Trib. Torino, sentenza 02/10/2024, n. 4928
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Carosio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. R.G. 15451/2023 promossa da:
CL SA AI, nata in [...] il [...], EL AR RE, nato in [...] il [...], IC NN RE nata in Argentina il [...], in [...] ed unitamente al sig. RI IE EN nato in [...] il [...], nella qualità di genitore legale rappresentante, anche in nome e per conto dei figli minori: JO IE EN nato in [...] il [...] e OM RA EN nata in [...] il [...];
LA AU RE nata in [...] il [...], AL IE RE nato in Argentina il [...], in [...] ed unitamente alla sig.ra IN LA NA nata in [...] il [...], nella qualità di genitore legale rappresentante del figlio minore NZ LU RE NA nato in [...] il [...], tutti con il patrocinio dell'avv. Eduardo Dromi RICORRENTI CONTRO MINISTERO dell'INTERNO in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino RESISTENTI nonché nel contraddittorio con il Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
avente ad oggetto: riconoscimento cittadinanza.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 26.9.2024
FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data 5.09.2023 i ricorrenti indicati in epigrafe hanno evocato in giudizio il Ministero dell'Interno chiedendo il
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riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per essere discendenti di cittadino italiano che non aveva mai perso la cittadinanza. A sostegno della propria domanda i ricorrenti hanno esposto di essere discendenti di US ER CA, cittadina italiana, nata a [...] il [...], successivamente emigrata in Argentina dove, in data 14.12.1885, contraeva matrimonio con il sig. JO TA, cittadino italiano, e dove, dalla predetta unione, nasceva US RA TA il 2.07.1902.
- US RA TA, in data 6.04.1925, contraeva matrimonio, in Argentina, con il sig. FO BA AI, cittadino argentino, e dall'unione nasceva, in Argentina, CE AI il 5.02.1930;
- CE AI contraeva matrimonio, in Argentina, in data 16.06.1954, con la sig.ra SA AM, e dall'unione nasceva, in Argentina, CL SA AI il 15.04.1955;
- In data 03.02.1978, in Argentina, la sig.ra CL SA AI contraeva matrimonio con il sig. AR TO RE e dall'unione nascevano, in Argentina, EL AR RE il 21.05.1980, IC NN RE il 9.06.1982, LA AU RE il 24.09.1986 e AL IE RE il 6.06.1989;
- dall'unione more uxorio della sig.ra IC NN RE con il sig. RI IE EN nascevano, in Argentina, JO IE EN il 19.11.2008 e OM RA EN il 19.12.2009;
- dall'unione more uxorio del sig. AL IE RE con la sig.ra IN LA NA nasceva, in Argentina, NZ LU RE NA il 31.10.2014. Il Ministero dell'Interno non si è costituito ed essendo regolarmente citato ma non comparso veniva dichiarato contumace. Il Pubblico Ministero ha depositato le sue conclusioni come in atti nulla opponendo per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai ricorrenti. All'esito dell'udienza del 26.9.2024 mediante trattazione scritta la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate nel verbale di udienza ed in atti. Venendo al merito, nel caso di specie, la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è fondata per le ragioni che seguono. Preliminarmente, va evidenziato che i ricorrenti tutti instano per la concessione della cittadinanza, alla quale avrebbero diritto iure sanguinis, per essere discendenti di un cittadino italiano per nascita ex art. 1, lett. a), legge n. 91/92, per linea materna. Tenendo conto della ricostruzione dell'albero genealogico dei ricorrenti, questi fanno derivare il loro diritto alla cittadinanza italiana per trasmissione, per linea materna, dall'antenata US ER CA, cittadina italiana, nata a [...] il [...] e dalla figlia della stessa, US RA TA nata nel 1902. La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata. In diritto si osserva che, ai sensi dell'art. 1 della previgente L. n. 555 del 1912 era considerato cittadino per nascita il figlio di padre cittadino ovvero il figlio di madre cittadina in ipotesi di padre ignoto o di padre senza cittadinanza italiana o di altro Stato, ovvero ancora se il figlio non seguiva la cittadinanza dei genitori stranieri secondo la legge dello Stato al quale questi appartenevano. Inoltre, la norma di cui all'art. 10 della medesima legge stabiliva che la donna sposata non poteva avere una cittadinanza diversa da quella del marito, anche in caso di separazione
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personale tra i coniugi e che la donna cittadina che si sposava con uno straniero perdeva la cittadinanza italiana, sempreché il marito possedesse una cittadinanza alla moglie trasmissibile in forza del vincolo matrimoniale. Ebbene, con sentenza n. 87 del 1975 la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della appena citata norma per contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost. ed in particolare i Giudici delle leggi hanno osservato che “l'art. 10 si ispira, come risulta dalla dottrina e dai commenti susseguenti alla sua emanazione, alla concezione imperante nel 1912 di considerare la donna come giuridicamente inferiore all'uomo e addirittura come persona non avente la completa capacità giuridica (fra l'altro a quel tempo non erano riconosciuti alla donna diritti politici attivi e passivi ed erano estremamente limitati i diritti di accedere a funzioni pubbliche), concezione che non risponde ed anzi contrasta ai principi della Costituzione che attribuisce pari dignità sociale ed uguaglianza avanti alla legge di tutti i cittadini senza distinzione di sesso e ordina il matrimonio sull'uguaglianza morale
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