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. lavoro, 13/02/2004, n. 2842,
Trib. Milano, Sez. lavoro, 27/10/2009, Trib. Genova, Sez. lavoro, 02/08/2008).

3. Ciò posto, va evidenziato che Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ordinanza, 27/01/2022, n. 2487 di recente ha ribadito che in astratto sono cumulabili la carica di amministratore e l'attività di lavoratore subordinato di una stessa società di capitali, purchè sia accertata, in base ad una prova di cui è necessariamente onerata la parte che intenda far valere il rapporto di lavoro subordinato, l'attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale e il vincolo di subordinazione, ossia
2
l'assoggettamento, nonostante la carica sociale, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società (Cass. 6 novembre 2013, n. 24972;
Cass. 30 settembre 2016, n. 19596
);
e questa circostanza ricorre, qualora sia individuabile (mediante una valutazione delle risultanze istruttorie riservata al giudice di merito e incensurabile in cassazione) la formazione di una volontà imprenditoriale distinta, tale da determinare la soggezione del dipendente - amministratore ad un potere disciplinare e direttivo esterno, sì che la qualifica di amministratore costituisca uno "schermo" per coprire un'attività costituente, in realtà, un normale lavoro subordinato (Cass. 14 gennaio 2000, n. 381 ;

Cass. 3 marzo 2004, n. 4334): così risultandone provata la soggezione al potere direttivo e disciplinare di altri organi della società e l'assenza di autonomi poteri decisionali (Cass. 17 febbraio 2000, n. 1791).

4.1. Passando al caso concreto, va evidenziato che la parte
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