Trib. Salerno, sentenza 07/03/2025, n. 1035

TRIB Salerno
Sentenza
7 marzo 2025
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TRIB Salerno
Sentenza
7 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Salerno, sentenza 07/03/2025, n. 1035
Giurisdizione : Trib. Salerno
Numero : 1035
Data del deposito : 7 marzo 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II° grado iscritta al ruolo in data 15/04/2019 al numero 4014/19 R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Salerno n. 507/2019 nel giudizio recante R.G. 2410/2014, pubblicata il 04/02/2019;
TRA
NO AN, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Di Matteo;

APPELLANTE
E
PO EL, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Vicinanza;

APPELLATA
NONCHE'
DELLA RO TO quale titolare LL DITTA INDIVIDUALE OPEL DELLA
RO, rappresentata e difesa dall'avv. Angela Lodato;

APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato il 03.02.2014 la sig.ra LE OP conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Salerno il sig. AN AN titolare dell'omonima autofficina al fine di sentire accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale del convenuto e, per
l'effetto, ex artt. 1223 e 1226 c.c., condannarlo al risarcimento del danno in favore dell'attrice nella complessiva misura di €5.000,00 o nella minore somma che il Giudice riterrà di giustizia, anche a mezzo di CTU tecnica. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore dello scrivente Avvocato che ne ha fatto anticipo.
Assumeva, al riguardo, l'attrice che all'epoca dei fatti per cui è causa era proprietaria dell'auto OP
ER 1.7 CDTI, tg. DG268VY e che alla fine del mese di agosto del 2013 a causa di una lieve
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instabilità del regime minimo di rotazione del motore il predetto veicolo, regolarmente marciante, veniva portato presso l'autofficina di AN AN, con sede in Salerno, alla Via ER, n.
22 alla quale in passato era già stata affidata per l'ordinaria manutenzione. In tale occasione, dopo una sommaria ispezione, l'AN aveva rassicurato la OP che si trattava di un'anomalia agevolmente risolvibile e che, pertanto, la riconsegna del veicolo sarebbe avvenuta in breve tempo.
Tuttavia, così non fu, ma anzi ogniqualvolta CE De AI, ex coniuge dell'attrice, si era recato presso l'officina per ritirare il veicolo aveva ricevuto solamente risposte evasive fino a quando, alla fine del mese di ottobre, dopo vari solleciti, AN AN gli comunicava di aver trasferito il veicolo presso l'Officina “OP DE RO” di Cava de'Tirreni dove era in attesa di essere riparato chiedendogli, inoltre, il pagamento anticipato di €350,00. CE De AI recatosi presso l'Officina DE RO appurava che l'autovettura giaceva in gran parte smontato, non era stato riparato e non era marciante per cui, tramite carro attrezzi pagato a proprie spese, il veicolo veniva trasportato presso l'Officina di fiducia “PE MO s.n.c.” di Fisciano la quale, a seguito di una minuziosa ispezione, rilevava che erano stati smontati e danneggiati gli iniettori ormai da sostituire al pari LL centralina elettronica manomessa e non più riparabile e del filtro antiparticolato (FAP) aperto e svuotato dei corpi ceramici. Per il ripristino del veicolo a regola d'arte la PE MO aveva preventivato una spesa complessiva di €5.130,22 Iva inclusa per cui, considerata la gravosità LL riparazione, l'attrice decideva di dare in permuta la vettura ad un prezzo irrisorio rispetto a quello di mercato, acquistandone un'altra LL stessa marca ma di modello differente già disponibile in pronta consegna presso l'officina “PE MO s.n.c.”.
Sicché, dopo vari solleciti verbali e telefonici, con lettera raccomandata a/r del 02.12.2013 l'istante costituiva formalmente in mora AN AN al fine di ottenere il ristoro di tutti i danni subiti ma decorsi infruttuosamente i termini per provvedere si vedeva costretta ad adire l'Autorità
Giudiziaria dinanzi alla quale conveniva in giudizio AN AN, ritenuto responsabile dell'accaduto, per sentirlo condannare al risarcimento complessivamente quantificato in €5.000,00.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata alla prima udienza del 19.05.2014 AN
