Trib. Bologna, sentenza 10/12/2024, n. 640
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Testo completo
N. V.G. 9614/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati
Dott. Bruno Perla Presidente
Dott.ssa Francesca Neri Componente
Dott.ssa Arianna D'Addabbo Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. V.G 9614/2024 del Ruolo Generale promossa dai coniugi
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato GRASSI CLAUDIA e
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato PRETI Parte_2 C.F._2
BARBARA
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio.
IL T R I B U N A L E
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato il
25.07.2024;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che dall'unione dei coniugi sono nate le figlie (10.05.2014) e (13.04.2017);
Per_1 Per_2
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rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3,
n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 10.10.2013 davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione definito con sentenza pubblicata dal Tribunale di Bologna in data 16.10.2023;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico
o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alle figlie minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'intervento del P.M. in data 28/09/2024;
visto l'art. 4, ultimo comma, L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra (nato a Parte_1
NAPOLI il 11/06/1980) e (nata a [...] il [...]) celebrato a Parte_2
MONTE SAN PIETRO (BO) il 15/06/2013 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di BOLOGNA N. 267 P. 2 S. C / 01 anno 2013;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che lo scioglimento del matrimonio
è sottoposto alle seguenti condizioni:
1) le figlie minori e sono affidate in via condivisa ad entrambi i genitori. L'esercizio Per_1 Per_2
della responsabilità genitoriale sulle figlie minori spetterà ad entrambi i genitori, i quali, per le questioni di ordinaria importanza, potranno esercitarla separatamente, cosicché ciascuno potrà prendere decisioni riguardanti le figlie quando queste si trovino presso di loro. Le scelte di straordinaria importanza (per es: acquisto motorino, consolle play station, telefoni cellulari) e tutte le decisioni riguardanti l'istruzione e la scuola, la religione, i trasferimenti significativi di residenza,
i percorsi formativi, educativi, la scelta dei medici e delle cure mediche, verranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle inclinazioni, delle capacità, dei desideri
e delle aspirazioni delle figlie;
2) l'abitazione coniugale posta in Bologna, via Basoli n. 5, di cui i coniugi sono comproprietari pro- quota (40% - 60% , già assegnata alla IGa Parte_1 Parte_2 [...]
che ivi continuerà ad abitare unitamente alle figlie, collocate prevalentemente presso la Pt_2
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suddetta abitazione, ove conservano la residenza abituale;
3) qualora le parti, concordemente e per iscritto, e con prodromica approvazione firmata da entrambi del preventivo dei lavori, decideranno di ristrutturare la casa familiare di via Basoli n. 5, assegnata alla moglie, per creare una terza camera da letto per le figlie, dette spese verranno sostenute, ex lege, nelle rispettive percentuali di proprietà dell'immobile ovvero del 40% in capo al IG e del 60% in capo alla sig.ra Mentre le eventuali spese dell'acquisto del Parte_1 Pt_2 letto e dell'armadio da inserire nella terza camera si intenderanno a tutti gli effetti spese straordinarie nell'interesse delle figlie e, quindi, da previamente autorizzare e concordare tra le parti
e da sopportare nelle rispettive percentuali (pertanto il sig. contribuirà nella misura del Parte_1
75% e la IGa nella misura del 25%). Pt_2
4) i genitori potranno frequentare le figlie e tenerle con sé alle seguenti modalità, precisamente il padre, fatti salvi diversi accordi tra i genitori, potrà incontrare le figlie e tenerle con sé almeno:
a) nella settimana in cui il padre non avrà con sé le figlie nel week-end due giorni infrasettimanali, precisamente il martedì e il giovedì dall'uscita da scuola sino al giorno successivo, quando sarà cura dello stesso accompagnarle a scuola o dalla madre se giorno festivo;
b) nella settimana in cui il padre avrà con sé le figlie nel week - end, un giorno infrasettimanale, precisamente il martedì dall'uscita da scuola sino al giorno successivo, quando sarà cura dello stesso accompagnarle a scuola o dalla madre se giorno festivo;
c) a week end alternati dal venerdì dall'uscita da scuola sino alla domenica sera, quando sarà cura dello stesso accompagnarle a casa della madre entro le ore 19,00;
precisando che, in uno dei due week end al mese di spettanza del padre, le figlie staranno con lo stesso dal venerdì dall'uscita da scuola sino al lunedì mattina, quando le accompagnerà a scuola;
d) all'interno del periodo che va dal venerdì pomeriggio al martedì mattina, quando le figlie sono con la madre, la IGa si impegna, di
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