Trib. Verbania, sentenza 08/01/2025, n. 5
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Testo completo
N. 402/2024 R.G.
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza dell'8.1.2024, davanti al Giudice dott. Claudio Michelucci, sono comparsi mediante collegamento da remoto: per la parte ricorrente, l'avv. LEPRI in sostituzione dell'avv. PEPOLI;
Nessuno per il Ministero convenuto.
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. LEPRI chiede dichiararsi la contumacia del Ministero, dà atto che il ricorrente è iscritto nelle graduatorie scolastiche anche per l'anno in corso come da documentazione allegata;
si riporta al ricorso e chiede l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
Il giudice informa le parti che si ritirerà in camera di consiglio al termine delle udienze della mattinata.
L'avv. LEPRI presta l'assenso alla lettura della sentenza anche in sua assenza, terminato il collegamento da remoto.
Su invito del giudice, il difensore della parte comparsa dichiara che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice
dopo essersi ritirato in camera di consiglio, terminato il collegamento da remoto e assenti le parti, decide la causa con sentenza, dando lettura della sentenza scritta in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro Claudio Michelucci
N. 402/2024 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 402/2024 R.G. Lav. promossa da:
VE EA (c.f. [...]) residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Veronica Pepoli del Foro di Rimini ed elettivamente domiciliati presso l'indirizzo P.E.C. del difensore veronica.pepoli@ordineavvocatirimini.it, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, c.f. 80255230585, in persona del
Ministro pro tempore, corrente in Roma Via Trastevere n. 76/a, domiciliato ex lege presso
l'Avvocatura dello Stato
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice del lavoro adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere il presente ricorso e per l'effetto: accertare il diritto della parte ricorrente al beneficio della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la Formazione del docente” prevista dall'art. 1 comma 121 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici di effettivo svolgimento delle attività di docenza in forza dei contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra le parti alle medesimo condizioni previste per il personale di ruolo e quindi per le annualità 2023/2024 e così per complessivi €uro 500,00= e dunque dichiarare la responsabilità contrattuale del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
condannare il MIM resistente all'adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (€uro 500,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. In ogni caso, con vittoria di tutte le spese, competenze ed onorari del presente giudizio da calcolarsi ex D.M: n. 55/2014, da liquidarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009 omettendo lo svolgimento del processo salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con ricorso depositato il 17.9.2024, ZZ AN premesso di avere prestato servizio alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione, come docente, in forza di contratto a tempo determinato, per l'anno scolastico 2023/2024, chiedeva venisse accertato il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500 annui tramite la carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'articolo 1 della legge
107/2015, e la condanna del Ministero convenuto al pagamento in suo favore degli importi corrispondenti agli anni di servizio precario prestato, richiamando in particolare
l'insegnamento del Consiglio di Stato sentenza 1842/22 del 16/03/2022, la pronuncia della
Corte di Giustizia Europea, Sesta Sezione, del 18.05.2022 e da ultimo la sentenza della Corte di cassazione n. 29961/2023.
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito non si costituiva in giudizio e pertanto deve considerarsi contumace.
La causa, istruita su base documentale, è stata quindi discussa e decisa all'odierna udienza mediante pronuncia della presente sentenza con motivazione contestuale.
Le domande svolte sono fondate e meritano pertanto accoglimento.
Si richiamano le norme di interesse.
Ai sensi dell'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 c. 121: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [Ministero], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri il compito di definire “i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121”.
In attuazione del citato comma 122, è stato emanato il d.P.C.M. 23 settembre 2015, il cui art.
2 dispone: “
1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile (…).
4. La Carta
è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'articolo 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla
Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il Ministero disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio“.
L'art. 3 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, nel sostituire il precedente D.P.C.M. ha previsto che: “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Ciò posto la questione controversa nel presente giudizio è se la normativa in parola nel menzionare come beneficiari della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, i soli docenti di ruolo sia conforme ai prìncipi generali del vigente diritto dell'Unione europea di uguaglianza, parità di trattamento e di non discriminazione del personale a tempo determinato.
Ebbene la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nell'ordinanza pronunciata il 18.5.2022, nell'ambito della causa C-450/2021, su una domanda di pronuncia pregiudiziale circa
l'interpretazione della clausola 4, punto 1 e della clausola 6 dell'Accordo quadro sul lavoro
a tempo determinato sollevata nell'ambito di giudizio avente ad oggetto la richiesta di accertamento del diritto di un insegnante con contratti a tempo determinato a beneficiare del c.d. bonus docenti, ha concluso
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza dell'8.1.2024, davanti al Giudice dott. Claudio Michelucci, sono comparsi mediante collegamento da remoto: per la parte ricorrente, l'avv. LEPRI in sostituzione dell'avv. PEPOLI;
Nessuno per il Ministero convenuto.
