Trib. Sciacca, sentenza 06/12/2024, n. 571
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA Il Tribunale riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
- Dr. Antonio Tricoli Pres.
- Dott.ssa Valentina Stabile Giudice
- Dott.ssa Veronica Messana Giudice Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 458/2024, vertente
TRA
, nata a [...] in data [...] e residente in [...]
Alessandria della RO, nella via Nazionale n. 28, C.F. C.F._1 elettivamente domiciliata in Ribera, nella via Capelvenere n. 2/A, presso lo studio dell'Avv. Domenico Polizzi che la rappresenta e difende giusta procura allegata in calce al ricorso
Ricorrente
CONTRO
, nato il [...] a [...] e residente in [...]
Alessandria della RO in via Nazionale n. 28 (C.F.: ), C.F._2 elettivamente domiciliato Sciacca, Corso Vittorio Emanuele n.144, presso lo studio dell'Avv. Serafino Mazzotta, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Resistente
Con l'intervento necessario Del Pubblico Ministero in sede.
Interveniente necessario
OGGETTO: sentenza di separazione giudiziale non definitiva.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 13/11/2024, le parti concludevano come da separato verbale, riportandosi ai propri scritti difensivi e chiedendo la
rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione dell'attività istruttoria e per la pronuncia in ordine alla cessazione degli effetti civili del matrimonio .
Il Pubblico Ministero ha concluso, dando parere favorevole in data 19/11/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/06/2024, l'odierna ricorrente,
[...]
, premettendo di avere contratto matrimonio concordatario, in data Parte_1
20/09/2008, in Erice, con l'odierno resistente , Controparte_1 trascritto nel Registri del Comune di Erice, nr. 8, parte II, Serie B, anno 2008, unione matrimoniale dalla quale è nato , deduceva: Persona_1
- che dopo un iniziale periodo di felicità intervenivano problemi di natura lavorativa ed economici causati della gestione deficitaria da parte dell'odierno resistente dell'agenzia di viaggi ad essa intestata;
- che, in particolare, il conto corrente familiare, nel 2014 passava da un buon saldo positivo ad essere quasi azzerato, a causa di bonifici e prelievi effettuati dal resistente per bisogni e scopi personali esulanti dai bisogni CP_1 familiari.
- che nel 2019 scopriva che il marito intratteneva relazioni extraconiugali e che quest'ultimo, a partire dal 2022 abbandonava senza giustificazione la casa coniugale, contravvenendo quindi, ai doveri ed agli obblighi previsti dall'art. 147 c.c., ovvero alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia ed alla coabitazione.
- che tutt'ora il resistente intrattiene, senza nasconderla, una relazione extraconiugale e non si cura di assolvere ai doveri basilari genitoriali, familiari e del figlio minore;
- di essere lavoratrice autonoma, occupandosi di formazione professionale a
Bivona, percependo redditi mensili compresi tra gli € 1.000,00 e 1.500,00 lordi al mese;
- che tale situazione le ha provocato uno stato di ansia, di stress e una profonda crisi emotiva.
Tutto ciò premesso, l'odierna ricorrente concludeva affinché il Tribunale di Sciacca volesse: “In via principale, dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati con addebito alla parte resistente, giuste le ragioni riportate in narrativa;
2. All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3
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