Trib. Agrigento, sentenza 03/07/2024, n. 1010
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 3 luglio 2024, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2474/2023 promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Daniele Vitello e Parte_1 C.F._1
Zaira Picone, giusta procura in atti,
-opponente-
contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
[...] dall'avv. Patrizia Montalbano, giusta procura in atti,
-opposto-
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 19.10.2023, l'odierno ricorrente propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 198/2023, chiedendo disporsi la sua revoca e/o dichiararsene l'inefficacia per duplicazione dell'attività esattiva, difetto di prova scritta, intervenuta prescrizione del credito ingiunto e, infine, infondatezza della pretesa azionata. Con condanna alle spese.
Si è costituita in giudizio la Controparte_1
odierna opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del
[...]
decreto ingiuntivo qui impugnato. Con condanna alle spese.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
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Va premesso che il presente giudizio trae origine dal ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo n.
198/2023 con cui era stato intimato alla parte opponente il pagamento, in favore dell'odierna opposta, dell'importo pari a 70.747,42 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere al soddisfo, a titolo di contributi relativi al periodo compreso tra il 2012 e il 2021.
Tanto premesso, giova evidenziare come non risulti meritevole di accoglimento l'eccezione di illegittimità dell'attività esattiva per duplicazione della stessa, in quanto, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 28 agosto 2019, n. 21768), “la possibilità per il creditore titolato di munirsi di un secondo titolo esecutivo trova ostacolo non già nel (supposto) divieto di duplicazione dei titoli esecutivi, ma in tre limiti derivanti da altri ed espliciti principi dell'ordinamento, e cioè: a) il principio di consumazione dell'azione ed il divieto di ne bis in idem,
i quali impediscono al creditore di iniziare un secondo giudizio di accertamento dell'esistenza del medesimo credito già dedotto in giudizio;
b) il principio dell'interesse (art. 100 c.p.c.), che non consente l'introduzione di giudizi dai quali il creditore non possa trarre alcun vantaggio giuridico concreto;
c) il principio (desumibile dagli artt. 1175 e 1375 c.c.) che vieta