Trib. Livorno, sentenza 09/12/2024, n. 1238
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Testo completo
N. R.G. 2639/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2639/2023 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
VITI ALESSANDRO e dell'avv. MAZZEI ROBERTA ( );
C.F._2
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._3
MATTAFIRRI ANGELA e dell'avv.
RESISTENTE con l'intervento dell'Ufficio del P.M.- Sede
con OGGETTO: Separazione giudiziale
All'udienza cartolare del 26/9/2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dalle parti nelle note depositate ex art. 473 bis 28 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premettendo di aver contratto matrimonio civile Portoferraio (LI) il
29.09.2022 con la IGa rilevando che dall'unione, durata CP_1 meno di anno, non nascevano figli e attestando la conflittualità insorta tra i coniugi, che portava la moglie ad allontanarsi da casa il giorno 4.9.2023, andando a vivere a casa dei figli sempre in Portoferraio, nonché la sopravvenuta intollerabilità della convivenza familiare, allegando le rispettive condizioni reddituali, con ricorso depositato in data 3.10.2023, poi ritualmente notificato, il IG evocava in causa la IGa Parte_1 CP_1
1
Il ricorrente concludeva per sentir “[…] autorizzare i coniugi a vivere separati e nel merito pronunciare la separazione personale dei coniugi. Il continuerà ad Pt_1 abitare nella casa coniugale essendo la medesima di sua esclusiva proprietà ed avendo lasciato la resistente il domicilio a far data dal 4.09.2023. Nessuna statuizione viene richiesta avente contenuto economico, con riserva di agire separatamente in ordine al trasferimento della quota parte dell'auto rimasta nella disponibilità del ove la Pt_1 resistente non provveda spontaneamente.”.
Si costituiva la IGa nulla opponendo in merito alla CP_1 richiesta di separazione personale dal coniuge, ma contestando le allegate ragioni della crisi coniugale, in particolare rilevando, per un verso, che la propria scelta di lasciare la casa coniugale conseguiva alla presa d'atto della decisone del marito di interrompere la convivenza, con richiesta di vederla abbandonare immediatamente l'immobile, e riscontrando, per altro verso, la comune decisione quanto alle scelte lavorative e reddituali dei coniugi con conseguente propria difficoltà all'esito della disgregazione familiare. La IGa concludeva dunque nei termini che si riportano: “[…] CP_1 autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
- nel merito, pronunciare la separazione personale dei coniugi con riconoscimento in favore della IGa di un CP_1 assegno di mantenimento pari ad euro 250,00. Con riserva di agire in separata sede per la quantificazione del conguaglio spettante alla resistente in seguito al trasferimento dell'auto Peugeot 2008 tg. GE 596 IT al IG . Parte_1
Sentite le parti all'udienza dell'8.2.2024, con ordinanza riservata nella medesima data venivano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2639/2023 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
VITI ALESSANDRO e dell'avv. MAZZEI ROBERTA ( );
C.F._2
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._3
MATTAFIRRI ANGELA e dell'avv.
RESISTENTE con l'intervento dell'Ufficio del P.M.- Sede
con OGGETTO: Separazione giudiziale
All'udienza cartolare del 26/9/2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dalle parti nelle note depositate ex art. 473 bis 28 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premettendo di aver contratto matrimonio civile Portoferraio (LI) il
29.09.2022 con la IGa rilevando che dall'unione, durata CP_1 meno di anno, non nascevano figli e attestando la conflittualità insorta tra i coniugi, che portava la moglie ad allontanarsi da casa il giorno 4.9.2023, andando a vivere a casa dei figli sempre in Portoferraio, nonché la sopravvenuta intollerabilità della convivenza familiare, allegando le rispettive condizioni reddituali, con ricorso depositato in data 3.10.2023, poi ritualmente notificato, il IG evocava in causa la IGa Parte_1 CP_1
1
Il ricorrente concludeva per sentir “[…] autorizzare i coniugi a vivere separati e nel merito pronunciare la separazione personale dei coniugi. Il continuerà ad Pt_1 abitare nella casa coniugale essendo la medesima di sua esclusiva proprietà ed avendo lasciato la resistente il domicilio a far data dal 4.09.2023. Nessuna statuizione viene richiesta avente contenuto economico, con riserva di agire separatamente in ordine al trasferimento della quota parte dell'auto rimasta nella disponibilità del ove la Pt_1 resistente non provveda spontaneamente.”.
Si costituiva la IGa nulla opponendo in merito alla CP_1 richiesta di separazione personale dal coniuge, ma contestando le allegate ragioni della crisi coniugale, in particolare rilevando, per un verso, che la propria scelta di lasciare la casa coniugale conseguiva alla presa d'atto della decisone del marito di interrompere la convivenza, con richiesta di vederla abbandonare immediatamente l'immobile, e riscontrando, per altro verso, la comune decisione quanto alle scelte lavorative e reddituali dei coniugi con conseguente propria difficoltà all'esito della disgregazione familiare. La IGa concludeva dunque nei termini che si riportano: “[…] CP_1 autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
- nel merito, pronunciare la separazione personale dei coniugi con riconoscimento in favore della IGa di un CP_1 assegno di mantenimento pari ad euro 250,00. Con riserva di agire in separata sede per la quantificazione del conguaglio spettante alla resistente in seguito al trasferimento dell'auto Peugeot 2008 tg. GE 596 IT al IG . Parte_1
Sentite le parti all'udienza dell'8.2.2024, con ordinanza riservata nella medesima data venivano
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