Trib. Salerno, sentenza 26/03/2024, n. 1662

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Salerno, sentenza 26/03/2024, n. 1662
Giurisdizione : Trib. Salerno
Numero : 1662
Data del deposito : 26 marzo 2024

Testo completo

R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo
Danise, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero n. R.G. 9445 del R.G. dell'anno 2016, trattenuta in decisione con ordinanza ex art 127 ter cpc del 30.11.2023 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
t r a
BI PI (nato a [...] il [...] e residente in SC (SA) alla corso
Vittorio Emanuele -cod.fis.: [...]) e la sig.ra RO EL(nata a
SC (SA) il 24.04.1942 ed ivi residente al corso Vittorio Emanuele -cod.fis.:
[...]), in qualità di eredi di BI ST PP, nato a [...] il
22.9.1969 e deceduto il 14.03.2022, rappresentati e difesi dall'Avv. Sebastiano Civita, in virtù di procura in calce alla comparsa di intervento volontario, elettivamente domiciliati presso lo studio del loro procuratore in Salerno alla Via Michele Conforti n.13;

- Attori - contro
IN ER, nato a [...] il [...] (C.F. [...]), domiciliato in
CI (RM) ed elettivamente domiciliato in Roma, Via PP Luigi Lagrange n. 1, presso lo studio dell'Avv. Edoardo Polacco che la rappresenta e la difende unitamente all'Avv. Stefano Pichierri in virtù di procura in atti;

- Convenuto -
OGGETTO: retratto agrario.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, deduzioni a verbale, memorie istruttore, comparse conclusionali e memorie di replica, da intendersi tutte integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE


Con atto di citazione ritualmente notificato, ST PP BI conveniva innanzi all'intestato Tribunale NO ER per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “A) dichiarare il diritto di prelazione agraria, ex art. 8 l. 590/65 e successive modifiche in favore all'attore con riguardo al fondo, come sopra puntualmente descritto, di cui è già nel possesso giuridico
e materiale, e per l'effetto, nullo ed inefficace l'atto di compravendita rogato dal notaio Campanella il


6.4.2016 rep. N. 26609 raccolta n. 9804, trascritto il 18.4.2016 presso l'Agenzia delle Entrate –

Ufficio del Territorio;
B) pronunciare il riscatto del fondo medesimo in favoredell'attore con conseguente attribuzione del diritto di proprietà dietro pagamento, in favore di parte convenuta, del prezzo indicato in contratto, pari ad € 9.000,00 (novemila/00), disponendo i termini ed i modi del deposito della prefata somma;
C) ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di trascrivere la emananda sentenza;
D) condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.

A fondamento della spiegata domanda, l'attore asseriva di essere “da tempo immemore
e comunque da oltre venti anni nel possesso del fondo rustico sito in SC alla località PATTANO”, meglio identificato catastalmente in atti, in virtù di un risalente patto agrario, trasformatosi ex lege in contratto di affitto;
che avendo il ER acquistato in data 6.4.2016 la proprietà nella misura di 4/5 del predetto fondo dai signori LV IU, SC DA, SC
IV, SC ES, dichiaratisi proprietari in virtù di acquisto a non domino per effetto di intervenuta usucapione, l'attore avrebbe dovuto essere avvertito della volontà di alienare il bene da parte dei venditori per esercitare il diritto di prelazione di cui all'art. 8 della l. n.
590/65
nella qualità di coltivatore diretto del fondo;
che pertanto l'esponente dichiarava di voler acquistare il fondo chiedendone il riscatto al prezzo indicato nel medesimo atto di compravendita, essendo in possesso dei requisiti di legge. Deduceva, altresì, l'esponente che
l'atto di compravendita sarebbe illegittimo in quanto i venditori avrebbero potuto disporre esclusivamente di 4/5 dei ¾ pervenuti loro “in eredità” dalla signora NG ER di
Cosmo, nonostante i venditori non abbiano minimamente indicato una provenienza successoria del bene compravenduto bensì il relativo acquisto del diritto di proprietà per effetto del possesso esercitato uti dominus per oltre vent'anni.
Si costituiva NO ER eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione
/ titolarità passiva in relazione all'eccepita nullità ed inefficacia dell'atto di compravendita concluso tra i signori SC ES, SC DA, SC IV e LV IU, quali venditori del fondo in atti descritto, per la misura di 4/5 dell'indiviso, ed il signor NO
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ER, quale acquirente e nel merito rilevava l'infondatezza della domanda azionata per insussistenza dei requisiti richiesti dalla legge in capo all'attore di cui all'art. 8 della l n.
590/65.
In prima udienza di comparizione, rilevata l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione, il Giudicante onerava parte attrice di espletarlo, ma il tentativo rimaneva senza esito.
Concessi i termini ex art 183 co 6 cpc, parte convenuta rappresentava che nelle more, e comunque successivamente allo spirare del termine di cui all'art. 183 comma 6 cpc, veniva rigettata l'azione cautelare possessoria avanzata dallo BI con provvedimento confermativo del Collegio a seguito del reclamo, sul presupposto che non era emersa la prova della presunta detenzione e del contratto di fitto agrario posto alla base anche del presente giudizio, depositando all'uopo ordinanza relativa al procedimento rubricato RG
3579/2018 e l'ordinanza relativa al procedimento rubricato RG 443/2017 (con deposito telematico del 22.11.2018).
Con ordinanza del 13 febbraio 2019 il precedente Giudice istruttore, a scioglimento la riserva assunta all'udienza del 28\11\2018, riteneva ammissibile e rilevante la prova testimoniale richiesta da parte attrice.
Nell'udienza del 10 ottobre 2019, venivano escussi i testi Sig.ri BI VI e
SI RO per parte attrice.
Nella udienza del 26 febbraio 2020 venivano escussi altri due testi di parte attrice
(AM MO e AN AF) e due testi a prova contraria di parte convenuta
(IA ON RO e LO
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