Trib. Brindisi, decreto 10/03/2025
TRIB Brindisi
Decreto
10 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Civile
N° 358 /2025 R.G.
Il Giudice Designato dott. Stefano Marzo
- Letto il ricorso per decreto ingiuntivo che precede;
- esaminati gli atti e i documenti allegati;
- ritenuta la propria competenza
- rilevato che il ricorrente, essendogli stato ordinato (ai sensi dell'art. 640 cpc) di integrare la prova documentale con la produzione del contratto di cessione di crediti in blocco da Intesa Sanpaol Finn SPV S.r.l., non ha prodotto il contratto richiesto, bensì ha prodotto una dichiarazione di cessione di crediti del 24.02.2025 a firma del dott. G. Butterazzi di Intesa Sanpaolo s.p.a., con la quale viene confermato che
“Intesa Sanpaolo S.p.A. con contratto di cessione sottoscritto in data 10 marzo 2023 ha effettuato nei confronti di Finn SPV S.r.l. un'operazione di cessione di crediti, pro soluto e in blocco, con efficacia giuridica a partire dal 13 marzo 2023 ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999” tra cui quello oggetto del presente ricorso per ingiunzione di pagamento.
- considerato che, alla luce dei più recenti orientamenti della Corte di Cassazione, “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata
Sezione Civile
N° 358 /2025 R.G.
Il Giudice Designato dott. Stefano Marzo
- Letto il ricorso per decreto ingiuntivo che precede;
- esaminati gli atti e i documenti allegati;
- ritenuta la propria competenza
- rilevato che il ricorrente, essendogli stato ordinato (ai sensi dell'art. 640 cpc) di integrare la prova documentale con la produzione del contratto di cessione di crediti in blocco da Intesa Sanpaol Finn SPV S.r.l., non ha prodotto il contratto richiesto, bensì ha prodotto una dichiarazione di cessione di crediti del 24.02.2025 a firma del dott. G. Butterazzi di Intesa Sanpaolo s.p.a., con la quale viene confermato che
“Intesa Sanpaolo S.p.A. con contratto di cessione sottoscritto in data 10 marzo 2023 ha effettuato nei confronti di Finn SPV S.r.l. un'operazione di cessione di crediti, pro soluto e in blocco, con efficacia giuridica a partire dal 13 marzo 2023 ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999” tra cui quello oggetto del presente ricorso per ingiunzione di pagamento.
- considerato che, alla luce dei più recenti orientamenti della Corte di Cassazione, “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata
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