Trib. Foggia, sentenza 09/02/2024, n. 406

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Foggia, sentenza 09/02/2024, n. 406
Giurisdizione : Trib. Foggia
Numero : 406
Data del deposito : 9 febbraio 2024

Testo completo

N. R.G. 5817/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. A B Presidente Relatore dott. M C Giudice dott. S I Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5817/2023 promossa da:
PM SEDE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
P S, elettivamente domiciliato in VIA MONACO N. 16, 71044 MARGHERITA DI SAVOIA, presso il difensore avv. P S

(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI LECCE CP_2 C.F._2
GUCA, elettivamente domiciliato in VIA AFRICA ORIENTALE, 7, 76016 MARGHERITA DI
SAVOIA, presso il difensore avv. DI LECCE GUCA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e hanno contratto matrimonio concordatario in Controparte_1 CP_2
Trinitapoli, il 27 dicembre del 2006;
dalla loro unione è nata una sola figlia ;
i Persona_1
coniugi hanno optato per la negoziazione assistita per pervenire alla loro separazione personale
pagina 1 di 4
consensuale, così come regolamentata con l'accordo di separazione personale ex articolo 6, comma
secondo, prima parte, del decreto legge n. 132/2014, convertito in legge n. 162/2014.
L'accordo intercorso tra le parti è stato, pertanto, depositato in data 1 dicembre 2023, presso la
Procura della Repubblica del tribunale di Foggia, ufficio affari civili.
Il pubblico ministero, rilevato che, nell'accordo non risultava che gli avvocati avessero
informato le parti circa l'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei
genitori e che tale accordo non rispondeva all'interesse della figlia minore;
rilevato che, nell'accordo
non erano indicate con esattezza le cadenze degli incontri con il genitore non collocatario
[...]
in quanto alla pagina quattro, al punto numero 6, è stabilito soltanto che la “figlia CP_1
trascorrerà con il padre a fine settimana alternati….dal venerdì sino alla domenica sera”;
che per quanto
riguarda altri periodi, invece, le parti rinviavano a successive intese e di conseguenza nulla era previsto
in caso di mancato accordo;
per tali ragioni il pubblico ministero ha disposto la trasmissione
dell'accordo di negoziazione assistita in esame al Presidente del tribunale di Foggia, per quanto di
competenza.
Con decreto del 13 dicembre 2023, il Presidente delegato ha fissato per la comparizione dei
coniugi dinanzi a se stesso l'udienza del 24 gennaio 2024.
All'udienza presidenziale anzidetta sono comparsi personalmente i coniugi e CP_2
, assistiti dai rispettivi difensori. Controparte_1
Le parti a seguito della sollecitazione del Presidente delegato hanno integrato gli accordi di
negoziazione assistita depositati in data 1 dicembre 2023, nella parte relativa alle modalità di
regolamentazione del diritto di visita della minore . Persona_1
Hanno pertanto chiesto che il tribunale ratificasse gli accordi di negoziazione assistita in
premessa richiamati, come integrati con le precisazioni di cui al verbale di udienza presidenziale del
24.1.2024, previa rinuncia ai termini ex articolo 190 cpc.
pagina 2 di 4
Il presidente delegato preso atto della volontà espressa dalle parti e dato atto del fallimento del
tentativo di conciliazione tra le stesse, si riservava di riferire in camera di consiglio per l'omologazione,
contestualmente disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero per il prescritto parere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda va accolta, ricorrendone i presupposti di legge.
Le condizioni concordate tra le parti con l'accordo di negoziazione assistita, depositato in data
1.12.2023, presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Foggia, come integrati in sede di
udienza presidenziale del 24.1.2024, che in parte qua devono intendersi integralmente richiamati e
trascritti ad ogni effetto di legge, possono essere senz'altro ratificati dal Collegio non contenendo
pattuizioni contrarie all'ordine pubblico e delle famiglie.
Sussistendo, pertanto, tutti i presupposti di legge, va senz'altro pronunciata la separazione
personale tra i coniugi in conformità agli accordi sopra riportati.
Trattandosi di domanda giudiziale contenziosa trasformata in consensuale, non ricorrono gli
estremi di cui agli artt.90 e seguenti del c.p.c..
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