Trib. Genova, sentenza 12/11/2024, n. 1117

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Genova, sentenza 12/11/2024, n. 1117
Giurisdizione : Trib. Genova
Numero : 1117
Data del deposito : 12 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Lavoro
in persona del Giudice dr.ssa Giovanna Golinelli, ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nelle cause riunite iscritte ai nn. 1177/24 e 2497/24 R.G. promosse da:
e rappresentati e difesi, per procura Parte_1 Parte_2
in calce ai ricorsi, dall'Avv. Massimo Pistilli di Viterbo ed
elettivamente domiciliati presso il suo studio, in via Belluno 69;

- ricorrenti -

contro
in persona del Ministro pro- Controparte_1
tempore;
- resistente contumace –
Conclusioni per i ricorrenti: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta
ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accertata la natura
discriminatoria e comunque ingiusta della ricostruzione di carriere
allegata, come effettuata con decreto dal Dirigente scolastico,
disapplicare l'art. 569 (in combinato con l'art. 66 del CCNL) del D. Lgs
297/1994 in conseguenza del contrasto con la Clausola 4 della Direttiva
Comunitaria 1999/70/CE e, condannare il in Controparte_1
1


persona del Ministro pro tempore, a rideterminare la ricostruzione della
carriera di parte ricorrente, valorizzando l'integrale periodo di
servizio prestato in forza di contratti a tempo determinato prima della
immissione in ruolo ai fini degli aumenti periodici automatici di
retribuzione per anzianità dovuta ai fini economici e giuridici, nonché
a corrispondere le relative differenze retributive. Con vittoria di
spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del
difensore che si dichiara, sin da ora, antistatario”.
Cont Conclusioni per il : nessuna
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con separati ricorsi depositati il 4.3.2024 ed il 22.5.2024, poi riuniti
per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, Pt_1
ed premesso di essere lavoratori dipendenti
[...] Parte_2
Cont del convenuto con Controparte_3
contratto a tempo indeterminato, in qualità di appartenenti al personale
ATA, hanno convenuto in giudizio l'amministrazione/datore di lavoro,
contestando la correttezza della ricostruzione di carriera da essa
effettuata in applicazione della disciplina di cui all'art. 569 comma 1
del D.Lgs. n. 297/1994
, cioè omettendo di valorizzare l'intero periodo
di “precariato” (pregresso lavoro con contratti a tempo determinato), in
contrasto con la clausola n. 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo
determinato recepito dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio
dell'Unione Europea (Direttiva 1999/70/CE), in forza della quale il
lavoratore a tempo determinato ha diritto al medesimo trattamento del
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personale assunto a tempo indeterminato [secondo la clausola: “Per
quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo
determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei
lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere
un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non
sussistano ragioni oggettive” ed inoltre, perché “i criteri del periodo
di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro
dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia
per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in
materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni
oggettive”].
Cont Hanno chiesto, quindi, la condanna del alla ricostruzione delle
proprie carriere mediante valorizzazione dell'intero periodo di servizio
pre-ruolo prestato su contratti a termine ed al pagamento delle somme
che sarebbero loro state dovute, se correttamente inquadrati
nell'anzianità di servizio in sede di ricostruzione di carriera.
Il convenuto, pur nella ritualità della notifica del CP_1
ricorso, non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato
contumace.
La causa, quindi, discussa dal solo difensore dei ricorrenti, è
stata decisa allo stato degli atti all'odierna udienza.
I ricorsi sono fondati e devono essere accolti.
Sia questo Tribunale che la Corte di Appello di Genova, si sono
già, più volte, espressi in senso favorevole a fronte di domande della
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stessa natura, dando applicazione alla giurisprudenza comunitaria
invocata nel ricorso, la cui valutazione non può che portare anche
questo giudice alle medesime conclusioni.
Si riportano, di seguito, ampli stralci della motivazione della
recente sentenza n. 476/2020 di questo Tribunale nella causa RI
+ 4/MI (estensore dr. S. Grillo):
< La Suprema Corte, in recenti e del tutto condivisibili arresti, ha delineato con chiarezza
quali siano i diritti spettanti al personale ATA, in sede di “ricostruzione di carriera”, alla luce delle norme sovranazionali (ed in particolare della clausola n. 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea), a fronte dei periodi di lavoro, con contratti a termine, svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato (“in ruolo”).
Le rivendicazioni da essi avanzate derivano dal tenore della disciplina nazionale, di fonte normativa e contrattuale collettiva, relativa alla ricostruzione della carriera del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine.
Osserva al riguardo la Suprema Corte che: Ciò spiega perché il legislatore sin da tempo risalente ha ritenuto necessario dettare, sia per
i docenti che per il personale ATA, una disciplina specifica dell'istituto del riconoscimento del servizio ai fini della carriera, che costituisce un unicum rispetto ad altri settori dell'impiego pubblico e che si giustifica in ragione della peculiarità del sistema scolastico, nel quale, pur nella diversità delle forme di reclutamento succedutesi nel tempo, l'immissione definitiva nei ruoli
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dell'amministrazione è sempre stata preceduta, per ragioni diverse, da periodi più o meno lunghi di rapporti a tempo determinato.
4. … Va detto che già con il d.l. n. 370/1970, convertito con modificazioni dalla l. 576/1970, il legislatore aveva previsto, all'art. 9, che «Fermi restando i riconoscimenti di servizio previsti dalle norme vigenti, al personale statale non insegnante di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, compreso il personale dei Convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, il servizio non di ruolo prestato negli istituti e scuole medesime, è riconosciuto, ai soli fini economici, in ragione di un terzo.»
La disposizione era stata modificata dapprima dall'art. 23 del d.p.r. 420/1974 e poi dalla legge n. 463/1978, secondo cui «Al personale non docente di cui al presente decreto, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole o istituzioni educative statali è riconosciuto, a modifica dell'art. 9 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito con modificazioni nella legge 26 luglio 1970, n.
576, sino ad un massimo di due anni agli effetti giuridici ed economici, e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici».
Con il d.lgs. n. 297/1994 di «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» le richiamate disposizioni sono confluite, con modificazioni e integrazioni, nell'art. 589 che testualmente dispone
«1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole
e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un
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