Trib. Catania, sentenza 19/02/2024, n. 964
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE – LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. G G D B, a seguito dell'udienza del 16.2.2024 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8869/2023 R.G.L., avente a oggetto: ricostruzione di carriera personale ATA e differenze retributive;
PROMOSSA DA con gli Avv.ti M D P, W M e F G;
Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, con il funzionario delegato, ex art. 417 bis c.p.c., dott. ;
Controparte_2
- resistente -
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 12.8.2023, l'odierno ricorrente, premesso di essere collaboratore scolastico (personale ATA) assunto a tempo indeterminato in data 1.9.2011 e attualmente in servizio presso l' Organizzazione_1
di Giarre (CT), di avere precedentemente prestato servizio pre-ruolo alle dipendenze del
convenuto in virtù di reiterati contratti a tempo determinato come da prospetto CP_1
riassuntivo riprodotto in ricorso e di non avere ottenuto – in sede di ricostruzione di carriera – la valutazione integrale del servizio pre-ruolo in applicazione degli artt. 569 e
570 D.Lgs. 297/1994 e 4 D.P.R. 399/1988, ha adito la presente sede per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “...- previa declaratoria della nullità delle norme del
1
contratto collettivo e dei contratti individuali di lavoro del ricorrente in contrasto con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea;
- previo annullamento e/o declaratoria della nullità /inefficacia delle eventuali rinunce contenute nei contratti di lavoro stipulati dal ricorrente che vengono impugnate anche ai sensi dell'art. 2113 del cc;
- previo annullamento del decreto di ricostruzione della carriera (doc. 2) dettagliatamente descritto in parte motiva, nella parte in cui tale provvedimento non riconosce integralmente e immediatamente l'anzianità di servizio maturata con i contratti a termine a tutti gli effetti giuridici ed economici.
SI CHIEDE DI
Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'immediato riconoscimento dell'anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati a decorrere dall'a.s. 2000/01, con la medesima progressione professionale riconosciuta dai via via Organizzazione_2
Org vigenti al personale di pari qualifica assunto a tempo indeterminato e, per l'effetto, condannare il a collocare il ricorrente al livello stipendiale Controparte_1 corrispondente a tutta l'anzianità di servizio maturata e al pagamento delle differenze retributive maturate dal 06.06.2018 derivanti dall'applicazione dei conseguenti incrementi stipendiali, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di scadenza dei singoli ratei sino al soddisfo.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.
Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018, essendo stato predisposto il ricorso in modo da consentire la ricerca testuale dei numerosi documenti ad esso allegati”.
Con memoria difensiva depositata in data 6.2.2024, si è tempestivamente costituita in giudizio l'amministrazione scolastica convenuta, formulando le seguenti conclusioni:
“...Rigettare il ricorso formulato ex. art. 414 c.p.c. in quanto infondato in fatto ed in diritto, nonché perché carente di prova;
Dichiarare la prescrizione quinquennale ex. art.
2948 c.c. di ogni spettanza retributiva per salari e/progressioni economiche;
Dichiarare, in alternativa, la prescrizione ordinaria ex. art. 2936 c.c.;
Condannare parte ricorrente al pagamento delle spese e compensi di lite ai sensi dell'art. 91 c.p.c. ed art. 152 bis disp. att.
2
c.p.c.”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 16.2.2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. e, a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Merito.
Il ricorso appare fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
Al riguardo, può invero richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att.
c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr., in particolare, sentenza n.1739/2020 emessa in data 9.6.2020 nel proc.
n. 9343/2018 R.G. – est. dott.ssa L. Renda – e sentenza n. 3976/2021 emessa in data
28.9.2021 nel proc. n. 1539/2020 R.G. – est. dott.ssa P. Mirenda;
da ultimo cfr. altresì sentenze n. 2762/2023 e n. 4252/2023 emesse in data 20.6.2023 e 24.10.2023 nei proc. n.
3525/2023 R.G. e n. 8417/2023 R.G. – est. dott.ssa P. Mirenda –, richiamate e prodotte da parte ricorrente).
Preliminarmente, occorre precisare che la disciplina del riconoscimento dei servizi
Orga pre-ruolo prestati dal personale è contenuta negli artt. 569 e 570 del D. Lgs. n.
297/1994;
in particolare, per quel che qui rileva, il citato art. 569, D. Lgs. n. 297/1994 dispone al primo comma che “Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29…”.
Nella specie, innanzitutto, dalla documentazione versata in atti e segnatamente dal decreto di ricostruzione di carriera prot. n. 935 del 28.5.2013 emesso dal Dirigente
Scolastico dell' di Bronte si evince che il Organizzazione_4
ricorrente è stato assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dall'1.9.2011;
che ha superato il periodo di prova con esito favorevole in data 1.11.2011;
che in data 2.11.2011 il ricorrente è stato confermato in ruolo;
che a decorrere dall'1.9.2011, data di effettiva assunzione in servizio, al ricorrente è stata riconosciuta ai fini giuridici ed economici una anzianità totale di anni 7, mesi 1 e giorni 12 per “anzianità
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complessiva non di ruolo”;
che ai soli fini economici è stata riconosciuta al ricorrente una
“anzianità complessiva non di ruolo” e “totale” di anni 1, mesi 6 e giorni 21, con
l'ulteriore precisazione secondo cui l'anzianità utile ai soli fini economici sarebbe stata utilizzabile ai fini della maturazione delle successive posizioni stipendiali al compimento dell'anzianità di anni 20 ai sensi dell'articolo 4 comma 3 del D.P.R. n. 399/1988, richiamato dall'art. 66 comma 6 del CCNL 4.8.1995.
Tenuto conto del servizio prestato, alla data dell'1.9.2011 il ricorrente è stato dunque inquadrato nella prima posizione stipendiale di cui alle tabelle contrattuali vigenti, corrispondente all'anzianità di 0 anni, con l'ulteriore precisazione secondo cui “la residua anzianità di anni 7 mesi 1 giorni 12 è utile per il passaggio alla successiva posizione”.
Ancora, dal citato decreto di ricostruzione di carriera si evince che gli effettivi servizi svolti dal ricorrente dall'anno scolastico 2001/2002 all'anno scolastico 2010/2011 sono pari a complessivi anni 8, mesi 8, giorni 3.
In definitiva, tenuto conto dell'anzianità totale riconosciuta al ricorrente – inferiore
a quella effettiva, che risulta dai periodi di durata dei contratti alle dipendenze di istituzioni scolastiche statali, tutti elencati nel decreto di ricostruzione della carriera – ai fini giuridici ed economici, di anni 7, mesi 1, giorni 12, alla data dell'1.9.2011, è stata allo stesso assegnata la prima posizione stipendiale corrispondente all'anzianità di anni 0 di cui alle tabelle contrattuali vigenti, con la precisazione che la predetta anzianità sarebbe stata utile per il passaggio alla successiva posizione.
Ciò posto, va richiamata la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, la quale stabilisce che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive, e che
i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive.
La detta clausola è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
In particolare, la Corte di Giustizia ha affermato che:
- la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo
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determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06,
Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Persona_1
Santana);
- il principio di non discriminazione non può