Trib. Parma, sentenza 05/11/2024, n. 1383

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Parma, sentenza 05/11/2024, n. 1383
Giurisdizione : Trib. Parma
Numero : 1383
Data del deposito : 5 novembre 2024

Testo completo

N. R.G. 1872/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. S M Doto Presidente dott.ssa A C Giudice Relatore dott. A F Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1872/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GHIRARDINI Parte_1 C.F._1
R MA e dell'avv. A C, elettivamente domiciliato in Parma, via Camillo Rondani,
n. 8, presso il difensore avv. GHIRARDINI R MA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GHIZZI Controparte_1 C.F._2
E, elettivamente domiciliato in VIA CHIASSI 16 MANTOVA, presso il difensore avv. GHIZZI
E
CONVENUTO
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte attrice: come nelle note depositate in data 3.7.2024;

Conclusioni per parte convenuta: come nelle note depositate in data 10.7.2024.
pagina 1 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18.5.2023 ha adito il Tribunale di Parma deducendo Parte_1 che: aveva intrattenuto una relazione more uxorio con ;
dall'unione, in data Controparte_1
19.7.2022, era nato ;
la residenza familiare era stata stabilita in un immobile di proprietà di Per_1
sua madre, concessogli in comodato;
già poco dopo la nascita di la sig.ra gli Per_1 CP_1
aveva impedito di trascorrere anche pochi minuti da solo con il bambino;
nel mese di aprile 2019 la sig.ra aveva lasciato la casa familiare, insieme al bambino, per trasferirsi a casa dei suoi CP_1
genitori a Dosolo;
da quel momento non gli era stato più possibile vedere , se non alla Per_1
presenza della sig.ra ;
egli lavorava come dipendente nell'impresa di famiglia, che si CP_1
occupava della rivendita di prodotti ortofrutticoli ed era impegnato su turni notturni;
il suo reddito annuale lordo si assestava attorno ai 25.000,00;
era altresì titolare di risparmi pari ad euro 73.249,00;
la sig.ra era assunta a tempo indeterminato presso una pasticceria e percepiva uno stipendio CP_1
netto mensile di euro 1.400,00. Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto che il Giudice delegato, inaudita altera parte, volesse adottare i provvedimenti ritenuti opportuni in tema di affidamento, collocamento e visite, disponendo che il padre potesse tenere con sé il figlio due pomeriggi alla settimana, oltre a weekend alternati. Nel merito, ha insistito affinché rimanesse affidato ad Per_1
entrambi i genitori e collocato presso la madre, con diritto di visita del padre nei tempi anzidetti e obbligo per il padre di contribuire al mantenimento del minore mediante la corresponsione alla sig.ra
della somma mensile di euro 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. CP_1
Con decreto del 23.5.2023, pronunciato inaudita altera parte, il Giudice delegato ha incaricato i Servizi
Sociali del Comune di Dosolo di predisporre un calendario di incontri tra il padre e il minore.
Con memoria depositata in data 6.6.2023 si è costituita in giudizio allegando Controparte_1
che: la relazione sentimentale con il sig. ra entrata in crisi poco dopo la nascita di , Pt_1 Per_1
a causa delle continue ingerenze della madre del sig. quando ancora vivevano insieme, il sig. Pt_1
era solito prelevare , senza comunicarle nulla, per portarlo al piano di sopra, dove Pt_1 Per_1 vivevano i genitori del compagno;
il sig. non si era mai preoccupato dell'accudimento di Pt_1
, che le era stato completamente delegato;
ella era assunta a tempo parziale e percepiva una Per_1
somma mensile pari ad euro 900,00. Tanto premesso, la resistente ha aderito alla domanda di affidamento condiviso e collocamento del minore in via prevalente presso di sé, ma ha insistito perché il padre potesse tenere con sé per due pomeriggi, unicamente alla presenza della madre o Per_1
dei nonni materni. Con riferimento ai provvedimenti economici, ha chiesto che il contributo paterno al mantenimento del minore fosse quantificato in euro 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, con diritto della madre a percepire l'intero importo dell'assegno unico.
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Con ordinanza del 19.6.2023 il Giudice delegato, confermando il proprio precedente decreto e tenuto conto di quanto relazionato dai Servizi Sociali, ha altresì precisato che gli incontri tra e il Per_1
padre dovevano avvenire il martedì e il giovedì pomeriggio, nonché, a settimane alternate, un pomeriggio nel weekend. Per quanto attiene agli obblighi paterni di mantenimento del minore, il
