Trib. Torino, sentenza 11/12/2024, n. 6315
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Testo completo
N. R.G. 22260/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice Rel./Est.
Dott. Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22260/2022
avente per oggetto: scioglimento del matrimonio Divorzio - Scioglimento matrimonio promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Torino (TO), Via Susa Parte_1 C.F._1
32, rappresentata e difesa dall'avv. INSABATO SVEVA MARIA in forza di procura
RICORRENTE contro
(C.F. , elettivamente domiciliato in TORINO (TO), Controparte_1 C.F._2
CORSO ROSSELLI 9, rappresentato e difeso dall'avv. MUTINELLI FRANCESCA in forza di procura
RESISTENTE nonché
nata a [...] il [...] (C.F. ) e Controparte_2 C.F._3 [...] nato a [...], il [...] (C.F. ), in persona del curatore CP_3 C.F._4 speciale avv. , nominata in data 11/04/2023 con provvedimento del Tribunale CP_4
Ordinario di Torino, che li rappresenta e difende nella duplice qualità di curatore speciale e avvocato
(parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato così come da delibera del ConIGlio dell'Ordine degli
Avvocati di Torino del 17/04/2023)
INTERVENUTI con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 6.12.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: come da note di trattazione scritta depositate il 01/10/2024, richiamando la propria memoria autorizzata del 25/09/2024, tutti gli scritti, le difese e le istanze formulate in corso di
pagina 1 di 9
causa, insistendo nelle richieste già formulate con le note scritte del 18/04/2024 e chiedendo la rimessione della causa al Collegio per la decisione, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Torino, contrariis reiectis,
• confermare la decadenza del IGnor dalla responsabilità genitoriale sui figli minori CP_1 [...]
e ;
CP_3 CP_2
• pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in data 6.2.2007, atto di matrimonio non trascritto nel registro degli atti di stato civile italiano, originale registrato con il n.
30, foglio 27, registro n. 290 in data 12.2.2007, tra i IGnori ed Parte_1 Controparte_1 mandando all'Ufficiale di stato civile la trascrizione dell'emananda sentenza nel Registro degli atti di matrimonio riguardante i coniugi, nonché di eseguire le prescritte annotazioni a margine dell'atto di matrimonio delle parti e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 947/39 n. 1238;
• disporre che i minori e siano affidati in via esclusiva alla madre ex art. 337 quater, con CP_3 CP_2 residenza e collocazione presso la stessa ed attribuendo alla IGnora la facoltà di assumere le Pt_1 decisioni di maggiore interesse per i figli, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori;
• disporre che, stante lo stato di detenzione del IGnor gli incontri tra i minori e il padre CP_1 vengano subordinati al consenso dei figli, che questi continuino a essere monitorati e svolti alla presenza di personale educativo e che i Servizi sociali che hanno in carico il nucleo si occupino del trasporto dei minori presso il luogo scelto per gli incontri medesimi;
• disporre che il padre contribuisca al mantenimento dei figli e attraverso il versamento CP_3 CP_2 della somma di 200,00 euro da corrispondere alla madre entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., odontoiatriche e scolastiche relative ai figli, necessitate o concordate e documentate;
• assegno unico familiare percepito al 100% dalla madre in ragione dell'affidamento esclusivo dei minori. Con vittoria di onorari e spese del presente giudizio. “
Per parte resistente: come da note depositate in PCT il 20/04/2024, con richiesta di concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
“In via principale e nel merito:
-pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in data 06/02/2007, atto di matrimonio non trascritto nel registro degli atti di stato civile italiano, originale registrato con il n.
30, foglio 27, registro n. 290 in data 12/02/2007 tra i IG. e la IG.ra , Controparte_1 Parte_1 mandando all'Ufficiale di Stato Civile la trascrizione dell'emananda sentenza nel registro degli atti di matrimonio riguardanti i coniugi, nonché di eseguire le prescritte annotazioni a margine dell'atto di matrimonio delle parti e le ulteriori incombenze di cui al Regio Decreto 947/39 n. 1238.
- disporre che l'assegno unico familiare sia percepito al 100% dalla IG. . Pt_1
- disporre che il IG. abbia colloqui assidui e frequenti con i minori almeno una volta a CP_1 settimana, se non due, con le modalità stabilite di comune accordo tra gli Assistenti Sociali interni ed esterni, oltre ai genitori medesimi.
- Stante l'impossibilità materiale del IG. di provvedere al mantenimento dei figli, Controparte_1 stante il suo temporaneo stato di detenzione, DISPORRE la sospensione temporanea dall'obbligo di versare l'assegno di mantenimento per i figli minori, sino al fine pena (ad oggi indicato tra la metà e la fine dell'anno 2025) o sino alla liberazione anticipata, nel caso in cui venga concessa. pagina 2 di 9 - nel caso in cui la richiesta di cui al punto che precede non venga accolta, in subordine, ridurre
l'obbligo alimentare a non più di € 50,00 totali per entrambi i figli, escludendo in ogni caso le spese mediche non coperte dal SSN e straordinarie.
