Trib. Padova, sentenza 09/07/2024, n. 1248

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Padova, sentenza 09/07/2024, n. 1248
Giurisdizione : Trib. Padova
Numero : 1248
Data del deposito : 9 luglio 2024

Testo completo

n. 1182/2024 RG

TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Oggi all'udienza del 12,10, avanti alla Giudice Maria Antonia Maiolino sono comparsi
Per l'appellante l'avv. Francesco Poli e la parte personalmente;
per l'appellata nessuno.
L'avv. Poli si richiama all'appello.
L'avv. Poli precisa che il provvedimento di trasferimento della proprietà del veicolo non è ancora pervenuto;
non è pervenuto neanche alcun provvedimento di revoca della patente
a domanda della Giudice in ordine alla data di spostamento della residenza, la parte risponde che ciò è avvenuto circa due settimane prima rispetto all'emissione della carta di identità, che è avvenuta il 4 ottobre 2024;
a NO ero in affitto ed a OV ho acquistato la casa il
19.7.2023: ho avuto due case per circa un paio di mesi;
preciso che quando sono stato fermato la prima volta ero a circa 20 km dall'aeroporto e mi è stato consentito di raggiungerlo per partire, per andare poi a casa una volta rientrato.
La Giudice, preso atto della precisazione delle conclusioni e tenuto conto della discussione, si ritira in camera di consiglio, riservando la pronuncia della decisione all'esito delle attività di udienza.
La Giudice
Maria Antonia Maiolino
Ad ore 16,00 la Giudice rientra in udienza dalla camera di consiglio e decide la causa come da sentenza di cui al verbale che segue.
Non sono presenti le parti.
La Giudice
Maria Antonia Maiolino

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott. Maria Antonia Maiolino ha pronunciato ex art.
429 c.p.c.
la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1182/2024 promossa da:
IT EL (C.F. [...]), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv. POLI FRANCESCO e ZANELLA
GIACOMO ([...]) CONTRA' DEL QUARTIERE N.5/A 36100
VICENZA;
elettivamente domiciliato in CORSO PALLADIO, 134 36100 VICENZA, presso il difensore avv. POLI FRANCESCO appellante contro
MINISTERO DELLA DIFESA (C.F. 80234710582), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA e elettivamente domiciliato in PIAZZA S. MARCO (PALAZZO EX REALE) 63 30100
VENEZIA presso lo studio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA appellata
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., l. n. 689/1981 relative a sanzioni amministrative
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza e da comparsa di costituzione del quale la presente sentenza costituisce parte integrante.
Fatto e diritto
Sulle conclusioni come precisate dalle parti all'udienza del 9.07.2024:
Per l'appellante:
2 In via preliminare

1. Sospendere l'efficacia del verbale di contestazione n. 450243139 della Legione Carabinieri
“Veneto” - Compagnia di Abano Terme, del 16/10/2023 e del verbale di sequestro amministrativo e affidamento in custodia al custode acquirente relativo al verbale n. 450243139 del 16/10/2023
Nel merito

2. in riforma dell'impugnando sentenza ed in accoglimento dei motivi d'appello, accertare e dichiarare illegittimi i verbali di cui in proemio;

3. con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Per l'appellato:
- rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado del Giudice di Pace di Padova;

