Trib. Padova, sentenza 03/12/2024, n. 902

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Padova, sentenza 03/12/2024, n. 902
Giurisdizione : Trib. Padova
Numero : 902
Data del deposito : 3 dicembre 2024

Testo completo

N. 8644/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati:
Alina Rossato Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8644/2024 v.g. promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Avella Erasmo Parte_1
e
, con il patrocinio dell'avvocato Avella Erasmo Controparte_1
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: regolamentazione mantenimento figlio maggiorenne non autosufficiente su domanda congiunta.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“1. Nulla stabilirsi in punto affidamento e frequentazioni del figlio avendo oramai raggiunto la maggiore età, figlio che avrà residenza anagrafica presso l'abitazione che – in ragione dell'accordo di seguito indicato sulla disponibilità della casa familiare che rimarrà a favore della madre che ne è anche già proprietaria esclusiva – sarà presso il padre e ciò nella nuova abitazione in cui il SI.
dichiara di riconoscersi obbligato a trasferirsi entro e non oltre tre mesi dalla Controparte_1
sottoscrizione del presente ricorso.
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2. Contributo al mantenimento del figlio.
MANTENIMENTO ORDINARIO
La SI.ra corrisponderà al SI. , a titolo di contributo per il Parte_1 Controparte_1 mantenimento del figlio, entro il giorno 5 di ogni mese l'importo mensile di € 200,00 (duecento/00) a mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN del SInor , già note alla madre;
tale somma CP_1
sarà rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT come per legge, e ciò in relazione al periodo di convivenza del figlio presso il padre per i motivi di seguito espressi. Il SI. Per_1 Controparte_1
corrisponderà alla SI.ra , a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese l'importo mensile di € 250,00 (duecento/00) a mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN della RA , già note al padre;
tale somma sarà rivalutata annualmente Parte_1
in base agli indici ISTAT come per legge, e ciò in relazione al periodo di convivenza del figlio Per_1
presso la madre per i motivi di seguito espressi. Le suddette somme tengono conto sia della pattuizione dei genitori in quanto rientrante all'interno dei loro accordi di natura economica e riguardanti il mantenimento del figlio ed è coincidente con il suo primario interesse, nonché delle condizioni economiche di entrambi i genitori posto che nel caso di specie sussiste una disparità economica tra le parti a favore del padre e come di seguito indicate. La SI.ra : - lavora come Parte_1 impiegata presso la “F.LLI ROSSETTO SRL” percependo un reddito da lavoro mensile pari a euro
1.600,00 netto (doc. 3 ultime tre dichiarazione dei reddito);
- corrisponde mensilmente una somma a titolo di mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare pari a euro 430,58 (doc. 4 contratto di mutuo
e doc. 5 contratto di compravendita dell'immobile);
Il SI. : - lavora come Controparte_1 operaio specializzato presso la “ZAGO SPA” percependo un reddito da lavoro mensile pari ad euro
1.700,00 (doc. 6 ultime tre dichiarazione dei redditi);
- percepisce per l'abitazione sita in Trebaseleghe
(PD), Via MonSInor Longhin Sant'Ambrogio di sua proprietà esclusiva un canone mensile di euro
480,00 (v. doc. 6 e doc. 9);
- corrisponde mensilmente una somma a titolo di finanziamento di euro
297,60 – come da doc. 6 bis - ed euro 631,59 per mutuo acquisto della abitazione locata – come da doc. 6 ter contratto di mutuo con visura ipotecaria della trascrizione attestante abitazione di proprietà del SI. ;
I genitori concordano che essi verseranno, a titolo di contributo per il mantenimento CP_1
del figlio la predetta somma, con le modalità indicate al capoverso precedente, e ciò fino al Per_1
raggiungimento della piena e documentalmente comprovata autonomia economica del figlio stesso, dal quale momento, l'assegno de quo verrà azzerato senza necessità di presentare ricorso all'Autorità
Giudiziaria, essendo i genitori, così come , sin d'ora d'accordo sul
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