Giudice delegato ha quantificato tale contributo nella somma mensile omnicomprensiva di euro 320,00.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti innanzi al Giudice delegato, fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 16.10.2023, in via temporanea ed urgente, il Giudice ha previsto che
rimanesse affidato ad entrambi i genitori e collocato in via prevalente presso la madre, Per_1
confermando altresì i tempi di visita tra il minore e il padre già stabiliti nell'ordinanza ex art. 473bis.15,
c.p.c. Per quanto attiene al contributo paterno al mantenimento del minore, questo è stato quantificato in mensili euro 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, con diritto della madre di percepire altresì l'intero ammontare dell'assegno unico.
Dato ingresso ad una CTU psicodiagnostica sul nucleo familiare, concessi i termini di cui all'art.
473bis.28, c.p.c., con ordinanza ex art. 127 ter, c.p.c., del 25.10.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
*** ***
Sull'affidamento, collocamento e visite con il genitore non collocatario per Per_1
In punto di affidamento del minore, si premette che in ragione della previsione di cui all'art. 337 ter, comma II, c.c., l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori rappresenta l'ordinario regime di esercizio della responsabilità genitoriale, al quale si può derogare unicamente in caso di pregiudizio per il minore, poiché il suo diritto alla bigenitorialità può subire limitazioni solo all'esito di un rigoroso accertamento del pregiudizio che la relazione con uno dei due genitori possa arrecare al minore, pregiudizio che all'esito del giudizio non è emerso (v. Cass. sent. n. 27346/22).
Ed infatti, l'analisi psicodiagnostica sul nucleo non ha rilevato indici sintomatici di una seria inidoneità genitoriale in capo a nessuna delle due parti, ma certamente una reciproca sfiducia nelle capacità dell'altro genitore a rispondere efficacemente ai bisogni del minore, nonché uno stato di conflittualità tra le parti, che tuttavia è contenuto entro livelli fisiologici.
Con particolare riferimento alla capacità genitoriale delle parti, la CTU ha riscontrato che lo stile materno è connotato da un tratto ansioso e iperprotettivo, che ha interferito sulla possibilità per la madre di riconoscere le indubbie qualità genitoriali dimostrate dal sig. e di considerarlo degno Pt_1
di fiducia. Tali caratteristiche, lungi dall'essere del tutto superate, sono state validamente contenute grazie all'intervento della CTU, nonché dei Servizi Sociali. Occorre infatti ricordare che, prima dell'introduzione del giudizio, al sig. era nei fatti impedita la costruzione di un autonomo Pt_1
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rapporto con il figlio, al quale poteva accedere soltanto per pochissime ore alla settimana, unicamente alla presenza della madre e in luoghi aperti al pubblico. Nel corso dell'istruttoria si è assistito ad un progressivo aumento dei tempi di visita del minore con il padre, sino a giungere all'introduzione di pernottamenti, che ha dimostrato di saper ben tollerare, nonostante le iniziali resistenze Per_1
materne. Ad oggi il sig. che ha dimostrato lungo tutto il percorso osservativo una forte Pt_1
determinazione nel voler essere costantemente presente nella vita del figlio, ha riacquisito il proprio ruolo genitoriale, ruolo che deve continuare ad essere valorizzato, al fine di garantire ad Per_1
una reale bigenitorialità. Occorre infatti sottolineare che i genitori sono portatori di due stili educativi differenti, ma complementari, nel senso che il padre è più propenso a garantire al figlio spazi di autonomia, mentre la madre è più accudente. Entrambi i genitori si sono dimostrati in grado di rispondere validamente alle esigenze primarie del figlio e di offrire al minore un contesto di vita sufficientemente stimolante e protettivo, nonostante, come accennato, il padre abbia uno stile educativo più autonomizzante, mentre l'operato materno risenta di tratti ansiosi, che la portano ad assumere condotte eccessivamente protettive, dalle quali lo stesso tende ad emanciparsi. Sotto questo Per_1
aspetto il padre appare maggiormente in grado rispetto alla madre di comprendere gli stati emotivi del minore e il suo bisogno di essere coinvolto anche in interazioni extrafamiliari, tanto che ha insistito affinché il minore venisse iscritto
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