Trib. La Spezia, sentenza 10/01/2024, n. 372
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Il Giudice monocratico in funzione di Giudice del lavoro dottor G P
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 701 del 2020 R.G.L., su ricorso depositato il 4 agosto 2020,
avente ad oggetto:
RETRIBUZIONE,
promossa da:
, c.f. , res.te in Fucecchio (FI), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dagli avv.ti L C ed A S (indirizzi p.e.c.
Email_1 Email_2
ed elettivamente domiciliato come in atti,
RICORRENTE
contro
:
(p. I.V.A. ), sedente alla Spezia Parte_2 P.IVA_1
(SP), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'avv. V T e dall'avv. M P (indirizzi p.e.c.
e ed elettivamente Email_3 Email_4
domiciliata come in atti,
CONVENUTO sulle seguenti conclusioni delle parti:
per ciascuna parte:
- come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Il ricorrente di cui in epigrafe conveniva in giudizio, avanti questo Tribunale-giudice del lavoro, la convenuta di cui sopra, formulando le seguenti conclusioni:
«… accerti e dichiari che tra le parti, così come in epigrafe, è intercorso e intercorre un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full-time (o il diverso orario ritenuto di giustizia) IV livello Ccnl Trasporto e spedizioni merci (in ipotesi V livello medesimo Ccnl) anche ai sensi dell'art 36 Cost, previa declaratoria di nullità e/o illegittimità e/o inefficacia del formale rapporto come socio della convenuta per i motivi di cui in narrativa. O il diverso Ccnl ritenuto di giustizia. Condanni la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive maturate pari ad euro 32.557,54 per i motivi esposti o le diverse somme ritenute di giustizia anche ai sensi dell'art 36 Cost. Accerti e dichiari la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia del licenziamento verbale intimato in data 19.11.2019 e, per l'effetto, condanni la convenuta a reintegrare il ricorrente, oltre alla corresponsione di una indennità risarcitoria commisurata alla ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr -IV livello Ccnl Spedizioni e trasporto merci e all'orario full-time, o la diversa data e il diverso orario, livello e Ccnl ritenuto di giustizia- corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione, in ogni caso non inferiore a 5 mensilità ex art 2 Dlgs 23/2015. Con espressa riserva di agire in separato giudizio per il quantum debeatur.
In ipotesi, ove il Giudice ritenesse insussistente il licenziamento verbale e previa declaratoria di nullità e/o illegittimità e/o inefficacia del formale rapporto come socio della convenuta per i motivi di cui in narrativa, accerti la mancanza di un valido atto interruttivo del rapporto di lavoro, e per l'effetto dichiari che tra il ricorrente e la convenuta, così come in epigrafe, è tutt'ora in essere un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full-time IV livello Ccnl Spedizioni e trasporto merci, o il diverso orario, livello e Ccnl di giustizia, per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto condanni la convenuta alla riammissione in servizio del ricorrente e al pagamento in favore della ricorrente delle retribuzioni maturate dalla messa a disposizione del
5.12.2019 fino alla riammissione in servizio, o le diverse date ritenute di giustizia, commisurate all'inquadramento al IV livello Ccnl Spedizioni e trasporto merci e all'orario full-time o il diverso orario, livello e Ccnl ritenuti di giustizia. Con riserva di agire in separato giudizio per il quantum debeatur» (ric., pp. 14 s.);
il tutto, vinte le spese.
La convenuta (deinde, anche solo si costituiva, resisteva al ricorso e CP_1
concludeva per il rigetto delle attrici domande, col favore delle spese.
Radicatosi il contraddittorio, appurata l'impossibilità di pervenire a conciliazione, liberamente sentita la parte comparsa, la causa era istruita come in atti;
seguivano la discussione dei patroni e la decisione del giudice, come da separato dispositivo, letto in udienza e poi emesso per via telematica.
2. Il ricorrente reclama l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato, con inquadramento al IV livello, C.C.N.L. trasporti (V liv., in ipotesi), in luogo del rapporto associativo ed impugna la cessazione del rapporto, qualificandola come licenziamento orale.
Resiste la convenuta.
3. Il ricorrente, titolare di ditta artigiana [v. doc. n. 1), conv.]. è stato ammesso a socio della cooperativa [doc. n. 2), conv.], svolgendo attività di esecuzione di trasporti commissionati alla medesima cooperativa da terzi;
quest'ultima espleta infatti servizi di trasporto, consegna ed altro [v. docc. nn. 3)-4), conv.].
Ora, reclamando il ricorrente l'esistenza, in luogo del rapporto associativo – per giunta, da parte sua, nella veste di piccolo imprenditore-artigiano -, di uno di lavoro subordinato, occorre preliminarmente ricordare che la subordinazione, di cui all'art. 2094, c.c., si identifica con la sottoposizione all'altrui potere
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