Trib. Milano, sentenza 13/05/2024, n. 4977

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 13/05/2024, n. 4977
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 4977
Data del deposito : 13 maggio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
Sezione Civile QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -
SPECIALIZZATA IMPRESA “B”
R.G. 788/2022
Il Tribunale, in persona dei magistrati:
Angelo Mambriani Presidente
Daniela Marconi Giudice
Guendalina Alessandra Virginia Pascale Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado proposta con rituale citazione da
PAR.IM S.P.A. (C.F. 06265290152), assistito e difeso dall'Avv. INDACO
GIANLUCA
PARTE ATTRICE contro
IMMOFIN S.R.L. (C.F. 05841870875), assistito e difeso dall'Avv.
SPADARO GIUSEPPE
PARTE CONVENUTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo

CONCLUSIONI: come da seguenti fogli depositati telematicamente
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE CONCLUSIONI
Piaccia al Tribunale adito ogni contraria istanza, eccezione e domanda disattesa: a) in via preliminare sospendere per tutti i motivi sopra esposti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 295 c.p.c., il presente giudizio;
b) sempre in via preliminare, anche se gradata, accertata la violazione dell'art. 49, 1° co., d.lg. 21 novembre 2007, n. 231 (antiriciclaggio), come modificato dall'art. 32, 1° co., lett. a), d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in l. 10
6 agosto 2008, n. 133 e, quindi, il conseguente divieto di circolazione dei titoli obbligazionari di cui è causa, dichiarare nullo ed inefficace il decreto del 9 novembre 2021 n. 19301, n. r.g. 38971/2021 notificato in data 18 novembre 2021, con cui il Tribunale di Milano ha ingiunto alla Par.Im S.p.a. di pagare la somma di euro 185.890,00 oltre interessi e spese della procedura;
c) nel merito accertata e dichiarata l'insussistenza della titolarità in capo alla società opposta del rapporto dedotto in lite e la conseguente infondatezza, in fatto e in diritto, della richiesta della MM S.r.l., dichiarare nullo ed inefficace il decreto del 9 novembre 2021 n. 19301, n. r.g. 38971/2021 notificato in data 18 novembre 2021, con cui il Tribunale di Milano ha ingiunto alla Par.Im S.p.a. di pagare la somma di euro 185.890,00 oltre interessi e spese della procedura;

d) con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio.
Si depositano, oltre al presente atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, i seguenti atti e documenti: 1) ricorso e pedissequo decreto di ingiunzione notificato alla Par.Im S.p.a.;
2) estratto denuncia del 26 maggio 2021;

3) estratto denuncia del 6 luglio 2021;
4) corrispondenza con notaio Bonaccorso. Ai sensi dell'applicazione del contributo unificato si dichiara che la presente causa ha un valore di euro 185.890,00 e che pertanto l'importo versato a tale titolo, trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo, è pari ad euro 379,00.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA il difensore costituito di MM s.r.l. precisa le proprie conclusioni richiamandosi a tutto quanto dedotto, richiesto ed eccepito negli atti e nei verbali tutti di causa, ed in coerenza insistendo affinché l'Ecc.mo Tribunale voglia:
ammettere i documenti depositati da MM s.r.l. e confermare invece il rigetto integrale delle istanze istruttorie ex adverso formulate, in quanto meramente dilatorie, inammissibili e destituite di ogni fondamento;

rigettare l'opposizione proposta da Par.Im s.p.a. perché infondata in fatto ed inammissibile in diritto e, per l'effetto, confermare in toto il decreto ingiuntivo opposto n.
19301/2021, reso da codesto Ecc.mo Tribunale in data 9 novembre 2021 (proc. n.
38971/2021 R.G.);

dichiarare tenuta Par.Im s.p.a. a rifondere a MM s.r.l. spese e onorari tutti di causa, da liquidarsi anche ex art. 96 c.p.c. in ragione del manifesto abuso dello strumento processuale ex averso operato.
pag. 2/8
Chiede infine all'Ill.mo G.D. di voler introitare la causa per la decisione, con la concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata Par.Im SP (di seguito, RI) ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 19301/2021 pronunciato dal
Tribunale di Milano in data 14.10.2021 eccependo:
1) la nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo, in quanto la libera circolazione delle obbligazioni al portatore azionate ex adverso col procedimento monitorio è inibita dalla normativa cd. antiriciclaggio (v. art.
49 co. 1 D. Lgs. n. 231/2007
nel testo ratione temporis vigente), recando i titoli medesimi importi pari o superiori a euro 12.500,00 e dovendosi ritenere inderogabile il precetto di cui alla norma citata, con applicazione necessitata della sanzione della nullità virtuale ai sensi dell'art. 1418 co. 1 cc per il caso di sua violazione;

2) la mancanza in capo alla società convenuta della titolarità dei certificati obbligazionari azionati, in quanto gli stessi sono frutto di un'appropriazione indebita già denunciata all'AG. A tale proposito è in atti una comunicazione a mezzo pec indirizzata dall'opposta all'opponente (v. all. 1 opponente), nella quale la prima
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