Trib. Taranto, sentenza 23/02/2024, n. 495

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Taranto, sentenza 23/02/2024, n. 495
Giurisdizione : Trib. Taranto
Numero : 495
Data del deposito : 23 febbraio 2024

Testo completo

Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 21.02.2024, promossa da:
RU CO, rappresentata e difesa, dall'avv. Gaudio Vincenzo
Ricorrente
C O N T R O
INPS, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, dagli avv.
Antonio Andriulli e R. Bauer
Resistente

OGGETTO: indebito MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 07.03.2023 il ricorrente, premesso di percepire pensione sociale e pensione di reversibilità, impugnava e contestava la legittimità del provvedimento di ricostituzione emesso dall'Inps in data 05.02.2018 da cui risultava un indebito pari ed € 1.772,73 in relazione all'anno 2017 in conseguenza della rideterminazione della pensione PS n. 02027665 nella parte relativa alla maggiorazione sociale e maggiorazione art. 38 l. 448/01.
In particolare, il ricorrente asseriva che l'incremento erogato dall'Inps sulla pensione di reversibilità non si era tradotto in un aumento del suo reddito personale con conseguente superamento dei limiti di legge per l'erogazione della maggiorazione sociale. Pertanto, contestando la sussistenza dei presupposti per la ripetizione dell'indebito agiva in giudizio chiedendo di dichiarare non dovuta la restituzione della somma di € 1.772,73 con condanna dell'Inps alla restituzione di quanto nelle more trattenuto a tale titolo, oltre spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'Inps il quale, con propria memoria, chiariva che l'indebito in questione nasce dal riconoscimento degli assegni familiari che, insieme alle altre


prestazioni erogate dall'Istituto ha determinato il superamento dei limiti reddituali fissati ex lege per avere diritto alla maggiorazione sociale per l'anno 2017.
Tanto premesso il ricorso è fondato e va accolto per i motivi che seguono.
Si osserva che nel caso in esame, viene in rilievo un'ipotesi di indebito assistenziale, posto che la contestazione riguarda la corresponsione di un beneficio assistenziale sub specie di maggiorazione sociale erogata su pensione sociale. Pertanto, la prima questione che occorre risolvere al fine di stabilire se sussistono o meno i presupposti per la ripetibilità della somma erogata dall'Istituto è quella relativa all'individuazione della disciplina applicabile.
Sul punto la giurisprudenza consolidata esclude la possibilità di applicare la disciplina generale dettata dal codice civile all'art.