Trib. Ragusa, sentenza 25/07/2024, n. 1239

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ragusa, sentenza 25/07/2024, n. 1239
Giurisdizione : Trib. Ragusa
Numero : 1239
Data del deposito : 25 luglio 2024

Testo completo

N. R.G. 1281/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1281/2022 avente ad oggetto appello avverso sentenza del Giudice di pace, promossa da:
RU PP, nata a [...] il [...], C.F. [...];

IA NN, nata a [...] il [...], C.F. [...];

LA NN, nata a [...] il [...], C.F. [...], con il patrocinio dell'avv. PIZZENTI FRANCESCA, presso il cui studio sono elettivamente domiciliate, giusta procura in atti;

APPELLANTI
CONTRO
OR GL CI, nata a [...] il [...], C.F. [...], con il patrocinio dell'avv. D'AMICO MARILENA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
APPELLATA

CONCLUSIONI
All'udienza del 23/04/2024 la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:
APPELLANTI
Piaccia al Tribunale a) previa riforma della impugnata sentenza, accertare, ritenere e dichiarare la sussistenza del caso fortuito in ordine ai danni lamentati dalla sig.ra RR OR IA, per tutto i motivi di cui sopra, e rigettare le richieste risarcitorie di parte attrice;
b) inoltre, previa riforma dell'impugnata sentenza, accertare, ritenere e dichiarare che i lavori posti in essere dalla sig.ra RR OR IA sono privi dei requisiti della necessità ed urgenza, per tutti i motivi sopra esposti, con conseguente rigetto della domanda;

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c) inoltre, in riforma dell'impugnata sentenza, accertare ritenere e dichiarare che l'appellata non ha fornito prova del nesso eziologico tra fatto e danno, e del danno stesso e delle spese sostenute per il ripristino, per tutto quanto sopra esposto, con rigetto della domanda attorea;
d) in ogni caso, previa riforma dell'impugnata sentenza, accogliere la domanda riconvenzionale formulata in primo grado dalle appellanti e per l'effetto condannare la sig.ra RR OR IA al pagamento della somma di euro 500,00, a titolo di rimborso pro quota delle spese sostenute dalle convenute, per i motivi su indicati. Con vittoria di spese e compensi dei procedimenti di primo e secondo grado.
APPELLATA
Si chiede il totale rigetto del presente appello, in quanto inammissibile ed infondato con condanna delle appellanti
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