Trib. Firenze, sentenza 26/11/2024, n. 1293

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Firenze, sentenza 26/11/2024, n. 1293
Giurisdizione : Trib. Firenze
Numero : 1293
Data del deposito : 26 novembre 2024

Testo completo

Proc. n. 494/2024 Ruolo Generale Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa C C, all'udienza del 26 novembre 2024, nella causa di primo grado iscritta al n. 494 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, pendente TRA
, rappresentata e difesa, come da procura allegata al ricorso, dall'avv. D V ed Parte_1 elettivamente domiciliata in Portici (NA) alla Via San Cristofaro n 51, presso lo studio dell'avv. D V;
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro in carica, C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., dal dott. F B, dipendente dell'Amministrazione, giusta delega in atti e nota dell'Avvocatura dello Stato del 23.09.2024;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 10.02.2024 e ritualmente notificato, la docente Parte_1 ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, il per Controparte_1 ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni di merito: “In via principale, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, per un totale di € 2.000,00 e conseguentemente condannarsi il al riconoscimento del beneficio stesso, così come Controparte_1 previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
in via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019,2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 condannarsi il al pagamento della somma di € 2.000,00 o di Controparte_1 quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c .”.

2. Il convenuto si è ritualmente costituito in giudizio chiedendo al Tribunale adito di dichiarare CP_1 l'intervenuta prescrizione con riguardo all'annualità 2018/2019, e rimettendosi a giustizia in ordine alle altre annualità oggetto di domanda, anche in ordine alle spese.

3. La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti e all'odierna udienza è stata discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale pubblicamente letta ex art. 429 c.p.c.

4. La Carta elettronica del docente è stata istituita dalla l. n. 107 del 2015, che, all'art. 1, comma 121, ha previsto che la suddetta Carta “… dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , CP_2 a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative


coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.”.
5. È stato, inoltre, precisato che la somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile” (comma 121).

6. I soggetti beneficiari della carta sono stati individuati dal D.P.C.M. 28 settembre 2016 (emesso in attuazione dell'art. 1, comma 122 della citata norma di legge) nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.”.

7. D'altro canto, l'art. 63 C.C.N.L.
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