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. LEPRI chiede dichiararsi la contumacia del Ministero, dà atto che il ricorrente è iscritto nelle graduatorie scolastiche anche per l'anno in corso come da documentazione allegata;
si riporta al ricorso e chiede l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
Il giudice informa le parti che si ritirerà in camera di consiglio al termine delle udienze della mattinata.
L'avv. LEPRI presta l'assenso alla lettura della sentenza anche in sua assenza, terminato il collegamento da remoto.
Su invito del giudice, il difensore della parte comparsa dichiara che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice
dopo essersi ritirato in camera di consiglio, terminato il collegamento da remoto e assenti le parti, decide la causa con sentenza, dando lettura della sentenza scritta in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro Claudio Michelucci
N. 402/2024 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 402/2024 R.G. Lav. promossa da:
VE EA (c.f. [...]) residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Veronica Pepoli del Foro di Rimini ed elettivamente domiciliati presso l'indirizzo P.E.C. del difensore veronica.pepoli@ordineavvocatirimini.it, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, c.f. 80255230585, in persona del
Ministro pro tempore, corrente in Roma Via Trastevere n. 76/a, domiciliato ex lege presso
l'Avvocatura dello Stato
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice del lavoro adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere il presente ricorso e per l'effetto: accertare il diritto della parte ricorrente al beneficio della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la Formazione del docente” prevista dall'art. 1 comma 121 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici di effettivo svolgimento delle attività di docenza in forza dei contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra le parti alle medesimo condizioni previste per il personale di ruolo e quindi per le annualità 2023/2024 e così per complessivi €uro 500,00= e dunque dichiarare la responsabilità contrattuale del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
condannare il MIM resistente all'adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (€uro 500,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. In ogni caso, con vittoria di tutte le spese, competenze ed onorari del presente giudizio da calcolarsi ex D.M: n. 55/2014, da liquidarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009 omettendo lo svolgimento del processo salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con ricorso depositato il 17.9.2024, ZZ AN premesso di avere prestato servizio alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione, come docente, in forza di contratto a tempo determinato, per l'anno scolastico 2023/2024, chiedeva venisse accertato il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500 annui tramite la carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'articolo 1 della legge
107/2015, e la condanna del Ministero convenuto al pagamento in suo favore degli importi corrispondenti agli anni di servizio precario prestato, richiamando in particolare
l'insegnamento del Consiglio di Stato sentenza 1842/22 del 16/03/2022, la pronuncia della
Corte di Giustizia Europea, Sesta Sezione, del 18.05.2022 e da ultimo la sentenza della Corte di cassazione n. 29961/2023.
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito non si costituiva in giudizio e pertanto deve considerarsi contumace.
La causa, istruita su base documentale, è stata quindi discussa e decisa all'odierna udienza mediante pronuncia della presente sentenza con motivazione contestuale.
Le domande svolte sono fondate e meritano pertanto accoglimento.
Si richiamano le norme di interesse.
Ai sensi dell'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 c. 121: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [Ministero], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri il compito di definire “i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121”.
In attuazione del citato comma 122, è stato emanato il d.P.C.M. 23 settembre 2015, il cui art.
2 dispone: “
1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile (…).
4. La Carta
è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'articolo 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla
Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il Ministero disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio“.
L'art. 3 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, nel sostituire il precedente D.P.C.M. ha previsto che: “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Ciò posto la questione controversa nel presente giudizio è se la normativa in parola nel menzionare come beneficiari della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, i soli docenti di ruolo sia conforme ai prìncipi generali del vigente diritto dell'Unione europea di uguaglianza, parità di trattamento e di non discriminazione del personale a tempo determinato.
Ebbene la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nell'ordinanza pronunciata il 18.5.2022, nell'ambito della causa C-450/2021, su una domanda di pronuncia pregiudiziale circa
l'interpretazione della clausola 4, punto 1 e della clausola 6 dell'Accordo quadro sul lavoro
a tempo determinato sollevata nell'ambito di giudizio avente ad oggetto la richiesta di accertamento del diritto di un insegnante con contratti a tempo determinato a beneficiare del c.d. bonus docenti, ha concluso
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