Trib. Marsala, sentenza 10/12/2024, n. 832

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Marsala, sentenza 10/12/2024, n. 832
Giurisdizione : Trib. Marsala
Numero : 832
Data del deposito : 10 dicembre 2024

Testo completo

R.G./C. n. 1847/2021
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO composto dai Magistrati:
dr. Francesco Paolo Pizzo Presidente dr.ssa Francescamaria Piruzza Giudice rel.ed est. dr.ssa Francesca Bellafiore Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1847/2021, vertente
TRA

, rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Grimaudo, giusta mandato Parte_1 allegato all'atto di costituzione di nuovo difensore del 20/10/2023 (PEC:
);
Email_1
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come note in sostituzione di udienza del 13 giugno 2024;

FATTO
Con ricorso, depositato in data 07/08/2021, , premesso di avere contratto Parte_1
matrimonio concordatario con in Trapani in data 19/07/1990, iscritto Controparte_1
presso l'Ufficio di Stato Civile di Trapani, atto n. 218, Parte II, Serie A, Ufficio 1;
che da tale unione nascevano due figli, (nato il [...]) e (nata il [...]);
che Per_1 Per_2
1


con decreto n. 938/2006, reso in data 03.02.2006, il Tribunale di Marsala omologava la loro separazione personale;
che dalla data dell'udienza presidenziale ad oggi, i coniugi hanno vissuto separati, senza alcuna riconciliazione, ed in tale situazione vivono anche attualmente dopo aver dato alle loro vite indirizzi separati ed autonomi;
che non vi è alcuna possibilità, reciproca volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza e appare pertanto manifesta
l'impossibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale dei coniugi, ha chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Trapani il 19 luglio 1990, di accertare la sussistenza di mezzi economici adeguati da parte di e di dichiarare che nessun assegno divorzile è da corrispondersi Controparte_1
in suo favore;
di accertare la sussistenza di mezzi economici adeguati da parte della figlia
in quanto ormai facente parte di un proprio nucleo familiare autonomo, di accertare Per_2
che nessun assegno di mantenimento è dovuto al figlio ultratrentenne, in quanto Per_1
privo di autonomia economica a causa solo ed esclusivamente di una propria condotta negligente, che lo ha indotto nel tempo e senza motivo a rifiutare diverse offerte di lavoro.
All'udienza del 12/09/2022, verificata la regolarità della notifica eseguita nei confronti della resistente, ritualmente chiamata e non comparsa, ne veniva dichiarata la contumacia.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Osserva il Collegio che il ricorrente ha prodotto il Decreto di Omologa del Tribunale di
Marsala n. 938/2006 reso in data 03.02.2006.
Risulta inoltre prodotto in atti l'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio.
Ciò posto, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio civile deve essere
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