- spese e competenze legali di entrambi i gradi rifuse.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 4.03.2024 il sig. IT LO ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Padova n. 205/2024, depositata il 29.01.2024 e non notificata, resa a seguito di procedimento di opposizione a verbale di accertamento di violazione del
Codice della Strada ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011.
Il provvedimento oggetto di gravame ha respinto l'opposizione promossa dal sig. LO avverso il verbale di accertamento n. 450243139 della Legione Carabinieri “Veneto” –
Compagnia di Abano Terme del 16.10.2023 (doc. 1 ricorrente) e il relativo verbale di sequestro amministrativo e affidamento in custodia a custode-acquirente (doc. 2 ricorrente), con i quali gli è stata contestata la violazione dell'art. 213, comma n. 8, del Codice della Strada (d'ora in avanti per brevità anche “Cds”) per aver abusivamente circolato con il veicolo BMW di sua proprietà portante targa russa C126A0797 (RUS), già sottoposto a precedente sequestro amministrativo ed affidamento in custodia a proprietario a seguito del riscontro della sua mancata immatricolazione in Italia nei termini di legge.
La vicenda sottesa alla presente controversia origina da un primo verbale di accertamento del
6.09.2023 (doc. 3 ricorrente) con il quale la Polizia Stradale di Venezia ha contestato al sig. LO, di cittadinanza russa, la violazione dell'art. 93bis, comma n. 1, del Codice della
Strada, che impone ai proprietari di veicoli immatricolati all'estero e circolanti nel territorio dello Stato di provvedere alla loro reimmatricolazione in Italia entro tre mesi dall'ottenimento della residenza anagrafica nel nostro Paese.
3
Ai sensi degli articoli 93bis, comma n. 7, e 213, comma n. 2, del Codice della Strada, in tale circostanza veniva disposto il sequestro del veicolo e il suo affidamento in custodia allo stesso sig. LO in qualità di proprietario, cui veniva intimato di condurre, depositare e custodire il mezzo presso la propria abitazione;
veniva altresì disposto il ritiro del documento di circolazione (doc. 4 ricorrente). Il verbale presentava la rituale intimazione di legge di provvedere entro 30 giorni all'immatricolazione in Italia del veicolo sequestrato – condizione, questa, necessaria al dissequestro del veicolo e al riottenimento del documento di circolazione - con il contestuale avvertimento che la circolazione nelle more del sequestro avrebbe integrato la più grave fattispecie di cui art. 213, comma n. 8, del Codice della Strada.
Il 16.10.2023 il sig. LO veniva quindi nuovamente fermato da una pattuglia dei
Carabinieri di Abano Terme, mentre si trovava nel Comune di OV (PD) alla guida del veicolo BMW già oggetto di sequestro. Con il verbale di accertamento n. 450243139, i militari dell'Arma gli contestavano la violazione del citato art. 213, comma n. 8, del Codice della
Strada e comminavano pertanto la relativa sanzione pecuniaria di € 1.984, pari al minimo edittale e pagabile in misura ridotta del 30% (€ 1.388,80) entro 5 giorni (doc. 1 ricorrente), nonché le prescritte sanzioni accessorie della revoca della patente di guida e del trasferimento in proprietà del veicolo al nuovo custode, che nella fattispecie veniva individuato nell'Autocarrozzeria Castello di ZZ IN (doc. 2 ricorrente).
Avverso il citato verbale n. 450243139 il sig. LO ha proposto opposizione avanti al
Giudice di Pace di Padova, ai sensi dell'art. 204bis del Codice della Strada.
Preliminarmente, il sig. LO ha affermato l'ammissibilità del proprio ricorso giurisdizionale, non ritenendo ostativa la circostanza (di cui al medesimo art. 204bis del Codice della Strada) di aver già provveduto al pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria.
A tal proposito, il ricorrente ha sostenuto che la pena accessoria dell'alienazione del veicolo contemplata dall'art. 213, comma n. 8, del Codice della Strada costituirebbe, al di là del nomen iuris indicato nella norma, un'ipotesi di confisca: ne deriverebbe l'impossibilità di pagare la connessa sanzione pecuniaria in misura ridotta, giacché gli articoli 202 e 210 del Cds precludono tale facoltà a quelle violazioni che contemplano la sanzione accessoria della confisca del veicolo. In quest'ottica, dovrebbe dirsi viziato per violazione di legge lo stesso verbale di accertamento, laddove indica la possibilità per il trasgressore di pagare in misura ridotta la sanzione (opzione, questa, in effetti poi scelta dal sig. LO), con conseguente riconoscimento della ripetizione della somma di € 1.388,80 indebitamente versata dall'opponente.
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Quanto al merito dell'opposizione, il ricorrente ha in primo luogo evidenziato alcune mancanze nel verbale compilato dai Carabinieri, quali tra l'altro l'assenza di motivazione e la mancata indicazione del nominativo del custode-acquirente.
In secondo luogo, l'opponente ha lamentato il vizio dell'eccesso di potere del verbale impugnato, sotto il profilo del travisamento dei fatti-presupposto. In particolare, il sig. LO sarebbe stato fermato dai Carabinieri mentre stava trasferendo l'automobile sequestrata dalla precedente abitazione di NO NT (VI) alla nuova abitazione di
OV (PD). In tale circostanza, la conduzione del mezzo non potrebbe dirsi abusiva, bensì giustificata, poiché effettuata in adempimento di un dovere ai sensi dell'art. 51 del c.p. e dell'art. 4 della legge n. 689 del 1981, dal momento che il primo verbale di accertamento del
6.09.2023, relativo alla violazione dell'art. 93bis del Codice della Strada, imponeva al trasgressore di custodire il veicolo sequestrato presso la propria abitazione. Le rilevazioni dei chilometri percorsi dal veicolo nel periodo di sequestro, effettuate dagli stessi agenti accertatori, sarebbero idonee a dimostrare tale circostanza.
In terzo luogo, il ricorrente ha invocato quale circostanza esimente l'assenza di colpevolezza, dichiarando di aver agito in buona fede: da un lato, il sig. LO non parla la lingua italiana
e non aveva dunque modo di comprendere a pieno il contenuto del primo verbale di accertamento;
dall'altro, nel momento in cui gli è stata mossa la seconda contestazione egli aveva già avviato l'iter per l'immatricolazione del proprio veicolo (docc. 5 e 6 ricorrente).
Infine, il sig. LO ha contestato la sanzione accessoria della revoca della patente di guida.
In particolare, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 246 del 2022 relativa all'art. 213, comma n. 8 del Codice della Strada, la revoca della patente di guida non discenderebbe automaticamente dal verbale di
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