Trib. Foggia, sentenza 09/12/2024, n. 2846

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Foggia, sentenza 09/12/2024, n. 2846
Giurisdizione : Trib. Foggia
Numero : 2846
Data del deposito : 9 dicembre 2024

Testo completo

Causa n. 438/2022 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di conIGlio e così composto nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonio Buccaro Presidente
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice
dott.ssa Simona Iavazzo Giudice relatore
ha pronunciato il seguente
DECRETO
nella causa civile iscritta al numero di ruolo 438 del registro generale per gli affari contenziosi
dell'anno 2022, ante Cartabia, rimessa al Collegio all'udienza del 20 novembre 2024 avente ad
oggetto “ricorso in materia di affidamento e mantenimento di figli nati fuori del matrimonio”,
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Foggia al Parte_1 C.F._1
Viale Giuseppe di Vittorio n. 183, presso lo studio dell'avv. Cela Michele (C.F.
), dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla memoria C.F._2
di costituzione di nuovo difensore;

RICORRENTE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Vico del Controparte_1 C.F._3
Gargano alla Via Risorgimento n. 62-bis, presso lo studio dell'avv. Laganella Anna Felicita


Antonella ( , dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce C.F._4
alla memoria di costituzione;

RESISTENTE
E
- PM IN SEDE
-INTERVENTORE EX LEGE -
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con ricorso depositato in data 26.01.2022 - premesso che dalla relazione Parte_1
sentimentale con era nato il figlio (nt. il 06.10.2021), riconosciuta da Controparte_1 Per_1
entrambi i genitori, - chiedeva di disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori con
collocamento prevalente presso la madre;
di regolamentare il diritto di visita paterno con esclusione
del pernotto fino al compimento del terzo anno di età del bambino;
di porre a carico del resistente
l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore, versando alla madre, un assegno mensile
dall'importo pari a € 700,00, oltre a concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie da
sostenersi nell'interesse del figlio;
di ordinare al resistente la restituzione degli effetti personali
propri e del figlio minore.
In particolare, la ricorrente deduceva a fondamento delle sue domande: di aver intrattenuto sin dal
2013 una relazione sentimentale con il resistente;
che a partire dal 2021 detta relazione sentimentale
si trasformava in convivenza more uxorio;
che la convivenza era terminata nel dicembre del c.a. a
causa delle incompatibilità caratteriali delle parti nonché del morboso attaccamento del resistente
alla propria famiglia di origine;
che viveva unitamente al figlio minore in Vico del Gargano alla loc.
Mannarelle snc.;
che allo stato era disoccupata nonché priva di redditi mentre il resistente oltre a
gestire una lavanderia self-service in Vico del Gargano gestiva anche il bed & breakfast “MURGE
NERE” in San Menaio.
Si costituiva in giudizio il quale, preliminarmente chiedeva l'anticipazione Controparte_1
dell'udienza di prima comparizione attesa la necessità di garantire l'esercizio della genitorialità
paterna;
nel merito chiedeva, in via principale e previa valutazione delle capacità genitoriali e
psicologiche-psichiatriche a mezzo di CTU sulla ricorrente, di disporre l'affidamento esclusivo del
figlio minore al padre con collocamento presso la propria abitazione;
in subordine, l'affidamento
condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso di sé – o in alternativa il
collocamento paritetico tra i genitori;
in ordine alle statuizioni economiche nell'ipotesi di
collocamento presso il padre chiedeva di disporre l'obbligo a carico della ricorrente di contribuire al
mantenimento del figlio minore, versando al padre, un assegno mensile dall'importo pari a €
200,00, oltre a concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse
del figlio;
mentre nell'ipotesi di collocamento paritetico tra i genitori di stabilire un mantenimento
diretto a carico di entrambe le parti;
di calendarizzare le modalità ed i tempi di permanenza del
minore presso ciascun genitore mediante monitoraggio da parte del Servizi Sociali;
di obbligare la
ricorrente alla rimozione immediata di nr. 8 rilievi fotografici pubblicati sul proprio account
Facebook, nonché vietare la pubblicazione sui social di foto, immagini e video del minore, senza il
consenso del padre;
di ordinare l'acquisizione, ex art. 210 c.p.c., delle relazioni psicodiagnostiche
delle psicoterapeute dott.ssa di Apricena e dott.ssa di Vico Persona_2 Persona_3
del Gargano;
di condannare la ricorrente al risarcimento in via equitativa dei danni subiti per la
lesione del proprio diritto alla genitorialità.
In particolare, il resistente deduceva a fondamento delle sue domande: che la relazione tra le parti si
rilevava sin dall'inizio conflittuale a causa della diversità di abitudini, di modi di fare e di pensare;

