Trib. Trieste, sentenza 30/04/2024, n. 94

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Trieste, sentenza 30/04/2024, n. 94
Giurisdizione : Trib. Trieste
Numero : 94
Data del deposito : 30 aprile 2024

Testo completo


TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile – Controversie del Lavoro

VERBALE DI UDIENZA della causa iscritta al N.71/2024
Oggi 30/04/2024 , innanzi al dott. Paolo Ancora, sono comparsi: per la parte ricorrente l'avv. Perdichizzi collegato da remoto;
per la parte resistente l'avv. Iero con la d.ssa Alina Adriana Verner in presenza.
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti.
I procuratori delle parti da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Viene esperito tentativo di conciliazione che dà esito negativo.
Le parti discutono la causa richiamandosi alle proprie difese e conclusioni in atti.
L'avv. Perdichizzi evidenzia di aver depositato nuovi precedenti giurisprudenziali favorevoli alla propria prospettazione.
Il Giudice entra in camera di consiglio e le parti danno atto del fatto che
l'applicativo ha funzionato correttamente.
Al termine della camera di consiglio il Giudice pronunzia la seguente sentenza dandone lettura. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trieste, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo Ancora, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in materia di lavoro e/o di previdenza e assistenza obbligatorie, iscritta al n. 572/2023 R.L. promossa da
NA NO ([...]) rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Perdichizzi;

-ricorrente- contro
INPS - DIREZIONE PROVINCIALE TRIESTE (80078750587), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luca Iero e Paolo Bonetti;
resistente
OGGETTO: Prestazione: pensione - assegno di invalidita INPS - Inpdai
- Enpals, etc.
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla corretta riliquidazione della pensione secondo i qui dedotti criteri e, per l'effetto: b) disapplicare tutte le avverse circolari sulla cui scorta
INPS abbia calcolato il tetto massimo (più favorevole) ex art. 3, comma
2, D.lgs. 562/96, con particolare ma non esclusivo riguardo alle nn.
190/97 e 200/98;
c) condannare, perciò, l'Istituto convenuto a: c1) ricalcolare il tetto a) ex art. 3, comma 2, D.lgs. 562/1996

2 ricomprendendo nella retribuzione imponibile di computo tutte le voci previste in AGO per tutto il periodo di riferimento (ovvero l'intera vita lavorativa del pensionato istante alle dipendenze di ENEL S.p.a., e non soltanto a partire dal 1° gennaio 1997 come illegittimamente operato da controparte);
c2) individuare correttamente il tetto maggiore o “più favorevole” tra i due contemplati dalla norma sopra citata, va da sé utilizzando il tetto a) come calcolato al punto c1) che precede;
riliquidare la pensione del ricorrente con applicazione del meccanismo bifasico di parametrazione tra trattamento corrispostogli, da un lato, e tetto maggiore o “più favorevole” correttamente individuato, dall'altro, come illustrato dalla compiegata Cass. 12161/19;
c4) in via generica, a corrispondere al ricorrente le differenze di trattamento spettanti (sia per

i ratei già maturati e corrisposti, nel rispetto del termine triennale di decadenza dal deposito del presente ricorso o, comunque, secondo il diritto vivente alla sentenza decisoria di lite, sia per quelli maturandi e percipiendi pro futuro) secondo quanto dedotto e allegato in atti, con espressa riserva di quantificazione in successivo separato giudizio, secondo legge. Il tutto oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali su ciascuna differenza di rateo mensile dovuta, dalla maturazione sino al definitivo soddisfo;
d) con vittoria delle spese del grado, oltre accessori di legge (rimborso forfetario 15%,

C.P.A. e I.V.A., se dovuta), a distrarsi in favore del procuratore ex art.
93 c.p.c.;
e) con riserva di ulteriormente dedurre e produrre in itinere iudicii, anche in replica alle avverse difese
”.
Per la parte resistente: “In via pregiudiziale, - accertare e dichiarare inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza o, quanto meno, dichiarare l'intervenuta decadenza per il diritto agli eventuali arretrati di pensione sui ratei maturati oltre il triennio dal deposito del ricorso;
-

3 accertare e dichiarare inammissibilità del ricorso per carenza
d'interesse ad agire;
nel merito, rigettare, ad ogni modo, il ricorso in quanto infondato, ferma restando la prescrizione del diritto agli eventuali arretrati di pensione maturati nei cinque anni antecedenti il deposito del ricorso. Spese e compensi di lite rifusi
”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato in data 7.2.2024, il ricorrente indicato in epigrafe, adiva il Giudice del Lavoro di Trieste, esponendo di essere stato dipendente della società Enel S.p.A. e, come tale, iscritto ex lege ai fini previdenziali al Fondo Elettrici gestito da INPS. Evidenziava di godere della pensione di vecchiaia numero EL 404232 dal mese di giugno del 1999, e di aver presentato, in data 30.12.2021, istanza in via amministrativa volta alla riliquidazione della pensione, lamentando la non corretta applicazione, da parte di INPS, dei criteri di cui all'art. 3,
D.lgs. 562/96
. Avverso il silenzio-rigetto dell'Ente previdenziale, aveva proposto ricorso gerarchico senza ottenere alcun
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