Trib. Catania, sentenza 19/02/2024, n. 964
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE – LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. G G D B, a seguito dell'udienza del 16.2.2024 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8869/2023 R.G.L., avente a oggetto: ricostruzione di carriera personale ATA e differenze retributive;
PROMOSSA DA con gli Avv.ti M D P, W M e F G;Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, con il funzionario delegato, ex art. 417 bis c.p.c., dott. ;Controparte_2
- resistente -
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 12.8.2023, l'odierno ricorrente, premesso di essere collaboratore scolastico (personale ATA) assunto a tempo indeterminato in data 1.9.2011 e attualmente in servizio presso l' Organizzazione_1
di Giarre (CT), di avere precedentemente prestato servizio pre-ruolo alle dipendenze del
convenuto in virtù di reiterati contratti a tempo determinato come da prospetto CP_1
riassuntivo riprodotto in ricorso e di non avere ottenuto – in sede di ricostruzione di carriera – la valutazione integrale del servizio pre-ruolo in applicazione degli artt. 569 e
570 D.Lgs. 297/1994 e 4 D.P.R. 399/1988, ha adito la presente sede per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “...- previa declaratoria della nullità delle norme del
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contratto collettivo e dei contratti individuali di lavoro del ricorrente in contrasto con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea;
- previo annullamento e/o declaratoria della nullità /inefficacia delle eventuali rinunce contenute nei contratti di lavoro stipulati dal ricorrente che vengono impugnate anche ai sensi dell'art. 2113 del cc;
- previo annullamento del decreto di ricostruzione della carriera (doc. 2) dettagliatamente descritto in parte motiva, nella parte in cui tale provvedimento non riconosce integralmente e immediatamente l'anzianità di servizio maturata con i contratti a termine a tutti gli effetti giuridici ed economici.
SI CHIEDE DI
Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'immediato riconoscimento dell'anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati a decorrere dall'a.s. 2000/01, con la medesima progressione professionale riconosciuta dai via via Organizzazione_2
Org vigenti al personale di pari qualifica assunto a tempo indeterminato e, per l'effetto, condannare il a collocare il ricorrente al livello stipendiale Controparte_1 corrispondente a tutta l'anzianità di servizio maturata e al pagamento delle differenze retributive maturate dal 06.06.2018 derivanti dall'applicazione dei conseguenti incrementi stipendiali, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di scadenza dei singoli ratei sino al soddisfo.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.
Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018, essendo stato predisposto il ricorso in modo da consentire la ricerca testuale dei numerosi documenti ad esso allegati”.
Con memoria difensiva depositata in data 6.2.2024, si è tempestivamente costituita in giudizio l'amministrazione scolastica convenuta, formulando le seguenti conclusioni:
“...Rigettare il ricorso formulato ex. art. 414 c.p.c. in quanto infondato in fatto ed in diritto, nonché perché carente di prova;Dichiarare la prescrizione quinquennale ex. art.
2948 c.c. di ogni spettanza retributiva per salari e/progressioni economiche;Dichiarare, in alternativa, la prescrizione ordinaria ex. art. 2936 c.c.;Condannare parte ricorrente al pagamento delle spese e compensi di lite ai sensi dell'art. 91 c.p.c. ed art. 152 bis disp. att.
2
c.p.c.”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 16.2.2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. e, a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Merito.
Il ricorso appare fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
Al riguardo, può invero richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att.
c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr., in particolare, sentenza n.1739/2020 emessa in data 9.6.2020 nel proc.
n. 9343/2018 R.G. – est. dott.ssa L. Renda – e sentenza n. 3976/2021 emessa in data
28.9.2021 nel proc. n. 1539/2020 R.G. – est. dott.ssa P. Mirenda;da ultimo cfr. altresì sentenze n. 2762/2023 e n. 4252/2023 emesse in data 20.6.2023 e 24.10.2023 nei proc. n.
3525/2023 R.G. e n. 8417/2023 R.G. – est. dott.ssa P. Mirenda –, richiamate e prodotte da parte ricorrente).
Preliminarmente, occorre precisare che la disciplina del riconoscimento dei servizi
Orga pre-ruolo prestati dal personale è contenuta negli artt. 569 e 570 del D. Lgs. n.
297/1994;in particolare, per quel che qui rileva, il citato art. 569, D. Lgs. n. 297/1994 dispone al primo comma che “Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29…”.