che la ricorrente manifestava una patologica gelosia nei confronti del partner che la induceva
quotidianamente ad accusarlo di tradimenti;
che la assumeva una persecuzione psicologica Pt_1
versa la cognata accusando la stesa di esercitare una sorta di “psicologia inversa” nonché Per_4
un gioco manipolativo” verso il fratello al punto tale da accusarlo di avere rapporti CP_1
incestuosi con la stessa e le altre sorelle;
che la oltre ad assumere atteggiamenti violenti Pt_1
contro i beni di proprietà del resistente proibiva allo stesso di far entrare in casa i propri parenti, in
particolare le sorelle e la suocera, allontanandolo da qualunque amicizia;
che la nonostante Pt_1
non lavorasse si disinteressava delle faccende domestiche;
che, dopo aver intrapreso un percorso di
psicoterapia, presso la dr.ssa , in cui venivano segnalate alla alcune Persona_3 Pt_1
problematiche, la convivenza diventava insostenibile in seguito all'episodio verificatosi in data
19.12.2021 dove, alla presenza del piccolo , la ricorrente si scagliava contro il resistente, Per_1
che si era addormentato accanto al bambino, con calci e pugni nonché mediante l'utilizzo di forbici,
tanto da richiedere l'intervento dei Carabinieri nonché le cure del locale pronto soccorso;
che
intervenuti i genitori della quest'ultima unitamente al piccolo si trasferivano Pt_1 Per_1
presso la propria abitazione, ponendo fine alla convivenza intrapresa;
che nei mesi successivi la
ostacolava l'esercizio della genitorialità paterna, impedendo al resistente di vedere il figlio Pt_1
nonché pubblicando, senza il proprio consenso, fotografie del minore sui social;
che nonostante
l'intervento dei Servizi Sociali e l'invito a calendarizzare provvisoriamente gli incontri presso il
consultorio per consentire al padre di poter vedere il bambino la incurante di tutti, ignorava Pt_1
ogni invito.
All'esito dell'udienza del 24.03.2022, il Collegio con provvedimento provvisorio del 30.03.2024,
dopo aver rilevato come dalla documentazione allegata in atti nonché delle argomentazione esposte
dalle parti in causa non emergevano elementi tali per poter derogare al regime di affidamento
condiviso, al fine di garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, disponeva
provvisoriamente l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con Per_1
collocazione prevalente presso la madre, e regolamentazione del diritto di visita paterno;
con il
medesimo provvedimento veniva al contempo disposto l'obbligo a carico del resistente di
provvedere al mantenimento del figlio minore mediante versamento della somma pari ad euro
200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dello stesso, nonché
avviata un'attività istruttoria di monitoraggio attraverso il Consultorio Familiare di Ischitella diretta
a verificare l'andamento del rapporto genitori-figlio;
veniva altresì accolta l'istanza del resistente di
rimozione delle fotografie del figlio minore pubblicate sulla bacheca del social Facebook Per_1
della in assenza della sua autorizzazione. Pt_1
Dopo un prolungato periodo di monitoraggio a sostegno della genitorialità sulla ricorrente,
compiuto attraverso i Servizi Sociali ed il Consultorio Familiare, anche mediante attivazione del
servizio di assistenza domiciliare educativa, mediazione familiare ed un percorso individuale
psicologico sulla le risultanze istruttorie acquisite anche mediante CTU diretta a verificare Pt_1
il grado di capacità genitoriale della ricorrente e l'eventuale esistenza di motivi di pregiudizio al
sereno sviluppo del minore, avevano portato inizialmente ad un ampliamento del diritto di visita
paterno fino ad arrivare nel corso del giudizio ad una inversione della collocazione del minore
presso l'abitazione paterna con incontri madre-figlio inizialmente liberi e successivamente in forma
protetta, il tutto nell'interesse preminente del minore nel corso del giudizio valutato alla luce dei
dati che via via emergevano. Infatti, con ordinanza del 5.7.2023, il Collegio evidenziato come
ritenuto che, dalle indagini sin qui compiute dagli assistenti sociali e soprattutto dal
comportamento processuale ed extraprocessuale tenuto dalla , emergano elementi Pt_1
univocamente orientati a far ritenere necessario un mutamento di collocamento del minore
, in quanto la condotta processuale ed extraprocessuale tenuta dalla ricorrente lascia Per_1
pensare che la stessa non sia, allo stato, in grado di comprendere appieno le eIGenze del figlio e di
attendere alle cure di cui necessita un bambino che non ha ancora compiuto i due anni di vita,
presentando delle evidenti lacune in punto di assunzione delle responsabilità genitoriali”,
modificava i provvedimenti provvisori assunti con l'ordinanza del 30.03.2022 e disponeva la
collocazione del minore presso il padre. Per_1
Sempre con la richiamata ordinanza veniva altresì disciplinato il diritto di visita materno, previo
continuo monitoraggio da parte dei Servizi Sociali e revocato l'assegno di mantenimento disposto
in favore del resistente con conseguenziale obbligo posto a carico della ricorrente di contribuire al
mantenimento del figlio minore.
Con successiva ordinanza del 28.12.2023, il Collegio, con provvedimento provvisorio, evidenziato
come “per quanto attiene, poi, ai percorsi indicati tanto dalla dott.ssa quanto dai S.S. Per_5
(percorso di mediazione
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