In via riconvenzionale:
- DISPORRE che il IG. venga reintegrato nella potestà genitoriale nei confronti dei minori CP_1
e in maniera tale che lo stesso possa contribuire all'educazione e all'aiuto CP_3 Controparte_2 nella crescita degli stessi, con possibilità di poter vedere i figli almeno una volta a settimana, secondo le modalità da prevedere in accordo con gli Assistenti Sociali. Con compensazione di onorari e spese del presente giudizio.“
Per il curatore speciale dei minori: come da memoria autorizzata depositata il 29/09/2024:
“Voglia disporre la prosecuzione del supporto genitoriale e familiare da parte del Servizio Sociale già interessato al caso, con predisposizione di ogni progetto reputato utile e funzionale al sostegno della quotidianità e dell'apprendimento in favore dei minori ed, in particolare, la prosecuzione del progetto di “Tutela Integrata” predisposto in favore di ;
CP_3
Voglia disporre l'attivazione di una collaborazione fattiva tra il Servizio incaricato da Codesto
Tribunale ed il Servizio incaricato nell'ambito del progetto di M.A.P. disposto dal Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle D'Aosta in favore del medesimo minore, nell'ambito del procedimento penale n. 38/23 RGNR in cui risulta imputato al fine di rendere possibile l'affiancamento del minore ad uno psicologo esperto in minori autori di reato;
-Voglia confermare la presa in carico dei minori da parte del servizio di N.P.I. con predisposizione di un calendario di incontri tra la NPI Dr.ssa ed i predetti a cadenza settimanale, Parte_2 almeno per alcuni mesi, onde consentire loro di ricevere un concreto e decisivo sostegno psicologico finalizzato ad elaborare quanto occorso a livello familiare ed a lavorare su un progetto di riavvicinamento alla figura paterna, sino ad ora -di fatto- non perseguito, richiedendo di depositare dettagliato aggiornamento in merito;
-Voglia disporre un affido diurno in favore di , per supportarla nel quotidiano;
CP_2
-Voglia confermare gli incontri tra i minori ed il loro padre, da svolgersi - sino alla permanenza dello stato di detenzione - tramite video-chiamate e/o di persona presso il carcere, esclusivamente in presenza di un desiderio espresso dei minori medesimi e dunque previo accertato loro consenso, alla presenza di un educatore al fine di monitorare la relazione tra le parti e di favorire la ripresa dei loro rapporti e, successivamente alla scarcerazione, mediante incontri protetti alla presenza di un educatore;
- Voglia disporre l'affido esclusivo dei minori e alla di loro madre, con
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice Rel./Est.
Dott. Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22260/2022
avente per oggetto: scioglimento del matrimonio Divorzio - Scioglimento matrimonio promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Torino (TO), Via Susa Parte_1 C.F._1
32, rappresentata e difesa dall'avv. INSABATO SVEVA MARIA in forza di procura
RICORRENTE contro
(C.F. , elettivamente domiciliato in TORINO (TO), Controparte_1 C.F._2
CORSO ROSSELLI 9, rappresentato e difeso dall'avv. MUTINELLI FRANCESCA in forza di procura
RESISTENTE nonché
nata a [...] il [...] (C.F. ) e Controparte_2 C.F._3 [...] nato a [...], il [...] (C.F. ), in persona del curatore CP_3 C.F._4 speciale avv. , nominata in data 11/04/2023 con provvedimento del Tribunale CP_4
Ordinario di Torino, che li rappresenta e difende nella duplice qualità di curatore speciale e avvocato
(parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato così come da delibera del ConIGlio dell'Ordine degli
Avvocati di Torino del 17/04/2023)
INTERVENUTI con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 6.12.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: come da note di trattazione scritta depositate il 01/10/2024, richiamando la propria memoria autorizzata del 25/09/2024, tutti gli scritti, le difese e le istanze formulate in corso di
pagina 1 di 9
causa, insistendo nelle richieste già formulate con le note scritte del 18/04/2024 e chiedendo la rimessione della causa al Collegio per la decisione, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Torino, contrariis reiectis,
• confermare la decadenza del IGnor dalla responsabilità genitoriale sui figli minori CP_1 [...]
e ;
CP_3 CP_2
• pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in data 6.2.2007, atto di matrimonio non trascritto nel registro degli atti di stato civile italiano, originale registrato con il n.
