Trib. Napoli, sentenza 13/11/2024, n. 7589
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione lavoro e previdenza
La dott.ssa E T, in funzione del Giudice del Lavoro, in esito alla udienza del
07.11.24 come sostituita dalle note ex art. 127 ter c.p.c. ritualmente depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 5738/2024 R.G. Lavoro cui è stato riunito il proc. 5740/24 RG
TRA
nato a [...] il [...] Parte_1
nato a [...] il [...] Parte_2 rappresentati e difesi dall'Avv. G C, elettivamente domiciliati come in atti. RICORRENTI
E
Controparte_1
in p.l.r.p.t., dom.to presso la sede legale dell'Ente in Napoli (NA) al Viale Colli
[...]
A,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con separati ricorsi, ritualmente depositati il 07.03.2024, successivamente riuniti ai sensi dell'art. 274 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe esponevano di essere dipendenti dell'Amministrazione resistente, l in qualità di infermiere Ctg. D liv. 01/D a far Pt_1
data dal 01.10.2021 a tempo indeterminato e dal 01.09.2018 a tempo determinato, in servizio presso il Presidio “Monaldi” U.O.C. Cardiochirurgia, con turnazione regolare
M/P/N e il in qualità di infermiere Ctg. D liv. 01/D (già D2), a far data dal Parte_2
16.02.2018, in servizio presso il Presidio “Cotugno” Ambulatorio Malattie Infettive, con turnazione regolare . Pt_3
Entrambi i ricorrenti affermavano di avere sempre svolto la propria attività lavorativa anche nei giorni festivi infrasettimanali;
elencavano detti giorni per ciascun anno tra quelli citati e i turni espletati;
esponevano di avere diritto al riconoscimento delle quote di straordinario non erogate in ragione dei turni di lavoro infrasettimanali con il pagamento delle ore di straordinario e le maggiorazioni previste dall'articolo 29 comma 6 CCNL
Sanità pubblica del 21 Maggio 2018, nei limiti della prescrizione quinquennale;
fatta menzione della L. n. 260/1949 (modificata e/o integrata dalla L. n. 90/1954), nonché, della
L. n. 520/1952;
del CCNL del 2001, integrativo del CCNL del 1999, con cui la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario è stata integrata dalle OO.SS.;
rimarcato il contenuto della sentenza della Cassazione numero 1505/21;
sostenuto che la disciplina contrattuale del lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella in precedenza prevista dal legislatore in epoca anteriore alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, riconoscendo in alternativa il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività pari al 30% della retribuzione oraria format, sulla base del calcolo dello stipendio tabellare, dell'indennità integrativa speciale e del rateo di tredicesima mensilità, i ricorrenti hanno concluso chiedendo, ciascuno di essi, di:
“a) Accertare e dichiarare il diritto di credito di cui all'art. 9 CCNL 1999 e dell'art. 29
CCNL 2016/2018 per le prestazioni rese nei giorni festivi infrasettimanali, come documentati e/o provati, con conseguente riconoscimento della fondatezza e/o della titolarità della pretesa ad ottenere il connesso e/o correlato compenso per l'attività resa;
b) Per l'effetto, condannare l' Controparte_1
, in persona del Direttore Generale l.r.p.t., al pagamento in favore,
[...]
quanto al della somma di Euro 3.281,19, quanto all' della somma di Parte_2 Pt_1
2 Euro 2.372,82, ovvero dell'importo maggiore salvo errori e/o omissioni, ovvero dell'importo maggiore e/o minore che sarà ritenuto di giustizia, anche a seguito di CTU contabile a titolo di indennità e/o compenso, in aggiunta alla retribuzione globale giornaliera, dovuto per lavoro straordinario festivo infrasettimanale per i periodi e/o le ore di lavoro indicati, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
c) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA se dovuti, con attribuzione al procuratore costituito che si dichiara antistatario”.
La resistente Controparte_1
benché, regolarmente citata non si costituita in alcuno dei due
[...]
procedimenti.
In esito alla udienza sopra indicata, è stata emessa la presente sentenza, della quale è stata disposta la comunicazione.
Le domande dei ricorrenti sono fondate, per come ritenuto da altri magistrati della sezione, con sentenze che vengono in questa sede menzionate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (n. 3075/2023 dr. U;
n. 5983/2023 dr. S;
sentenza resa nel proc.
11737/2023, dr. ) e secondo quanto più di recente ritenuto dalla Corte Persona_1
d'Appello di Napoli Sez. Lavoro con più sentenze, tra cui da ultimo la n. 78 del
09/01/2024.
La questione controversa riguarda la richiesta dei ricorrenti di remunerazione dei giorni festivi infrasettimanali in cui hanno lavorato come turnisti, in base all'art. 9 del CCNL
20.09.2001, ritenendo che la maggiorazione prevista dall'art. 44 del CCNL 1.9.1995, da loro percepita, sia finalizzata solo a compensare la gravosità del lavoro prestato in turni, che si accentua quando la prestazione ricade anche in giorno festivo e che tale indennità
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non sia di per sé incompatibile con gli istituti disciplinati, in via generale e per tutto il personale, dagli artt. 20 CCNL 1.9.1995 e 34 CCNL 7.4.1999, ai quali si riferisce
l'integrazione operata dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001.
L'art. 44 del CCNL 01.09.1995, rubricato “indennità per particolari condizioni di lavoro” dispone che “12. Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di L. 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a L. 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari
o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un'indennità festiva”.
L'art.9 del CCNL 20.09.2001 invocato nei ricorsi e riprodotto dall'art. 29, co. 6 C.C.N.L di categoria 2016-2018, rubricato “riposo compensativo per le giornate festive lavorate” prevede, a sua volta: “ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1° settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
L'art. 9 come riprodotto, in relazione all'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, dà quindi titolo “a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni”, alla fruizione di un corrispondente giorno di riposo compensativo ovvero alla percezione del compenso per lavoro straordinario festivo. Si rimette dunque al lavoratore la scelta - libera e condizionata solo dalla sua tempistica - di preferire se riposare per il tempo