Trib. Reggio Emilia, sentenza 08/10/2024, n. 390
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Testo completo
Tribunale Ordinario di GI nell'IL
SEZIONE LAVORO PRIMA
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, all'udienza del 08/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 232/2024 R.G.L. proposta da
(c.f. ;
Parte_1 C.F._1
(c.f. );
Parte_2 C.F._2
(c.f. ;
Parte_3 C.F._3
(c.f. );
Parte_4 C.F._4
tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti
Domenico Naso (c.f. del Foro di Roma e Cinzia C.F._5
Ganzerli (c.f. ) del Foro di Mantova, elettivamente C.F._6
domiciliati presso lo studio legale di quest'ultima, sito in Mantova, via
Chiassi n. 54
Ricorrenti
contro
(c.f. Controparte_1
), in persona del pro tempore;
P.IVA_1 CP_2
Controparte_3
(c.f. ), in persona del Direttore Generale l.r.p.t.;
P.IVA_2
(c.f. ), Controparte_4 P.IVA_2
in persona del Dirigente l.r.p.t.;
tutti elettivamente domiciliati presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Bologna via Alfredo Testoni n. 6, pec
Email_1
Convenuti contumaci
OGGETTO: riconoscimento del diritto a percepire il compenso individuale accessorio (C.I.A.) in relazione a contratti di lavoro brevi e saltuari di personale A.T.A. (con qualifica di collaboratore scolastico).
Conclusioni
Per i ricorrenti: “Accogliere il ricorso;
e, per l'effetto, - Dichiarare inefficace e/o disapplicare, nei confronti dei ricorrenti, la normativa in tema di CIA, nella parte in cui limita il diritto dei ricorrenti a percepire lo stesso in ragione della durata dei contratti stipulati, per contrasto con il divieto di trattamenti discriminatori posto dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva n.
1999/70/CE del 28.6.1999;- Accertare, per le premesse di cui al presente atto, il diritto delle ricorrenti – , Parte_1 Parte_2
, e - alla corresponsione del
[...] Parte_3 Parte_4
Compenso Individuale Accessorio (C.I.A.);
- Per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente al pagamento, in favore dei ricorrenti, della complessiva somma di euro 3.020,74 (€ 801,81 + Parte_1
€ 1.143,78 + € 213,17 + € Parte_2 Parte_3
861,98 , e/o nella diversa misura ritenuta di giustizia, Parte_4 oltre interessi da ogni maturazione al saldo;
- Condannare l'amministrazione al pagamento delle predette somme a favore dei ricorrenti al lordo delle trattenute previdenziali e fiscali e ai sensi dell'art.
19 L. 4 aprile 1952, n. 218 e condannare l'amministrazione al pagamento,
a proprio carico, dei contributi previdenziali e fiscali a favore dei ricorrenti. Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore dei difensori costituiti che si dichiarano antistatari”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Pag. 2 di 10
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 sono dipendenti del , con la qualifica Controparte_1 di collaboratrici scolastiche – personale A.T.A.
Con atto di ricorso depositato il 03.03.2024, le medesime chiedono
l'accertamento del diritto alla corresponsione del compenso individuale accessorio, in relazione ai periodi di supplenze temporanee da ciascuna prestate a favore del e precisamente Controparte_1 da negli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, da Parte_1 Parte_2 nell'aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, da nell'a.s.
[...] Parte_3
2021/2022, da negli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 Parte_4 unitamente alla condanna dell'Amministrazione al pagamento della complessiva somma lorda di € 3.020,74, oltre interessi da ogni maturazione al saldo.
In particolare, le ricorrenti allegano di avere svolto supplenze temporanee, con la qualifica di “collaboratrici scolastiche”, sulla base di contratti brevi e saltuari, senza percepire il compenso individuale accessorio.
Secondo le ricorrenti, tale omissione è illegittima e contraria al divieto di trattamenti discriminatori di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE
SEZIONE LAVORO PRIMA
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, all'udienza del 08/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 232/2024 R.G.L. proposta da
(c.f. ;
Parte_1 C.F._1
(c.f. );
Parte_2 C.F._2
(c.f. ;
Parte_3 C.F._3
(c.f. );
Parte_4 C.F._4
tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti
Domenico Naso (c.f. del Foro di Roma e Cinzia C.F._5
Ganzerli (c.f. ) del Foro di Mantova, elettivamente C.F._6
domiciliati presso lo studio legale di quest'ultima, sito in Mantova, via
Chiassi n. 54
Ricorrenti
contro
(c.f. Controparte_1
), in persona del pro tempore;
P.IVA_1 CP_2
Controparte_3
(c.f. ), in persona del Direttore Generale l.r.p.t.;
P.IVA_2
(c.f. ), Controparte_4 P.IVA_2
in persona del Dirigente l.r.p.t.;
tutti elettivamente domiciliati presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Bologna via Alfredo Testoni n. 6, pec
Email_1
Convenuti contumaci
OGGETTO: riconoscimento del diritto a percepire il compenso individuale accessorio (C.I.A.) in relazione a contratti di lavoro brevi e saltuari di personale A.T.A. (con qualifica di collaboratore scolastico).
Conclusioni
Per i ricorrenti: “Accogliere il ricorso;
e, per l'effetto, - Dichiarare inefficace e/o disapplicare, nei confronti dei ricorrenti, la normativa in tema di CIA, nella parte in cui limita il diritto dei ricorrenti a percepire lo stesso in ragione della durata dei contratti stipulati, per contrasto con il divieto di trattamenti discriminatori posto dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva n.
1999/70/CE del 28.6.1999;- Accertare, per le premesse di cui al presente atto, il diritto delle ricorrenti – , Parte_1 Parte_2
, e - alla corresponsione del
[...] Parte_3 Parte_4
Compenso Individuale Accessorio (C.I.A.);
- Per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente al pagamento, in favore dei ricorrenti, della complessiva somma di euro 3.020,74 (€ 801,81 + Parte_1
€ 1.143,78 + € 213,17 + € Parte_2 Parte_3
861,98 , e/o nella diversa misura ritenuta di giustizia, Parte_4 oltre interessi da ogni maturazione al saldo;
- Condannare l'amministrazione al pagamento delle predette somme a favore dei ricorrenti al lordo delle trattenute previdenziali e fiscali e ai sensi dell'art.
19 L. 4 aprile 1952, n. 218 e condannare l'amministrazione al pagamento,
a proprio carico, dei contributi previdenziali e fiscali a favore dei ricorrenti. Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore dei difensori costituiti che si dichiarano antistatari”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Pag. 2 di 10
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 sono dipendenti del , con la qualifica Controparte_1 di collaboratrici scolastiche – personale A.T.A.
Con atto di ricorso depositato il 03.03.2024, le medesime chiedono
l'accertamento del diritto alla corresponsione del compenso individuale accessorio, in relazione ai periodi di supplenze temporanee da ciascuna prestate a favore del e precisamente Controparte_1 da negli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, da Parte_1 Parte_2 nell'aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, da nell'a.s.
[...] Parte_3
2021/2022, da negli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 Parte_4 unitamente alla condanna dell'Amministrazione al pagamento della complessiva somma lorda di € 3.020,74, oltre interessi da ogni maturazione al saldo.
In particolare, le ricorrenti allegano di avere svolto supplenze temporanee, con la qualifica di “collaboratrici scolastiche”, sulla base di contratti brevi e saltuari, senza percepire il compenso individuale accessorio.
Secondo le ricorrenti, tale omissione è illegittima e contraria al divieto di trattamenti discriminatori di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE
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