Trib. Catanzaro, decreto 12/02/2025

TRIB Catanzaro
Decreto
12 febbraio 2025
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TRIB Catanzaro
Decreto
12 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catanzaro, decreto 12/02/2025
Giurisdizione : Trib. Catanzaro
Numero :
Data del deposito : 12 febbraio 2025

Testo completo

TRIBUNALE ORDINARIO di CATANZARO Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ssa Maria Concetta Belcastro Presidente rel. dott.ssa Wanda Romanò Giudice dott. Pietro Carè Giudice A scioglimento della riserva assunta all'udienza fissata ai sensi dell'art. 35- bis, comma 11, del D.lgs 25/2008, sentito il giudice relatore ha pronunciato il seguente

DECRETO nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2369/2023 promossa da AL AM (CF: [...]), nato in [...] l'[...], rappresentato e difeso dall'Avv. Federica Leopardi, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

Contro MINISTERO DELL'INTERNO – Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Crotone
- resistente - nonché con il Pubblico Ministero, interveniente necessario avente ad oggetto: ricorso in materia di protezione internazionale e complementare ex artt. 35 bis D. Lgs. n. 25/2008 e 737 c.p.c.;.

MOTIVI DELLA DECISIONE 1. In fatto Con ricorso depositato in data 09.06.2023, il ricorrente, cittadino pakistano, nato il l'1.1.1977 (CF: [...]), ha proposto opposizione avverso il provvedimento n.CS0008573 emesso il 21.04.2023 e notificatogli in data 19.05.2023 con il quale la Commissione Territoriale per la Protezione Internazionale di Crotone rigettava la sua istanza di protezione internazionale, negandogli il riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione.
Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. Il Pubblico Ministero ha parimenti concluso per il rigetto del ricorso. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il ricorrente ha chiesto al Tribunale il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria e del diritto alla protezione speciale, lamentando a motivo dello stesso, innanzitutto, come la Commissione non abbia ritenuto credibili le dichiarazioni relative ai problemi conseguenti alla vicinanza col confine indiano, in quanto poco dettagliate - il ricorrente ha riferito un unico episodio con conseguenze sui civili - e non confermate dalle fonti esterne a disposizione, ed infondato il timore espresso in merito al debito contratto, avendo affermato di essere in buoni rapporti con i suoi creditori. Tali dichiarazioni sarebbero dunque, ad avviso della CT, irrilevanti ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria dal momento che non si evincerebbero situazioni tali da creare un danno grave ed effettivo, né sussisterebbero i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale. All'udienza del 02.11.2023, il difensore si è riportato al contenuto dell'atto introduttivo ed ha insistito per l'accoglimento; l'allora giudice designato, rilevato che agli atti manca prova della rituale notifica del provvedimento oggetto di impugnazione, ha rinviato per la produzione della suddetta notifica. All'udienza del 23.11.2023, il difensore ha chiesto un ulteriore differimento per produrre prova della notifica tramite pec del provvedimento impugnato;
il giudice ha rinviato. All'udienza del 21.12.2023, il difensore si è riportato al contenuto dell'atto introduttivo, insistendo per l'accoglimento; il giudice, quindi, alla luce della documentazione depositata in atti, ha rinviato per l'audizione. All'udienza del 16.05.2024, si è svolta l'audizione del ricorrente, all'esito della quale il difensore ha chiesto un rinvio per produrre ulteriore documentazione lavorativa e integrativa;
il giudice ha rinviato per la produzione documentale, disponendo che l'udienza si svolga mediante il deposito in telematico di “note di trattazione scritta”. All'udienza del 23.01.2025, viste le note scritte, nelle quali il difensore ha insistito per l'accoglimento totale del ricorso, lo scrivente giudice, subentrato sul ruolo, ha riservato la decisione.

2. La valutazione degli elementi
Come noto, in ordine alla valutazione della domanda di protezione internazionale ed alle regole probatorie applicate, l'art. 3, comma 2, D.Lgs.
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251/2007, conformemente alla Direttive di cui costituisce attuazione, stabilisce che nell'esaminare i fatti e le circostanze poste a fondamento della domanda di protezione si debbano valutare:
- tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda;

- le dichiarazioni e i documenti pertinenti presentati dal richiedente, che deve rendere noto se ha subito o rischia di subire persecuzione o danni gravi;

- la situazione individuale e le circostanze personali del richiedente. L'esame della domanda è svolto in cooperazione con il richiedente e riguarda tutti gli elementi significativi della domanda (art. 3 comma 1 che recepisce l'art. 4 comma 1 Direttiva 2004/93). La norma specifica, inoltre, che “il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e purché non sussistano gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine”. Inoltre, in base all'art. 3, comma 5, del citato decreto, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso;
d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
e) il richiedente sia in generale attendibile.
In merito la Corte di Giustizia UE, nella sentenza del 2.12.2014, cause riunite C-148/13, C-149/13, C-150/13, ha affermato al punto 70 che:“…l'obbligo previsto all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2004/83 di presentare tutti gli elementi necessari a motivare la domanda di
Pag. 3 di 13 protezione internazionale «quanto prima» è temperato dal dovere imposto alle autorità competenti, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2005/85 e dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/83, di condurre il colloquio tenendo conto della situazione personale
o generale in cui si inserisce la domanda, segnatamente della vulnerabilità del richiedente e di procedere ad una valutazione individuale di tale domanda, tenendo conto della situazione individuale e delle circostanze personali di ciascun richiedente”. La Corte di Cassazione ha avuto modo di soffermarsi sulla portata del citato art. 3.
Tale norma – si legge espressamente in Cass. 4.4.2013, n. 8282
costituisce, unitamente al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, relativo al dovere di cooperazione istruttoria incombente sul giudice in ordine all'accertamento delle condizioni aggiornate del paese d'origine del richiedente asilo, il cardine del sistema di attenuazione dell'onere della prova, posto a base dell'esame e dell'accertamento giudiziale delle domande di protezione internazionale. Le circostanze e i fatti allegati dal cittadino straniero, qualora non siano suffragati da prova possono essere ritenuti credibili se superano una valutazione di affidabilità fondata sui sopradescritti criteri legali, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, valutabile alla luce della sua tempestività, della completezza delle informazioni disponibili, dall'assenza di strumentalità e dalla tendenziale plausibilità logica delle dichiarazioni, valutabile non solo dal punto di vista della coerenza intrinseca ma anche sotto il profilo della corrispondenza della situazione descritta con le condizioni oggettive del paese”.(cfr. anche Cass. 16202/2012). In merito alla valutazione di credibilità, come noto le direttive europee lasciano alla discrezionalità degli Stati membri la fissazione delle regole procedurali di assunzione e valutazione della prova, fermi i principi di effettività e di equivalenza (cfr. le conclusioni dell'avvocato generale Nils Wahl presentate il 5 ottobre 2017 nella causa Causa C-473/161). La prassi
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europea ha elaborato degli “indici di credibilità” che, unitariamente intesi, portano a definire una storia credibile quando il richiedente ha presentato una domanda coerente e plausibile, non in contraddizione con fatti generalmente noti2. Tali indici sono comunemente classificati in due grandi categorie: credibilità interna e
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