Trib. Perugia, sentenza 24/01/2024, n. 28

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Perugia, sentenza 24/01/2024, n. 28
Giurisdizione : Trib. Perugia
Numero : 28
Data del deposito : 24 gennaio 2024

Testo completo

N. R.G. 1130/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n. 1130/2022
Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
OA AM SI (avv.ti Michele Olivati e Nicola Ottavio Piccinini)

- ricorrente -

contro
I.N.P.S. (avv. Roberto Annovazzi) FONDO OM IC (prof. avv. Ivan Canelli)
- convenuto–
ha emesso e pubblicato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 24 gennaio del 2024,
tenutasi in modalità da remoto alle ore 12.00, la seguente
SENTENZA
KY BE WE ha convenuto in giudizio l'Inps e il Fondo MA LA per sentire
accogliere le seguenti domande “Previo accertamento della nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o
infondatezza della delibera del Comitato Provinciale INPS n. 226232 del 29/3/2022 e di ogni atto connesso e
prodromico, accertarsi e dichiararsi il diritto di KY BE WE all'accoglimento della domanda di
accesso al Fondo di Garanzia INPS di cui all'art. 5del D.lgs n. 80/1992 per i contributi trattenuti e non versati
dal datore di lavoro GDS S.r.l. a titolo di somme destinate previdenza complementare relativi alle mensilità di
giugno, luglio ed agosto 2015 e condannare l'INPS, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ad
integrare presso la gestione di previdenza complementare Fondo MA LA (C.F. 97233020151) i
contributi risultanti omessi pari ad euro 429,38 lordi, o la diversa maggiore o minore somma ritenuta di
giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. In via subordinata Previo
accertamento della nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza della delibera del Comitato Provinciale
INPS n. 226232 del 29/3/2022 e di ogni atto connesso e prodromico, accertarsi e dichiararsi il diritto di KY pagina 1 di 7


BE WE all'accoglimento della domanda di accesso al Fondo di Garanzia INPS di cui all'art. 5 del D.lgs
n. 80/1992 per i contributi trattenuti e non versati dal datore di lavoro GDS S.r.l. a titolo di somme destinate
previdenza complementare relativi alle mensilità di giugno, luglio ed agosto 2015 e condannare l'INPS, in
persona del legale rappresentante pro-tempore, a versare al ricorrente l'importo di euro 429,38 lordi, o la diversa
maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al
saldo.
Ha esposto che ha lavorato alle dipendenze della società GDS S.r.l., P.Iva e C.F. 03191290547, in
qualità di operaio inquadrato al livello “F” CCNL MA-plastica dal 13/4/1990;
che in costanza di
rapporto il ricorrente aderiva al fondo di previdenza complementare negoziale ex art. 3 del D.lgs.
252/2005
Fondo MA LA, presso il quale la datrice di lavoro accantonava le somme maturate
dal lavoratore a titolo di TFR (versamento previsto 100% del TFR maturando), omettendo tuttavia di
versarvi i ratei relativi alle mensilità di giugno, luglio ed agosto 2015, per un totale complessivo di
euro 429,38 lordi;
che con ricorso ex art. 161 L.F. depositato in data 18/7/2017, GDS S.r.l. chiedeva al
Tribunale di Perugia l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, allegando l'elenco ex art.
161, comma 2, lett. b) L.F.
nel quale il ricorrente veniva indicato come creditore privilegiato ex art.
2751 bis n. 1 c.c.
(anche) per la somma di euro 429,38 a titolo di omessi versamenti al Fondo MA
LA;
che con decreto di ammissione del 11-25/9/2017 il Tribunale di Perugia dichiarava aperta la
procedura di concordato preventivo di GDS S.r.l.;
che con comunicazione del 30/10/2017 i Commissari
Giudiziali trasmettevano ai creditori l'avviso ex art. 171 comma 2 L.F.;
che KY, tramite
l'organizzazione sindacale d'appartenenza, in data 22/3/2018, avanzava domanda di precisazione del
credito con la quale rivendicava (anche) il proprio diritto al versamento della somma di euro 429,38 a
titolo di “...quote non versate al FONDO_PENSIONE”;
che in data 19/3/2019, il Tribunale di Perugia
emetteva decreto ex art. 180 L.F. con il quale omologava il concordato preventivo proposto da GDS
S.r.l;
che in data 3/6/2019 il rapporto di lavoro di KY - nel frattempo proseguito senza soluzione di
continuità con Coes Company S.r.l. in Liquidazione a seguito di affitto d'azienda poi definitivamente
acquistata dalla cessionaria – terminava;
che ha avanzato domanda di accesso alle prestazioni del
Fondo di Garanzia INPS ex art. 2 Legge n. 297/1982 affinché l'istituto provvedesse, in luogo del datore
di lavoro insolvente, ad integrare presso la gestione di previdenza complementare interessata i
contributi risultanti omessi, pari alla somma di euro 429,38 lordi, a norma dell'art. 5 D.lgs n. 80/1992;

che l'istanza è stata respinta per la seguente motivazione: “…IL RAPPORTO DI LAVORO NON
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RISULTA CESSATO MA TRATTASI DI TRASFERIMENTO PER CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA”;

che ha proposto ricorso amministrativo respinto. Ha dedotto l'illegittimità della determinazione
dell'Istituto in quanto il credito del lavoratore avente ad oggetto i contributi dovuti ai fondi negoziali
di previdenza complementare non si trasferisce al cessionario ex art. 2112 c.c. cosicchè avrebbe dovuto
operare la copertura del Fondo di Garanzia Inps ex art. 5 del d.lgs. n. 80 del 1992.
Si è costituito l'Inps contestando in fatto e diritto il ricorso di cui ha chiesto il rigetto ed esponendo che
il rapporto di lavoro con il datore di lavoro resosi inadempiente rispetto all'obbligo di versamento dei
contributi integrativi al Fondo risultava trasferito ad altro datore di lavoro ex art.