30, foglio 27, registro n. 290 in data 12.2.2007, tra i IGnori ed Parte_1 Controparte_1 mandando all'Ufficiale di stato civile la trascrizione dell'emananda sentenza nel Registro degli atti di matrimonio riguardante i coniugi, nonché di eseguire le prescritte annotazioni a margine dell'atto di matrimonio delle parti e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 947/39 n. 1238;
• disporre che i minori e siano affidati in via esclusiva alla madre ex art. 337 quater, con CP_3 CP_2 residenza e collocazione presso la stessa ed attribuendo alla IGnora la facoltà di assumere le Pt_1 decisioni di maggiore interesse per i figli, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori;
• disporre che, stante lo stato di detenzione del IGnor gli incontri tra i minori e il padre CP_1 vengano subordinati al consenso dei figli, che questi continuino a essere monitorati e svolti alla presenza di personale educativo e che i Servizi sociali che hanno in carico il nucleo si occupino del trasporto dei minori presso il luogo scelto per gli incontri medesimi;
• disporre che il padre contribuisca al mantenimento dei figli e attraverso il versamento CP_3 CP_2 della somma di 200,00 euro da corrispondere alla madre entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., odontoiatriche e scolastiche relative ai figli, necessitate o concordate e documentate;
• assegno unico familiare percepito al 100% dalla madre in ragione dell'affidamento esclusivo dei minori. Con vittoria di onorari e spese del presente giudizio. “
Per parte resistente: come da note depositate in PCT il 20/04/2024, con richiesta di concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
“In via principale e nel merito:
-pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in data 06/02/2007, atto di matrimonio non trascritto nel registro degli atti di stato civile italiano, originale registrato con il n.
30, foglio 27, registro n. 290 in data 12/02/2007 tra i IG. e la IG.ra , Controparte_1 Parte_1 mandando all'Ufficiale di Stato Civile la trascrizione dell'emananda sentenza nel registro degli atti di matrimonio riguardanti i coniugi, nonché di eseguire le prescritte annotazioni a margine dell'atto di matrimonio delle parti e le ulteriori incombenze di cui al Regio Decreto 947/39 n. 1238.
- disporre che l'assegno unico familiare sia percepito al 100% dalla IG. . Pt_1
- disporre che il IG. abbia colloqui assidui e frequenti con i minori almeno una volta a CP_1 settimana, se non due, con le modalità stabilite di comune accordo tra gli Assistenti Sociali interni ed esterni, oltre ai genitori medesimi.
- Stante l'impossibilità materiale del IG. di provvedere al mantenimento dei figli, Controparte_1 stante il suo temporaneo stato di detenzione, DISPORRE la sospensione temporanea dall'obbligo di versare l'assegno di mantenimento per i figli minori, sino al fine pena (ad oggi indicato tra la metà e la fine dell'anno 2025) o sino alla liberazione anticipata, nel caso in cui venga concessa. pagina 2 di 9 - nel caso in cui la richiesta di cui al punto che precede non venga accolta, in subordine, ridurre
l'obbligo alimentare a non più di € 50,00 totali per entrambi i figli, escludendo in ogni caso le spese mediche non coperte dal SSN e straordinarie.
In via riconvenzionale:
- DISPORRE che il IG. venga reintegrato nella potestà genitoriale nei confronti dei minori CP_1
e in maniera tale che lo stesso possa contribuire all'educazione e all'aiuto CP_3 Controparte_2 nella crescita degli stessi, con possibilità di poter vedere i figli almeno una volta a settimana, secondo le modalità da prevedere in accordo con gli Assistenti Sociali. Con compensazione di onorari e spese del presente giudizio.“
Per il curatore speciale dei minori: come da memoria autorizzata depositata il 29/09/2024:
“Voglia disporre la prosecuzione del supporto genitoriale e familiare da parte del Servizio Sociale già interessato al caso, con predisposizione di ogni progetto reputato utile e funzionale al sostegno della quotidianità e dell'apprendimento in favore dei minori ed, in particolare, la prosecuzione del progetto di “Tutela Integrata” predisposto in favore di ;
CP_3
Voglia disporre l'attivazione di una collaborazione fattiva tra il Servizio incaricato da Codesto
Tribunale ed il Servizio incaricato nell'ambito del progetto di M.A.P. disposto dal Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle D'Aosta in favore del medesimo minore, nell'ambito del procedimento penale n. 38/23 RGNR in cui risulta imputato al fine di rendere possibile l'affiancamento del minore ad uno psicologo esperto in minori autori di reato;
-Voglia confermare la presa in carico dei minori da parte del servizio di N.P.I. con predisposizione di un calendario di incontri tra la NPI Dr.ssa ed i predetti a cadenza settimanale, Parte_2 almeno per alcuni mesi, onde consentire loro di ricevere un concreto e decisivo sostegno psicologico finalizzato ad elaborare quanto occorso a livello familiare ed a lavorare su un progetto di riavvicinamento alla figura paterna, sino ad ora -di fatto- non perseguito, richiedendo di depositare dettagliato aggiornamento in merito;
-Voglia disporre un affido diurno in favore di , per supportarla nel quotidiano;
CP_2
-Voglia confermare gli incontri tra i minori ed il loro padre, da svolgersi - sino alla permanenza dello stato di detenzione - tramite video-chiamate e/o di persona presso il carcere, esclusivamente in presenza di un desiderio espresso dei minori medesimi e dunque previo accertato loro consenso, alla presenza di un educatore al fine di monitorare la relazione tra le parti e di favorire la ripresa dei loro rapporti e, successivamente alla scarcerazione, mediante incontri protetti alla presenza di un educatore;
- Voglia disporre l'affido esclusivo dei minori e alla di loro madre, con
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