Nella specie, innanzitutto, dalla documentazione versata in atti e segnatamente dal decreto di ricostruzione di carriera prot. n. 935 del 28.5.2013 emesso dal Dirigente
Scolastico dell' di Bronte si evince che il Organizzazione_4
ricorrente è stato assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dall'1.9.2011;che ha superato il periodo di prova con esito favorevole in data 1.11.2011;che in data 2.11.2011 il ricorrente è stato confermato in ruolo;che a decorrere dall'1.9.2011, data di effettiva assunzione in servizio, al ricorrente è stata riconosciuta ai fini giuridici ed economici una anzianità totale di anni 7, mesi 1 e giorni 12 per “anzianità
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complessiva non di ruolo”;che ai soli fini economici è stata riconosciuta al ricorrente una
“anzianità complessiva non di ruolo” e “totale” di anni 1, mesi 6 e giorni 21, con
l'ulteriore precisazione secondo cui l'anzianità utile ai soli fini economici sarebbe stata utilizzabile ai fini della maturazione delle successive posizioni stipendiali al compimento dell'anzianità di anni 20 ai sensi dell'articolo 4 comma 3 del D.P.R. n. 399/1988, richiamato dall'art. 66 comma 6 del CCNL 4.8.1995.
Tenuto conto del servizio prestato, alla data dell'1.9.2011 il ricorrente è stato dunque inquadrato nella prima posizione stipendiale di cui alle tabelle contrattuali vigenti, corrispondente all'anzianità di 0 anni, con l'ulteriore precisazione secondo cui “la residua anzianità di anni 7 mesi 1 giorni 12 è utile per il passaggio alla successiva posizione”.
Ancora, dal citato decreto di ricostruzione di carriera si evince che gli effettivi servizi svolti dal ricorrente dall'anno scolastico 2001/2002 all'anno scolastico 2010/2011 sono pari a complessivi anni 8, mesi 8, giorni 3.
In definitiva, tenuto conto dell'anzianità totale riconosciuta al ricorrente – inferiore
a quella effettiva, che risulta dai periodi di durata dei contratti alle dipendenze di istituzioni scolastiche statali, tutti elencati nel decreto di ricostruzione della carriera – ai fini giuridici ed economici, di anni 7, mesi 1, giorni 12, alla data dell'1.9.2011, è stata allo stesso assegnata la prima posizione stipendiale corrispondente all'anzianità di anni 0 di cui alle tabelle contrattuali vigenti, con la precisazione che la predetta anzianità sarebbe stata utile per il passaggio alla successiva posizione.
Ciò posto, va richiamata la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, la quale stabilisce che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive, e che
i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive.
La detta clausola è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
In particolare, la Corte di Giustizia ha affermato che:
- la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo
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determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06,
Impact;13.9.2007, causa C-307/05, ;8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Persona_1
Santana);
- il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art.137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n.
5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
- le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14,
Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
- a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Cortedi Giustizia 18.10.2012, cause
C302/11 e C305/11, Valenza;7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
- la clausola 4 “osta ad una normativa nazionale, ... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere” (Corte di giustizia 18
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ottobre 2012 in cause riunite da C-302/11 a C-305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di giustizia 4 settembre 2014, in causa C-152/14, Bertazzi).
Tenendo fermi tali principi, che non sono stati smentiti - come più avanti si evidenzierà alla stregua di quanto chiarito dalla Suprema Corte - dalla sentenza 20 settembre 2018, in causa C-466/17, con la quale, a seguito di rinvio pregiudiziale Per_2
del Tribunale di Trento, la Corte di giustizia ha statuito che la clausola 4 dell'accordo quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dall'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che “ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi”, e venendo alla specifica questione della conformità dell'art.
569 del D. Lgs. 297/1994 al diritto comunitario con riferimento, in particolare, al personale
ATA, evidenzia il decidente come la Corte di Cassazione (cfr. Corte di Cassazione n.
31150/2019, rel. ) abbia concluso -con condivise argomentazioni- nel senso CP_3 della fondatezza del diritto della ricorrente all'integrale riconoscimento del servizio prestato con contratti di lavoro a tempo determinato, nonché a percepire i conseguenti incrementi stipendiali.
Si richiamano dunque ai sensi dell'articolo 118 delle disp. di att. al c.p.c. le motivazioni e le ragioni della menzionata sentenza della Suprema Corte che si fanno interamente proprie:
“Il Collegio è chiamato a pronunciare sulla conformità al diritto dell'Unione della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine.
La questione si pone in quanto la disciplina dettata per gli assunti a tempo indeterminato, dapprima dal legislatore e poi dalla contrattazione collettiva, fa discendere effetti giuridici ed economici dall'anzianità di servizio, che condiziona sia la progressione stipendiale sia, in genere, lo svolgimento del rapporto. Nel settore scolastico, infatti,
l'anzianità svolge un ruolo di particolare rilievo non solo a fini economici ma anche ogniqualvolta vengano in gioco valutazioni comparative.
Ciò spiega perché il legislatore sin da tempo risalente ha ritenuto necessario dettare, sia per i docenti che per il personale ATA, una disciplina specifica dell'istituto del riconoscimento del servizio ai fini della carriera, che costituisce un unicum rispetto ad
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altri settori dell'impiego pubblico e che si giustifica in ragione della peculiarità del sistema scolastico, nel quale, pur nella diversità delle forme di reclutamento succedutesi nel tempo, l'immissione definitiva nei ruoli dell'amministrazione è sempre stata preceduta, per ragioni diverse, da periodi più o meno lunghi di rapporti a tempo determinato.