Trib. Massa, sentenza 24/08/2024, n. 500
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, in persona del Giudice Unico, dott. Ilario Ottobrino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1843\2021 R.G.A.C. promossa da:
GN TE (C.F.: [...]), elettivamente domiciliato alla via degli Oliveti n. 110 (c/o avv. Vittorio Bovini) presso l'Avv. Valentina Volpe, dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti;
nei confronti di
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, con sede legale in Roma, in Via
Giuseppe Grezar n. 14, iscritta al Registro delle imprese di Roma, C. F. e P. IVA
13756881002, in persona del legale rappresentante pro tempore e, per esso, AR
RI in qualità di Responsabile Contenzioso LOMBARDIA, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio Andrea De Nicola – Roma repertorio nr
175858 raccolta nr 11458 del 01/10/2021, elettivamente domiciliata in Cagliari, Via
Tuveri, 54, presso lo studio dell'Avv. Carla Corpino, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
e
CARLA CORPINO (C.F. [...]) nonché
CRÉDIT AGRICOLE ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
P.IVA 02886650346
pagina 1 di 7 Oggetto: opposizione agli atti esecutivi;
Conclusioni: come da verbale in atti;
MOTIVI IN FATTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti il sig. TA FA ha introdotto la fase di merito dell'opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione, datata 20/05/2021, resa nel procedimento di esecuzione esattoriale mobiliare presso terzi n. 123/2020 R.G. Esecuzioni Mobiliari, avente ad oggetto il pignoramento presso di terzi delle azioni societarie di proprietà del sig. FA
TA, custodite presso la Crédit Agricole Italia SpA, a motivo dell'omesso pagamento di alcune cartelle esattoriali. Segnatamente, parte attrice nel riportarsi integralmente al ricorso in opposizione, su cui si è già pronunciato il G.E. con
l'ordinanza del 30.7.2021, ha ulteriormente dedotto che: 1) l'opponente - in attesa della definizione del ricorso tuttora pendente dinanzi la CTR Lombardia e volto all'annullamento delle cartelle per le quali l'Agente della riscossione ha agito - ha proposto in data 19 aprile 2021 istanza di maggior rateazione, ai sensi dell'art. 19 d.P.R.
n. 602/73, per tutte le cartelle (titoli esecutivi) per cui è stato effettuato il pignoramento;
2) tale istanza è stata accolta dal competente Ufficio dell'Agente della riscossione, con provvedimento del 20 aprile 2021, che ha concesso al TA di provvedere all'estinzione del proprio debito mediante pagamento rateale, 3) invero, l'Agente della riscossione, con successivo provvedimento n. 03598300991392111002, ha inviato il piano di ammortamento ed i bollettini di pagamento, con prima rata in scadenza al 24 maggio 2021;
4) l'odierno opponente, dal canto suo, ha provveduto al pagamento della prima rata, così perfezionando l'efficacia del nuovo piano di rateazione;
5) la concessione del beneficio della maggior rateazione comporta la sopravvenuta inefficacia del titolo esecutivo atteso che è il creditore stesso a rinunciare alla sua immediata esazione ed a rimettere in termini il contribuente con la concessione di un nuovo piano di ammortamento;
6) costituisce un potere-dovere del giudice dell'esecuzione verificare, in ogni fase della procedura la sussistenza di un valido ed efficace titolo esecutivo;
7) il pagina 2 di 7
G.E. con l'ordinanza del 30.7.2021, che ha sospeso la procedura esecutiva, ha erroneamente rigettato tale motivo d'impugnazione, in quanto la stessa parte creditrice ha rimesso nei termini il TA, concedendogli la facoltà di estinguere ratealmente il debito. Sulla scorta di quanto sopra, il sig. TA ha così concluso: “Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvedere: - accertare e dichiarare, per le ragioni tutte indicate in narrativa, l'illegittimità dell'intrapresa esecuzione e, per l'effetto, previa sua sospensione, annullare la stessa;
- con vittoria delle spese e competenze di lite da porre a carico del solo
Agente della riscossione, non avendo svolto alcuna domanda nei confronti degli ulteriori creditori intervenuti e/o del terzo pignorato, e per
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