AN instava per il rigetto LL domanda in quanto infondata in fatto e in diritto con condanna di parte attrice al pagamento delle spese, diritti e onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario. In particolare, il convenuto asseriva di non aver mai riferito ad LE OP che le riparazioni sarebbero state effettuate in tempi brevi ma si era riservato di sottoporre il veicolo a scrupolosa perizia onde stabilire gli interventi da eseguire, preventivare i costi e i tempi necessari precisando, inoltre, che, su richiesta dell'attrice, aveva autorizzato il trasporto del veicolo presso l'autofficina OP DE RO poiché le riparazioni richiedevano l'intervento di un'officina maggiormente specializzata soprattutto in campo elettronico per cui alcuna pretesa risarcitoria
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poteva essere avanzata nei propri confronti ma, semmai, nei confronti dell'autofficina OP DE
RO di Cava de' Tirreni che pertanto con atto del 25.03.2015 veniva chiamata in causa dal convenuto al fine di manlevarlo in caso di accoglimento LL domanda attorea ma, pur ritualmente citata, non si costituiva.
Acquisita agli atti la documentazione prodotta, espletata la prova testimoniale e disposta la CTU ai fini del decidere il Giudice di prime cure rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.06.2017 ove veniva trattenuta in decisione.
Tuttavia, con ordinanza dell'08.01.2018 il Gdp ritenuti necessari chiarimenti in merito alla quantificazione e all'imputazione dei danni rimetteva la causa sul ruolo per la riconvocazione del
CTU MI ZA rinviando la causa all'udienza del 23.04.2018. Solamente a seguito LL rimessione LL causa sul ruolo disposta dal Giudice, ad istruttoria oramai conclusa, all'udienza del
03/07/2018 si costituiva l'autofficina OP DE RO in persona del legale rappresentante p.t.
AT DE RO, la quale, eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di chiamata in causa per omissione o assoluta incertezza del petitum e la propria carenza di legittimazione passiva, instava, nel merito, per il rigetto LL domanda avversa in quanto infondata in fatto ed in diritto atteso che l'autovettura in questione era stata condotta presso l'officina OP DE RO soltanto per una diagnosi dalla quale era emerso che la centralina andava sostituita per un difetto e che quindi nessun intervento/riparazione era stato eseguito sull'auto.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 09.10.2018 la causa veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 507 del 2019 del 31.01.2019 depositata il 04.02.2019 nell'ambito del procedimento n. R.G. 2410/2014, il Giudice di Pace di Salerno dichiarando la responsabilità per inadempimento contrattuale del convenuto e LL terza chiamata condannava, per l'effetto, AN AN in solido con OP DE RO in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore di
OP LE LL somma di €1.810,76, già rivalutata, a titolo di risarcimento del danno patito oltre interessi al tasso legale annuo dalla domanda al soddisfo;
nonché al pagamento delle spese processuali sostenute e liquidate in €160,00 per esborsi e €1.205,00 per competenze oltre il rimborso spese generali, Iva e Cna come per legge, mediante attribuzione al procuratore antistatario;
ed infine, al pagamento LL Ctu liquidata in €390,00 oltre accessori.
2. Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 03.04.2019, AN AN conveniva in appello innanzi al Tribunale di Salerno OP LE e OP DE RO per sentire riformare la sentenza su indicata poiché viziata sul piano logico-giuridico e per sentir dichiarare la ditta OP DE RO di Cava de' Tirreni in persona del legale rapp.te p.t. esclusiva responsabile nella causazione dei danni subiti dall'auto OP ER di proprietà di OP LE e, per l'effetto, condannarla all'integrale risarcimento quantificato dal Giudice di prime cure nella misura di €1.810,76 oltre
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spese di Ctu e di causa;
con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio in favore di AN AN. In particolare, l'appellante censurando l'impugnata sentenza si doleva dell'errata valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di prime cure il quale non solo aveva basato il proprio convincimento unicamente sulle dichiarazioni dei testi attorei così discriminando quelle rese da parte convenuta, nella specie dal teste RO AR
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