Trib. Bologna, sentenza 14/11/2024, n. 563
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Testo completo
N. V.G. 9772/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. S G Presidente dott. C G Giudice Relatore dott. S M Gdice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 9772/2024 promossa da: nata a BOLOGNA (BO), il 05/01/1989, residente alla via Colombarola n.7, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. I M del foro di Bologna, presso il cui studio in San Lazzaro di Savena, via Jussi n.8 è elettivamente domiciliata e
, nato a Bologna il 23/03/1979 residente a Bologna i via Colombarola n.7, Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. S T del Foro di Bologna, presso il cui studio in Bologna, Viale Panzacchi n.19 è elettivamente domiciliato
OGGETTO: Separazione consensuale
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 25/07/2024;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che dall'unione dei coniugi è nata, a Bologna il 02/09/2016, la figlia ;
Per_1 preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
i ricorrenti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico
o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alla figlia minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
il P.M. è così intervenuto: “conclude per l'omologazione della separazione personale consensuale dei coniugi” ;
pagina 1 di 4
visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a BOLOGNA Parte_1
(BO), il 05/01/1989 e , nato a Bologna il 23/03/1979, uniti in matrimonio Parte_2 celebrato a Bologna il 06/09/2015 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Bologna al n.468 parte I anno 2015;
2. Omologa l'accordo raggiunto tra le parti alle condizioni di cui in epigrafe e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto;
2) affida ad entrambi i genitori, in quanto soluzione maggiormente rispondente all'interesse Per_1 morale e materiale della stessa;
3) colloca la minore presso la madre, la quale si è impegnata a trasferire la propria residenza in
Bologna, Via dell'Arcoveggio 69/3. L'abitazione ex casa familiare di via Colombarola 7 rimarrà assegnata al marito , il quale si è impegnato a
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. S G Presidente dott. C G Giudice Relatore dott. S M Gdice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 9772/2024 promossa da: nata a BOLOGNA (BO), il 05/01/1989, residente alla via Colombarola n.7, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. I M del foro di Bologna, presso il cui studio in San Lazzaro di Savena, via Jussi n.8 è elettivamente domiciliata e
, nato a Bologna il 23/03/1979 residente a Bologna i via Colombarola n.7, Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. S T del Foro di Bologna, presso il cui studio in Bologna, Viale Panzacchi n.19 è elettivamente domiciliato
OGGETTO: Separazione consensuale
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 25/07/2024;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che dall'unione dei coniugi è nata, a Bologna il 02/09/2016, la figlia ;
Per_1 preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
i ricorrenti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico
o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alla figlia minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
il P.M. è così intervenuto: “conclude per l'omologazione della separazione personale consensuale dei coniugi” ;
pagina 1 di 4
visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a BOLOGNA Parte_1
(BO), il 05/01/1989 e , nato a Bologna il 23/03/1979, uniti in matrimonio Parte_2 celebrato a Bologna il 06/09/2015 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Bologna al n.468 parte I anno 2015;
2. Omologa l'accordo raggiunto tra le parti alle condizioni di cui in epigrafe e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto;
2) affida ad entrambi i genitori, in quanto soluzione maggiormente rispondente all'interesse Per_1 morale e materiale della stessa;
3) colloca la minore presso la madre, la quale si è impegnata a trasferire la propria residenza in
Bologna, Via dell'Arcoveggio 69/3. L'abitazione ex casa familiare di via Colombarola 7 rimarrà assegnata al marito , il quale si è impegnato a
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